Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di delibera condominiale, nella quale parte convenuta ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Il Giudice ha disposto l’esperimento della mediazione, nella quale le parti hanno raggiunto un accordo ratificato dal Condominio.
Parte attrice ha però dedotto la violazione delle maggioranze deliberative per la ratifica dell’accordo di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Il Giudice ha disposto l’esperimento della mediazione, nella quale le parti hanno raggiunto un accordo ratificato dal Condominio.
Parte attrice ha però dedotto la violazione delle maggioranze deliberative per la ratifica dell’accordo di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- l’accordo di mediazione verte sull’approvazione delle nuove tabelle millesimali e non, come asserito dall’attrice, sulla delibera di modifica delle tabelle millesimali;
- Pertanto, le maggioranze applicabili solo quelle stabilite dall’art. 1136 comma 2 c.c., mentre non è necessaria l’unanimità dei consensi dei condomini;
- L’attuale art. 5-ter del D. Lgs 28/2010, come modificato dal D. Lgs. 149/2022 e della L. 149/2022, ha espressamente stabilito “Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 cc. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”;
- Non essendo necessaria l’unanimità del consenso dei condomini, la delibera di approvazione dell’accordo di mediazione risulta legittima, avendo partecipato e deliberato favorevolmente tanti condomini che rappresentano la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Per tali ragioni, il Giudice ha respinto la domanda attorea, condannandola al pagamento delle spese di lite. *