Commento:
La sig.ra (Z) ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione delle relative sanzioni in merito ad un atto pubblico rogato conseguente al (primo) accordo di mediazione tra una signora e la Azienda Sanitaria Locale per cui l'AUSL rinunciava all'eredità e la signora (X) si impegnava a donare all'AUSL Euro 40.000 a titolo di liberalità. Nel caso di specie l'unica figlia (X) della de cuius (Y) aveva chiamato in mediazione, presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, l'AUSL deducendo la nullità del testamento olografo per vizio del consenso, incapacità manifesta della de cuius, ed, in subordine, per lesione della quota di legittima con cui la signora (Y) nonna materna della Ricorrente (Z), aveva nominato suo erede universale il reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, successivamente confluito nell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e attribuito la quota di 3/4 di un immobile ad uso abitativo nel Comune di Correggio.
Alla mediazione conclusa positivamente era seguiva la redazione di un Atto pubblico di rinuncia ad eredità e donazione in esecuzione accordi di mediazione. Successivamente decedeva anche la signora (X) cui succedeva l'unica figlia, la ricorrente sig.ra (Z). Costei (la Z) instaurava un nuovo procedimento di mediazione al fine di concludere il procedimento già avviato dalla madre che si concludeva positivamente, con la redazione di un altro accordo formalizzato, poi, nell'atto, oggetto del ricorso, con cui l'AUSL cedeva e trasferiva alla Ricorrente tutti i diritti ad Essa pervenuti in forza del testamento ed, in particolare, la quota di comproprietà per 3/4 dell'immobile in Correggio, dietro pagamento della somma di euro 40.000.
Le parti chiedevano la registrazione dell'atto pubblico conseguente al verbale di mediazione, in esenzione dell'Imposta di Registro ai sensi del 3°comma dell’art. 17 D.Lgs. n. 28/2010. Il primo verbale non veniva trascritto (ai pubblici registri non risultava la serie continua di trascrizioni).
Secondo la contribuente i due atti avrebbero dovuto intendersi come un unicum giuridico, i due verbali l'uno il completamento dell'altro, con conseguente diritto all'esenzione dall’imposta di registro.
A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, viceversa, il secondo verbale di mediazione non avrebbe dovuto godere dell’esenzione considerato che l'accordo era già stato raggiunto con il primo verbale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha accolto le tesi dell'Amministrazione finanziaria e respinto il ricorso della contribuente. Solo il primo verbale con il quale è stato trovato l’accordo gode dell’esenzione. Non possono, invece, esserlo i successivi atti che sono stati redatti solo a causa di determinati eventi come la morte dell’erede della de cuius, ma che confermano un accordo transattivo già raggiunto con il primo verbale di mediazione, che ha usufruito, in sede di registrazione, dell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro.°
https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/solo-primo-verbale-mediazione-e-esente-dallimposta-registro
Alla mediazione conclusa positivamente era seguiva la redazione di un Atto pubblico di rinuncia ad eredità e donazione in esecuzione accordi di mediazione. Successivamente decedeva anche la signora (X) cui succedeva l'unica figlia, la ricorrente sig.ra (Z). Costei (la Z) instaurava un nuovo procedimento di mediazione al fine di concludere il procedimento già avviato dalla madre che si concludeva positivamente, con la redazione di un altro accordo formalizzato, poi, nell'atto, oggetto del ricorso, con cui l'AUSL cedeva e trasferiva alla Ricorrente tutti i diritti ad Essa pervenuti in forza del testamento ed, in particolare, la quota di comproprietà per 3/4 dell'immobile in Correggio, dietro pagamento della somma di euro 40.000.
Le parti chiedevano la registrazione dell'atto pubblico conseguente al verbale di mediazione, in esenzione dell'Imposta di Registro ai sensi del 3°comma dell’art. 17 D.Lgs. n. 28/2010. Il primo verbale non veniva trascritto (ai pubblici registri non risultava la serie continua di trascrizioni).
Secondo la contribuente i due atti avrebbero dovuto intendersi come un unicum giuridico, i due verbali l'uno il completamento dell'altro, con conseguente diritto all'esenzione dall’imposta di registro.
A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, viceversa, il secondo verbale di mediazione non avrebbe dovuto godere dell’esenzione considerato che l'accordo era già stato raggiunto con il primo verbale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha accolto le tesi dell'Amministrazione finanziaria e respinto il ricorso della contribuente. Solo il primo verbale con il quale è stato trovato l’accordo gode dell’esenzione. Non possono, invece, esserlo i successivi atti che sono stati redatti solo a causa di determinati eventi come la morte dell’erede della de cuius, ma che confermano un accordo transattivo già raggiunto con il primo verbale di mediazione, che ha usufruito, in sede di registrazione, dell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro.°
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