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L’accordo di mediazione sottoposto ad un termine ha completa efficacia esecutiva nel momento in cui il predetto termine è decorso.
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Tribunale di Pistoia, 28.04.2023, sentenza n. 323, Giudice Iannone
A cura del Mediatore Avv. Margherita Mari da Prato.
Letto 861 dal 21/10/2023
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Commento:
Il caso in esame riguarda una procedura di opposizione ad esecuzione forzata ex art. 615 cpc.
Precedentemente era stato instaurato un procedimento di mediazione che aveva avuto esito positivo, essendosi concluso con un accordo di mediazione che preveda il pagamento di una somma mensile a titolo di occupazione del capannone e l’impegno al rilascio dell’immobile dopo la data indicata.
Per tale ragione, parte attrice opponente affermava che solo dopo il decorso della data indicata, l'accordo di mediazione avrebbe potuto costituire titolo esecutivo.
Parte opposta chiedeva, invece, la conferma del titolo esecutivo e la condanna di controparte al rilascio dell’immobile.
In merito il Giudice ha rilevato quanto segue:
- il provvedimento di sospensione dell'esecuzione era stato assunto nel momento in cui il termine per il rilascio non era ancora spirato;
- alla data della a presente statuizione, invece, il termine è maturato;
- parte opponente non ha ottemperato o dimostrato di voler ottemperare a tale impegno;
- la decisione deve essere assunta allo stato degli atti e dei fatti come emergenti al momento in cui essa viene pronunciata;
- anche se al momento dell'intrapresa esecuzione il titolo pur esistente non era ancora operativo, alla data odierna il termine è orami decorso e, pertanto, il verbale di mediazione ha riespanso pienamente la propria completa efficacia esecutiva;
- allo stato degli atti, sussiste il diritto a proseguire l'esecuzione intrapresa in virtù di un valido titolo esecutivo, ancorché al momento del suo avvio esso fosse inefficace in quanto sottoposta a termine.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e revocato la precedente ordinanza di sospensione dell’esecuzione, dichiarando allo stato esistente il diritto ad agire in via esecutiva. *
Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iannone, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1688/2022 promossa da:
tra XXXXX - opponente
Contro
ENTE xxxxx - opposta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato a mezzo pec in data 08.06.2022, l'Ente XXX, in persona del legale rappresentante p.t. (dora in poi ENTE) ha convenuto, dinnanzi al Tribunale di Pistoia XXXX, - chiedendo “Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva del medesimo XXXX per mezzo dell'azione esecutiva oggetto di opposizione da parte dell'Ente Protezione civile di XXXX che ha dato luogo al XXXX - n.107/2022 R.G.E., con condanna alle spese e compensi di avvocato della procedura oltre accessori come per legge”.
Parte attrice ha dedotto che: 1) con atto di opposizione ex art. 615 cpc l'Ente XXXX, in persona del legale rappresentante p.t. ha instaurato il procedimento di opposizione all'esecuzione contraddistinto dal n.107/2022 R.G.E. innanzi all'intestato Tribunale, come da fascicolo del XXXX indicato prodotto in atti (atto di citazione); 2. all'udienza del 4.04.2022 si è costituito XXXX; 3. il Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa, a scioglimento della propria riserva, ha emesso il provvedimento dell'8.04.2022 per mezzo del quale ha confermato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione intrapresa nei confronti dell'Ente XXXX; 4. con il presente atto Ente XXXX ha ribadito il difetto del diritto di XXXX ad agire per il rilascio del capannone poiché dalla lettura dell'accordo di mediazione è emerso che le parti oggetto della stessa avevano raggiunto un accordo economico per il pagamento di una somma mensile a titolo di occupazione del capannone ed un impegno da parte della XXXX al rilascio dell'immobile solo dopo il 31.05.2022; 5. solo decorso il termine del 31.05.2022, il verbale di mediazione potrà costituire titolo per un'eventuale esecuzione, finalizzata alla liberazione del capannone dove si svolge l'attività a favore della XXXX a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/04/2023 comunità da parte di XXXX.
Con comparsa di risposta depositata in data 19.10.2022 si è costituito chiedendo “la conferma del titolo esecutivo stante che nonostante la data del rilascio concordato dalle parti al 31/05/2022 XXXX a mezzo del L.R.P.T. NON ha rilasciato l'immobile per cui è causa nonostante abbia da tempo già trasferito la propria sede, causando in maniera ingiustificata danni di cui ci si riserva la futura quantificazione in altro separato giudizio. - per l'effetto, condannare XXXX in persona del L.R.P.T. al rilascio dell'immobile sito in via XXXX in favore del sig. XXXX. Con vittoria di spese”.
Formulata alle parti proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalla sola parte opposta, il procedimento è stato fissato all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente statuizione.
L'opposizione è destituita di fondamento e va rigettata per quanto di seguito si esporrà.
Parte opponente non contesta che il verbale di mediazione attivato dalla parte opposta sia un titolo esecutivo rispetto al rilascio dell'immobile per cui è contesa ma si limita a rilevare che sino alla data del 31.5.2022 esso non potesse costituire valido titolo esecutivo per l'esecuzione intrapresa dal XXXX n.107/2022 R.G.E. e sospesa dal g.e. con ordinanza del 8.4.2022.
Deve rilevarsi che ancorché correttamente la detta ordinanza sia stata assunta posto che all'epoca dei fatti il termine per il rilascio non era ancora maturato, alla data della presente statuizione il termine è maturato senza che la parte opponente abbia ottemperato o dimostrato di voler ottemperare a tale impegno, adducendo motivi esclusivamente economici.
Poiché la decisione deve essere assunta allo stato degli atti e dei fatti come emergenti al momento in cui essa viene pronunciata (ossia ad oggi) deve concludersi che ancorché al momento dell'intrapresa esecuzione il titolo pur esistente non era ancora operativo essendo esso sottoposto al termine del 31.5.2022 alla data odierna, essendo oramai decorso lo stesso, il verbale di mediazione ha riespanso pienamente la propria completa efficacia esecutiva.
Ne consegue che, allo stato degli atti, deve concludersi che esiste il diritto del XXXX a proseguire l'esecuzione intrapresa in virtù di un valido titolo esecutivo, ancorché al momento del suo avvio esso fosse inefficace in quanto sottoposta a termine.
Da tali ragioni discende che l'opposizione deve essere respinta e l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione come pronunciata dal g.e. in data 8.4.2022 va revocata.
La peculiarità della vicenda in uno con la sopravvenuta riespansione dell'efficacia del titolo esecutivo giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e revoca l'ordinanza resa dal g.e. in data 8.4.2022 meglio indicata in motivazione e dichiara allo stato esistente il diritto del XXXX ad agire in via esecutiva per i fatti e le causali meglio indicate innanzi; compensa le spese di lite tra le parti XXXX resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Pistoia, 28.04.2023
Il Giudice dott.ssa Iannone