Inammissibile la richiesta di proroga del termine di avvio della mediazione per motivi economici.

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Avv. Giuseppina Rivolta

Tribunale di Piacenza, sentenza 18.10.2016

A cura del Mediatore Avv. Giuseppina Rivolta da Grosseto.
Letto 9047 dal 10/03/2017

Commento:

La mediazione deve essere avviata nel termine di quindici giorni dalla conoscenza dell’ordinanza con cui il giudice dispone la mediazione.
Anche ammettendo la natura ordinatoria del termine, non può essere concessa la sua proroga per l’avvio della mediazione al fine di “verificare la possibilità di richiedere il gratuito patrocinio e ottemperare all’incombente”, trattandosi di circostanze ben note alla parte e pertanto non giustificabili.

Testo integrale:

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Piacenza
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Beatrice Gigli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
A. R.
contro
B.P.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 23-28/10/15, A. R. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. ---/15 ottenuto dalla Banca     nei confronti della società Z. s.r.l., a favore della quale parte opponente aveva prestato fideiussione, per l’importo di euro 420.882,10 a titolo di saldo delle rate impagate di un mutuo chirografario.
All’udienza di prima comparizione del 2/2/16, dopo aver respinto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice, stante il mancato esperimento del tentativo mediazione obbligatoria, ha rinviato all’udienza del 27/9/2016 “al fine di consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione nei termini di legge, a cura di parte opponente”.
Il 27/9/2016, la Banca     ha eccepito l’improcedibilità della domanda di opposizione non avendo parte attrice instaurato il procedimento di mediazione. Quest’ultima ha ammesso di non aver ottemperato all’ordine del giudice per mancanza delle risorse economiche necessarie ad attivare la mediazione e ha richiesto un ulteriore termine volto a “verificare la possibilità di richiedere il gratuito patrocinio e ottemperare l’incombente”.
All’udienza odierna le parti hanno discusso sul punto.
Come è noto, l’art. 5, comma 1 bis del d.lgs. 28/2010 prevede che ‘chi intende esercitare in giudizio un’azione in materia di …contratti bancari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione… L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda”. Ove la mediazione non sia stata esperita, il giudice assegna alle parti “il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda”.
Tale disposizione si applica anche ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo successivamente alla pronuncia in punto di provvisoria esecuzione (v. art. 5 comma 4).
La giurisprudenza si è interrogata in merito alla natura perentoria ovvero ordinatoria del termine assegnato dal giudice per ‘sanare’ il mancato esperimento della mediazione propendendo per la natura ‘perentoria’ dello stesso e osservando che, in ogni caso, anche ove il termine fosse qualificato ‘ordinatorio’, sarebbe comunque necessario richiedere una proroga prima della relativa scadenza in linea con la disciplina dell’art. 154 c.p.c. (v. Trib. Firenze, 9/6/15)
Tale orientamento deve essere condiviso.
Nel nostro caso, a prescindere dalla natura ordinatoria o meno del termine, sta di fatto che la mediazione non è stata esperita né è stata richiesta alcuna proroga da parte attrice alla quale l’onere era stato espressamente imposto dal giudice.
Le giustificazioni di parte opponente non possono consentire l’assegnazione di un nuovo ulteriore termine in quanto fondate su circostanze senz’altro già note al momento della concessione del primo; né parte attrice ha fornito indicazioni in senso contrario.
Deve quindi essere dichiarata l’improcedibilità della domanda con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (v., in senso analogo, Trib. Nola 24.2.15 e Trib. Rimini 5.8.14).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della sola fase di studio e introduttiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. ----/2015 emesso dal Tribunale di Piacenza il 9/9/2015;
condanna parte opponente al pagamento, a favore di parte opposta, delle spese di lite liquidate in euro 2.800,00 oltre rimborso 15% spese generali, IVA e CPA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Piacenza, 18 ottobre 2016
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Giuseppina Rivolta Mediatore Avv. Giuseppina Rivolta
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995 e titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, mi occupo di consulenza e di assistenza legale nelle materie del diritto civile, di famiglia, successioni ereditarie, contrattualistica e responsabilità medica.
Mediatore professionista dal 2011, ho partecipato a numerosi corsi formativi altamente qualificati svolgendo con successo l'attività di mediatore.
Credo fermamente nell'istituto della Mediazione quale strumento innovati...
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