Commento:
In un giudizio promosso da alcuni condomini per impugnare una delibera assembleare, intervenivano volontariamente -ex art. 105 c.p.c.- altri condomini, aderendo alla difesa degli attori e facendo proprie le domande dagli stessi formulate:
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare relativa alla modifica delle tabelle millesimali;
- in via subordinata, rideterminare le tabelle millesimali attraverso la nomina di un CTU.
Il Condominio si costituiva, contestando le domande attoree ed eccependo preliminarmente l’improcedibilità dell’azione per mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. n. 28/2010.
Il Giudice alla prima udienza invitava le parti ad avviare il procedimento di mediazione.
Fallito il tentativo conciliatorio, parte attrice depositava il verbale negativo di mediazione, ma il convenuto sollecitava nuovamente l’organo giudicante affinché pronunciasse l’improcedibilità della domanda.
Il Condominio chiariva meglio l’eccezione, specificando come all’incontro di mediazione avesse partecipato personalmente solo uno degli attori, mentre tutti gli altri (attori e interventori) fossero stati rappresentati dal loro procuratore avvocato.
Acquisito il fascicolo della procedura di mediazione, il Giudice di Napoli accertava che in effetti non vi era alcuna procura allegata e, in sentenza, statuiva l’improcedibilità della domanda nei confronti degli attori e intervenuti assenti al primo incontro di mediazione conclusosi negativamente.
Dichiarava quindi procedibile la domanda solo nei confronti dell’unica parte attrice che aveva presenziato alla mediazione, richiamando la nota pronuncia n. 8473/2019 della Corte di Cassazione e citando inoltre la sentenza n. 3227/2020 della Corte d’Appello di Napoli che prevedeva la necessità della procura speciale notarile per formalizzare la rappresentanza di un terzo in luogo della parte assente in mediazione.
In sentenza, la Dott.ssa di Clemente accoglieva la domanda dell’unica parte attrice presente in mediazione e condannava di conseguenza il Condominio soccombente a pagare alla stessa le spese del giudizio.
Condannava inoltre tuttavia le parti attrici assenti alla mediazione a rifondere al Condominio convenuto soccombente le spese di causa.
Se da un lato quindi la delibera assembleare veniva revocata, gli attori assenti al primo incontro di mediazione sopportavano nella sostanza interamente le spese del giudizio. ^