Commento:
In questa vicenda processuale, il cliente di un istituto bancario adiva il Tribunale di Lagonegro, chiedendo l’accertamento dell’applicazione da parte della banca di interessi ritenuti usurari e anatocistici e il conseguente ricalcolo delle somme corrisposte con accertamento del proprio credito.
Trattandosi di materia bancaria, l’attore esperiva preliminarmente la procedura di mediazione che si concludeva negativamente per mancata partecipazione della banca.
Il Tribunale di Lagonegro si dichiarava, tuttavia, incompetente per territorio ed assegnava termine per la riassunzione della causa che avveniva di fronte al Tribunale di Modena.
La banca a quel punto si costituiva, ma eccepiva l’improcedibilità della domanda, essendo stata esperita la procedura di mediazione avanti un organismo incompetente per territorio, posto che lo stesso era ubicato presso l’autorità giudiziaria originariamente adita.
Il Tribunale di Modena accoglieva l’eccezione e dichiarava l’improcedibilità della domanda, soprattutto poiché l’attore, di fronte all’eccezione di controparte, non aveva richiesto un termine per reiterare la mediazione di fronte ad un organismo territorialmente competente. Dichiarava quindi improcedibile la domanda giudiziale e condannava altresì l’attore al rimborso di cospicue spese processuali (€ 12.100 €), seguendo il principio della soccombenza.
Ci preme sottolineare come il Giudice Masoni fornisca, in sentenza, un’importante indicazione processuale che evidentemente il patrocinio dell’attore aveva sottovalutato: questa causa si poteva “salvare” con la semplice richiesta da parte attrice di venir rimessa in termini per esperire una nuova procedura di mediazione a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del primo tribunale adito, evitando dunque lo spreco di tempo e denaro impiegati dall’attore fino ad allora e, soprattutto, la condanna del soccombente al rimborso delle ingenti spese processuali. ^
Trattandosi di materia bancaria, l’attore esperiva preliminarmente la procedura di mediazione che si concludeva negativamente per mancata partecipazione della banca.
Il Tribunale di Lagonegro si dichiarava, tuttavia, incompetente per territorio ed assegnava termine per la riassunzione della causa che avveniva di fronte al Tribunale di Modena.
La banca a quel punto si costituiva, ma eccepiva l’improcedibilità della domanda, essendo stata esperita la procedura di mediazione avanti un organismo incompetente per territorio, posto che lo stesso era ubicato presso l’autorità giudiziaria originariamente adita.
Il Tribunale di Modena accoglieva l’eccezione e dichiarava l’improcedibilità della domanda, soprattutto poiché l’attore, di fronte all’eccezione di controparte, non aveva richiesto un termine per reiterare la mediazione di fronte ad un organismo territorialmente competente. Dichiarava quindi improcedibile la domanda giudiziale e condannava altresì l’attore al rimborso di cospicue spese processuali (€ 12.100 €), seguendo il principio della soccombenza.
Ci preme sottolineare come il Giudice Masoni fornisca, in sentenza, un’importante indicazione processuale che evidentemente il patrocinio dell’attore aveva sottovalutato: questa causa si poteva “salvare” con la semplice richiesta da parte attrice di venir rimessa in termini per esperire una nuova procedura di mediazione a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del primo tribunale adito, evitando dunque lo spreco di tempo e denaro impiegati dall’attore fino ad allora e, soprattutto, la condanna del soccombente al rimborso delle ingenti spese processuali. ^