Commento:
Nel procedimento di mediazione, secondo un oramai costante orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di merito, le parti hanno l’obbligo di comparire personalmente o tramite procuratore speciale ove previsto e consentito dal regolamento dell’Organismo prescelto. La violazione di tali precetti, comporta inevitabilmente la nullità del procedimento con tutte le relative conseguenze in ordine alla procedibilità del giudizio.
In mediazione le parti sono tenute a partecipare personalmente o tramite procura speciale se lo prevede il regolamento.Invia ad un amico |
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Tribunale di Cassino, Ordinanza 16 dicembre 2014.A cura del Mediatore Avv. Laura Poccioni da Grosseto.Letto 2344 dal 26/01/2015 |
Testo integrale:
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Verbale di Udienza
All’udienza del 16.12.2014 davanti al Giudice Dott. ____ sono presenti i procuratori della parti, i quali si riportano alle proprie memorie istruttorie.
Il Giudice
Rilevato preliminarmente che, pur trattandosi di diritti reali, non è stato preventivamente esperito il tentativo di conciliazione ex D.Lgs. 28/2010;
Dichiara allo stato improcedibile il giudizio:
Concede il termine di quindici giorni – come richiesto dalle parti – a decorrere dal 07 gennaio 2015, per il deposito dell’istanza di mediazione dinanzi all’Organismo di Mediazione sito presso il circondario del Tribunale di Cassino;
rammenta alle parti che hanno l’obbligo di comparire personalmente o tramite procuratore speciale – previsto dal regolamento dell’Organismo prescelto – a pena di nullità del procedimento, e con ogni conseguenza in ordine alla procedibilità del presente giudizio;
nella non creduta ipotesi di mancato accordo, fissa fin d’ora per il prosieguo l’udienza del 23 settembre 2015 ore 11,00, riservando, all’esito, di decidere sulle richieste istruttorie.
Manda alla Cancelleria per il riordino del fascicolo cartaceo e l’aggiornamento dei dati telematici.
Il giudice.