Commento:
L’elenco delle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità (ai sensi dell’art. 5 comma 1, D.lgs.28/2010), deve essere interpretato restrittivamente, in quanto la conciliazione obbligatoria costituisce condizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria. Ne deriva che l’azione revocatoria ex art.2901 c.c., anche se trova fondamento in un contratto bancario rientrante nella mediazione obbligatoria, non deve essere preceduta dal preliminare tentativo di conciliazione.
In caso di azione revocatoria ex art.2901 c.c. che trova giustificazione in un contratto bancario, non sussiste l'obbligo del tentativo di mediazioneInvia ad un amico |
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Ordinanza del 26 ottobre 2011, Tribunale di Pavia.A cura del Mediatore Avv. Marianna Miceli da Lecce.Letto 4421 dal 09/11/2011 |
Testo integrale:
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea balba
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 1540/2011 R.G.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26.10.2011
Letti gli atti;
visto l’art.5 del D.Lgs. 28/2010 secondo cui “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Ritenuto
- che il suddetto elenco debba essere interpretato restrittivamente in quanto la conciliazione obbligatoria costituisce condizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria altrimenti libero;
- che l’azione proposta da (omissis) è un’azione revocatoria ex art.2901 c.c. restando irrilevante che la stessa abbia quale presupposto un inadempimento a contratto bancario;
vista la richiesta di termini ex art.183, comma 6 c.p.c.
P.T.M.
Respinge l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione;
concede alle parti i termini richiesti a decorrere dal 15.11.2011 e fissa udienza istruttoria al omissis .
Si comunichi ANCHE A MEZZO FAX ove necessario
Pavia, il 26.10.2011
Il giudice
Andrea Balba