Commento:
In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto e del rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda, sia in caso di omessa mediazione che irritualità della stessa
In una controversia avente ad oggetto il rilascio di un complesso immobiliare con parco nei confronti di due convenuti i quali avevano proposto domanda riconvenzionale di usucapione, il Tribunale di Savona accoglieva le domande della società istante. I soggetti convenuti proponevano appello avverso la suddetta sentenza avanti alla Corte d’appello di Genova deducendo preliminarmente l’eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione che veniva rigettata dalla Corte.
Secondo la Corte, la questione non era stata sollevata tempestivamente ed è infondata in quanto dai verbali di causa e dagli atti emergeva che la procedura di mediazione si era svolta e si era conclusa senza conciliazione e nessuna parte aveva svolto nelle sedi opportune o comunque tempestivamente in causa rilievi e/ o eccezioni sulla ritualità della stessa, richiamando i precedenti Cass. n. 29017/2018, Cass. n. 32797/2019, Cass. n. 2703/2017 e 9555/2017. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto e del rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda. Nel caso di specie erano mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l’eccezione della parte che il rilievo d’ufficio da parte del giudice. Nello stadio d’appello è prevista solo la facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale.
I soggetti soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione deducendo quale terzo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: violazione degli articoli 5 e 8 del d.lgs 28/2010. Omesso accertamento della mancata partecipazione della società alla mediazione e conseguente omessa declaratoria di inammissibilità della domanda in quanto il legale rappresentante pro tempore della società attrice non aveva partecipato alla mediazione. Alla sessione di mediazione aveva partecipato solo l’avvocato difensore, non munito di procura speciale/sostanziale. Tale motivo viene ritenuto manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando l’eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione. La questione, infatti, non era stata sollevata tempestivamente.
Il collegio ha inteso dare continuità al principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28/2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza. In grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (Sez. III, ordinanza numero 25.155 del 10/11/ 2020.)
La Corte ritiene priva di fondamento la tesi secondo cui i suddetti principi riguarderebbero solo l’omesso espletamento della procedura di mediazione e non l’irregolare tenuta della mediazione perché l'attore onerato ha esperito l'incombente senza poi utilmente parteciparvi personalmente e delegando la presenza al difensore privo dei necessari poteri di legge.°
In una controversia avente ad oggetto il rilascio di un complesso immobiliare con parco nei confronti di due convenuti i quali avevano proposto domanda riconvenzionale di usucapione, il Tribunale di Savona accoglieva le domande della società istante. I soggetti convenuti proponevano appello avverso la suddetta sentenza avanti alla Corte d’appello di Genova deducendo preliminarmente l’eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione che veniva rigettata dalla Corte.
Secondo la Corte, la questione non era stata sollevata tempestivamente ed è infondata in quanto dai verbali di causa e dagli atti emergeva che la procedura di mediazione si era svolta e si era conclusa senza conciliazione e nessuna parte aveva svolto nelle sedi opportune o comunque tempestivamente in causa rilievi e/ o eccezioni sulla ritualità della stessa, richiamando i precedenti Cass. n. 29017/2018, Cass. n. 32797/2019, Cass. n. 2703/2017 e 9555/2017. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto e del rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda. Nel caso di specie erano mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l’eccezione della parte che il rilievo d’ufficio da parte del giudice. Nello stadio d’appello è prevista solo la facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale.
I soggetti soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione deducendo quale terzo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: violazione degli articoli 5 e 8 del d.lgs 28/2010. Omesso accertamento della mancata partecipazione della società alla mediazione e conseguente omessa declaratoria di inammissibilità della domanda in quanto il legale rappresentante pro tempore della società attrice non aveva partecipato alla mediazione. Alla sessione di mediazione aveva partecipato solo l’avvocato difensore, non munito di procura speciale/sostanziale. Tale motivo viene ritenuto manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando l’eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione. La questione, infatti, non era stata sollevata tempestivamente.
Il collegio ha inteso dare continuità al principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28/2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza. In grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (Sez. III, ordinanza numero 25.155 del 10/11/ 2020.)
La Corte ritiene priva di fondamento la tesi secondo cui i suddetti principi riguarderebbero solo l’omesso espletamento della procedura di mediazione e non l’irregolare tenuta della mediazione perché l'attore onerato ha esperito l'incombente senza poi utilmente parteciparvi personalmente e delegando la presenza al difensore privo dei necessari poteri di legge.°