Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4155/2018, avente ad oggetto "opposizione a precetto"
TRA
M.XXX M.XX e S.X M.XX
CONTRO
M.XXXXX M.XX
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20 maggio 2021, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da prima memoria ex articolo 183, c. 6, c.p.c. a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati dalla legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di precetto notificato il 26.4.2018, M.XXXXX M.XXXXXXX ha preannunciato l'esecuzione contro M.XXXXXX M.XXXX e S.XXXXXX M.XXXX per un importo di euro 5.000 (A titolo di capitale) oltre interessi e spese legali. Con atto di citazione ex articolo 615 c. 1 c.p.c., gli opponenti hanno formulato opposizione preventiva all'esecuzione sostenendo che la sig.ra M.XXXXXXX, nel rilasciare l'immobile locato, non avrebbe consegnato la piscina in buono stato di manutenzione e che, pertanto, essendosi verificati dei danni, era necessario, previo loro accertamento, dichiarare l'inesistenza del diritto di credito come precettato e ciò in ragione della compensazione del credito col risarcimento dei danni patiti. A seguito dell'avvenuto pagamento delle somme, gli opponenti, sempre sulla scorta dell'accertamento dei danni, hanno chiesto la ripetizione di quanto corrisposto. Il 12.10.2018, si è costituita M.XXXXX M.XXXXXXX la quale, contestando le deduzioni e le argomentazioni avversarie, ha chiesto il rigetto di tutte le domande degli opponenti.
Ciò premesso, si osserva che, nella specie, il titolo esecutivo è costituito da un verbale di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 il quale, qualora sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce ex articolo 12 d. lgs 28/2010 titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Orbene, nell'accordo unito al verbale di mediazione del 22.12.2017, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti citati dalla disposizione sopra richiamata, si legge che "La sig.ra M.XXXXX M.XXXXXXX si impegna a rilasciare l'immobile, libero da persone e cose interposte, entro e non oltre il 01 marzo 2018. La sig.ra M.XXXXX M.XXXXXXX si impegna a far entrare i tecnici delle parti per la verifica immediata delle infiltrazioni lamentate e dello stato dell'immobile ad oggi, ed alla data del rilascio, in quest' ultima circostanza verrà redatto apposito verbale di sopralluogo e di rilascio. Ad ogni modo a fronte del rilascio dell'immobile previsto entro e non oltre il 01 marzo 2018, i sig.ri M.XXXXXX e S.XXXXXX M.XXXX provvederanno a corrispondere alla sig.ra M.XXXXXXX la somma di 19.000, 00 (euro diciannovemila/00) a titolo di indennità a mezzo di assegno circolare a lei intestato, datato 01 marzo 2018" (cfr. doc. 16 parte opposta). L'accordo prevedeva, al solo verificarsi della condizione del rilascio, la corresponsione a favore di parte opposta, e a carico di parte opponente, della somma di 19.000, 00. Di conseguenza, avvenuto il rilascio, il credito - già certo e liquido - è divenuto anche esigibile (cfr. art. 474, c. 1, c.p.c.): l'accordo, infatti, non ha previsto altre condizioni sospensive dell'esigibilità. Pertanto, dato che l'immobile è stato liberato entro il primo marzo 2018, parte opponente avrebbe dovuto "ad ogni modo... corrispondere alla sig.ra M.XXXXXXX la somma di 19.000,00". Nessun'altra condizione sospensiva dell'esigibilità del credito è stata prevista (l'espressione "ad ogni modo" è in tal senso semanticamente significativa). Deve, pertanto, ritenersi che la sig.ra M. XXXXXXX, avendo regolarmente rilasciato l'immobile e non avendo ottenuto l'intera somma di 19.000,00, ha correttamente preannunciato l'esecuzione contro gli attuali opponenti, per il recupero della somma residua. Quanto alla richiesta risarcitoria, in ragione della quale è stata proposta domanda di compensazione e - all'esito dell'avvenuto pagamento delle somme precettate - domanda di ripetizione, si osserva che la stessa non può che essere respinta per difetto di prova (cfr. art. 2697 c. c). Tutti i capitoli di prova orale contenuti nella seconda memoria redatta ex articolo 183, c. 6, c.p.c. sono valutativi e inconferenti ai fini della quantizzazione del danno; né la prova dell'esistenza del danno, ovvero quella del suo ammontare, può essere desunta dal preventivo depositato sub doc. 13 dalla difesa opponente: il preventivo, infatti, non è prova della sussistenza del danno, né del fatto che lo stesso sia eziologicamente imputabile alla mancata manutenzione ordinaria. L'assenza del nesso di causalità esclude la rilevanza del documento n. 16 prodotto dalla difesa opponente in virtù del quale ritenere provato il quantum del danno. Peraltro, nel verbale di rilascio (cfr. doc. 12), si legge che l'immobile è stato consegnato " in buone condizioni, salvo il normale degrado"; residua, pertanto, il dubbio circa la sussistenza dei danni invocati. Insussistente è, poi, la prova del nesso di causalità tra dedotti danni e riconducibilità degli stessi al fatto dell'opposta. Né si può sostenere che tutti gli interventi di cui al doc. 16 siano lavori che si sono resi necessari a seguito degli asseriti danni, ben potendo residuare l'ipotesi che trattasi di lavori eziologicamente riconducibili al ripristino delle cose a seguito del normale deterioramento della res utilizzata in conformità al contratto (cfr. art. 1590 c.c.). Quanto alla mancata manutenzione ordinaria si osserva che nel verbale di rilascio non si legge che la stessa sia stata l'inequivoca causa dei danni (peraltro non specificatamente indicati). Alla luce di quanto detto non può che affermarsi come, nella presente causa, sia mancata la prova specifica circa la sussistenza dei danni, della loro riconducibilità alla responsabilità dell'opposta, della loro esatta individuazione e del relativo valore. Per tali ragioni, la domanda risarcitoria, che dapprima ha giustificato una richiesta ex articolo 1241 c.c. e, poi, la domanda restitutoria, non potrà che essere disattesa. Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento. La soccombenza degli opponenti determina ipso facto il rigetto della loro domanda ex articolo 96 c.p.c. Di contro, non si reputano sussistere stringenti elementi di colpa grave o a fortiori di mala fede in capo alla difesa opponente in ragione dei quali accogliere la richiesta formulata da parte opposta ai sensi del terzo comma della disposizione testé richiamata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande introdotte con atto di citazione ritualmente notificato da M.XXXXXX M.XXXX e S.XXXXXX M.XXXX contro M.XXXXX M.XXXXXXX, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta interamente l'opposizione ed ogni domanda formulata da M.XXXXXX M.XXXX e S.XXXXXX M.XXXX contro M.XXXXX M.XXXXXXX, riconoscendo il diritto di credito di quest'ultima come precettato; condanna M.XXXXXX M.XXXX e S.XXXXXX M.XXXX, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute da M.XXXXX M.XXXXXXX che liquida in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 %, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Verona il 25.10.2021
Il Giudice Angelo Franco