Testo integrale:
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Sentenza n. 253/2023 del 09-02-2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA
nella persona del Giudice designato -- ha emesso la seguente
SENTENZA
assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4057 del ruolo generale per l'anno 2020,
TRA Sig. --- ; PARTE OPPONENTE
E
Società S.p.A.; PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti
.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1625 del 2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10.09.2019, del quale chiedeva la revoca, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo per i motivi indicati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, attesa l'infondatezza dei motivi di doglianza.
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda deve essere dichiarata improcedibile.
Il Giudicante ritiene che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, con il quale si pone a carico di chi ha interesse alla tutela giurisdizionale dei diritti afferenti alle materie analiticamente indicate nel suindicato D. Lgs., l'onere di attivare un procedimento di mediazione obbligatoria. Sia il dato letterale che il dato teleologico degli artt. 5 e 8 del D. L.gs. 28/2010 impongono di concludere per la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III , - 27/03/2019, n. 8473: “(il legislatore) ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”). Se tale è lo scopo del legislatore, l'esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all'instaurando o instaurato giudizio.
Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale. In tale senso, deve essere letto l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, a mente del quale “quando l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”.
Ciò detto, appare chiaro che “tentare” la mediazione non equivale ad “attivar(n)e” il procedimento, in quanto la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all'interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione” (Cassazione civile sez. III , 27/03/2019, n. 8473).
Dunque, affinchè possa dirsi realizzata la condizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è necessario attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, all'esito del quale le parti potranno liberamente dichiarare al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione.
Ciò detto, taluno argomenta, sulla base dell'art. 8 co 4-bis del D. Lgs. 28 del 2010, a mente del quale il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, che sia questa l'unica conseguenza che può derivare dall'assenza di una delle parti alla mediazione.
Tuttavia, l'aporia soltanto apparente dell'art. 8 co 4-bis del D. Lgs. 28/2010 viene risolta sulla base delle considerazioni di carattere sistematico sopra svolte, per le quali non può ritenersi che la parte onerata ex lege alla mediazione - in quanto titolare dell'interesse sostanziale e processuale sotteso alla controversia oggetto del giudizio - benchè convenuta nel procedimento di mediazione, possa, con la sua assenza, rendere impossibile lo svolgimento della mediazione stessa, ritenendo, al contempo, che la domanda sia procedibile per il sol fatto che il tentativo di mediazione sia stato attivato (in tal senso Tribunale di Chieti sentenza n. 50/2017 del 20.02.2017: “se infatti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 28 del 2010 “la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”, è necessario che la parte onerata si presenti all'incontro, anche ove esso sia promosso dalla controparte. Ed infatti, ragionando a contrario, si avrebbe soltanto un mero intralcio al processo civile. la mancata partecipazione alla mediazione degli attori ha infatti reso, di fatto, impossibile esperire la mediazione alla quale essi stessi erano onerati”).
Ebbene, siffatte argomentazioni impongono al G.I. di dichiarare improcedibile l'opposizione formulata e di confermare il D.I opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese tra - ed - ), con applicazione delle tariffe minime, in ragione della semplice risoluzione delle questioni prospettate e con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione --- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- dichiara improcedibile l'opposizione proposta da parte opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1625/2019 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 10.09.2019; - CONDANNA parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta, delle spese di giudizio, che liquida in ### per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 9/02/2023
Il Giudice