L’accordo di mediazione che approva le nuove tabelle millesimali non necessita della ratifica dell’assemblea all’unanimità, ma del voto favorevole dalla maggioranza stabilita dall’art.1136 comma 2 c.c

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello

Tribunale di Roma, 30.04.2024, sentenza n. 7405, Giudice Antonella Zanchetta

A cura del Mediatore Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello da Sassari.
Letto 104 dal 19/11/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di delibera condominiale, nella quale parte convenuta ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione.

Il Giudice ha disposto l’esperimento della mediazione, nella quale le parti hanno raggiunto un accordo ratificato dal Condominio.

Parte attrice ha però dedotto la violazione delle maggioranze deliberative per la ratifica dell’accordo di mediazione.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • l’accordo di mediazione verte sull’approvazione delle nuove tabelle millesimali e non, come asserito dall’attrice, sulla delibera di modifica delle tabelle millesimali;
  • Pertanto, le maggioranze applicabili solo quelle stabilite dall’art. 1136 comma 2 c.c., mentre non è necessaria l’unanimità dei consensi dei condomini;
  • L’attuale art. 5-ter del D. Lgs 28/2010, come modificato dal D. Lgs. 149/2022 e della L. 149/2022, ha espressamente stabilito “Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 cc. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”;
  • Non essendo necessaria l’unanimità del consenso dei condomini, la delibera di approvazione dell’accordo di mediazione risulta legittima, avendo partecipato e deliberato favorevolmente tanti condomini che rappresentano la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
Per tali ragioni, il Giudice ha respinto la domanda attorea, condannandola al pagamento delle spese di lite. *

Testo integrale:

Allegati:

aa
Chi è l'autore
Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello Mediatore Avv. Antonia Maria Rosaria Borrello
Esercito da diversi anni la professione di Avvocato che svolgo quotidianamente con grande passione e dedizione nella convinzione che l’Avvocatura, a fianco della Magistratura, abbia l’importante compito di garantire una corretta amministrazione della giustizia .
Nell’ esercizio della mia professione, occupandomi principalmente di diritto di famiglia e di diritto minorile civile e penale, ritengo che il tentativo di mediazione tra gli interessi delle parti al fine di raggiungere un accordo sodd...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok