Testo integrale:
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Stefania Muratore,
a scioglimento della riserva che precede,
ritenuto che le richieste di prova avanzata dalle parti non siano rilevanti ai fini della decisione attesa la natura documentale della causa;
valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili;
considerata l’ammissibilità della mediazione su disposizione del giudice, ai sensi del comma II art. 5 D.lgs. n.28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni; evidenziato che l’esperimento del procedimento di mediaconciliazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta (ex art.6 decreto cit.), non comporterà in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite; sottolineato, infine, che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all’eventuale fase di impugnazione;
ritenuta, pertanto, l’opportunità che le parti sperimentino un procedimento di mediazione ex art. 5 co. II D.lgs. 28/2010 (su disposizione del giudice);
ritenuto, con riferimento a detto procedimento: 1) in primo luogo, che l’esplicito riferimento operato dalla legge (art.8) alla circostanza che “…al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato” implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi; 2) inoltre, che le procedure di mediazione ex art. 5, comma 1 bis (ex lege) e comma 2 (su disposizione del giudice) del d.lgs. 28/2010 n.28, sono da ritenersi ambedue di esperimento obbligatorio, essendo addirittura previste a pena di improcedibilità dell’azione; che difatti, per espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della mediazione e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione non obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva;
P.Q.M.
Rigetta le istanze istruttorie;
visto l’art. 5 comma 2 D.lgs.28/2010,
DISPONE che le parti sostanziali, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
INVITA le parti a comunicare l’esito della mediazione con nota da depositare entro la prossima udienza, nota che dovrà contenere informazioni, in relaziona a quanto stabilito dagli artt. 8 comma IV bis e 13 (D.lgs. citato), in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo, agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione, nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore:
rinvia all’udienza del 29.11.2016 h. 9 in caso di esito negativo della procedura di mediazione.
Si comunichi.
Siracusa, 30 marzo 2016.