Improcedibilità del giudizio di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto in caso di mancato avvio della mediazione demandata a causa del siglato accordo privato raggiunto fra le parti, ma poi non rispettato.

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Avv. Margherita Mari

Tribunale di Venezia, 20.10.2022, sentenza n. 1786, Giudice Fabio Doro

A cura del Mediatore Avv. Margherita Mari da Prato.
Letto 1981 dal 12/10/2023

Commento:

Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio” dice il detto. Nel caso di questa vicenda processuale si dovrebbe concludere con “ma non fidarsi conviene!”.
 
Il caso in questione vede coinvolti la proprietaria di un’abitazione a Venezia, e il conduttore che l’ha presa in locazione per poi rilasciarla, senza tuttavia pagare per intero quanto previsto contrattualmente.
La locatrice ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo relativo ai canoni non pagati così come alle spese condominiali, oltre ai danni riscontrati al momento del rilascio.
Il conduttore introduce una causa di opposizione al decreto ingiuntivo ed il Giudice nominato demanda le parti in mediazione, assegnando termini per l’introduzione della procedura conciliativa e fissando udienza per la verifica dell’avvenuta mediazione.
Nel frattempo, le parti si accordano privatamente, pattuendo il pagamento rateale di quanto oggetto di causa da parte del conduttore.
Le rate concordate vengono rispettate, salvo l’ultima.
 
All’udienza di verifica, il conduttore opponente eccepisce l’improcedibilità del giudizio, in ragione della mancata instaurazione del procedimento di mediazione; la convenuta opposta dichiara di non averla introdotta a causa del venir meno dell’interesse delle parti alla stessa, considerato l’accordo transattivo raggiunto e chiede dunque di essere rimessa in termini, visto l’inadempimento sopravvenuto.
 
Il Giudice veneziano si riserva, per poi dichiarare con sentenza:
  • il rigetto dell’istanza di rimessione in termini,
  • l’improcedibilità del giudizio (vista la mancata instaurazione della mediazione)
  • e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
 
In punto di diritto, il Giudie Unico Dott. Fabio Doro precisa che:
  • l’onere di promuovere la mediazione ricade, per costante giurisprudenza (al tempo, e per legge attualmente, visto il novellato art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010) sull’attore sostanziale e dunque sul convenuto opposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
  • il presupposto per la remissione in termini è che la parte sia incorsa in una decadenza per causa a lei non imputabile, non certo invece per una valutazione di opportunità, meramente arbitraria, come è stata quella della locatrice.
 
In conclusione, è bene ricordare che, in casi come questo, il convenuto opposto ha non solo l’onere di introdurre la mediazione, ma anche tutto l’interesse a farlo, nonostante l’accordo transattivo apparentemente risolutore della controversia, e questo per conservare il titolo provvisoriamente esecutivo che in questo caso si è visto venir meno.
Se la locatrice avesse formalizzato lo stesso accordo in mediazione, piuttosto che privatamente, avrebbe sì dovuto pagare l’indennità di mediazione, ma avrebbe avuto in mano un titolo esecutivo, anziché un “pugno di mosche”.
 
La mediazione conviene, sempre! ^

Testo integrale:

Tribunale sez. I - Venezia, 20/10/2022, n. 1786

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7578/2021 R.G.
 
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fabio Doro ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7578/2021 R.G. promossa da: M. S. (c.f. (omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. C. A., opponente, contro M. C. (c.f. (omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. L. S., opposta, in punto: locazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
 
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
 
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2021 il sig. M. S. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1549/2021 dell'8.7.2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla sig.ra M. C. la somma di 6.047,92, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, che l'ingiungente pretendeva a titolo di canoni di locazione, oneri condominiali e utenze rimasti insoluti nonché di risarcimento del danno per le condizioni in cui aveva lasciato l'immobile al momento del rilascio.
L'opponente lamentava che: - il contratto di locazione era stato stipulato come avente natura transitoria in  assenza dei presupposti di legge; - prima di stipulare il primo contratto di natura transitoria, infatti, egli era già stato trasferito a Venezia nella nuova sede di lavoro e tale trasferimento aveva natura definitiva; - il canone di locazione doveva essere rideterminato nel suo ammontare secondo i criteri stabiliti dagli accordi territoriali e quindi in 780,00 mensili; - doveva, altresì, essere ridotto l'importo degli oneri accessori secondo quelli che potevano essere posti a carico del conduttore; - l'opposta non aveva fornito alcuna prova specifica relativamente al titolo di recupero, con conseguente diritto di richiedere la restituzione di tutti gli importi versati; - egli non aveva lasciato l'immobile in pessime condizioni, ma lo aveva restituito in condizioni di normale usura e non aveva provocato alcun danno; - nel ricorso per decreto ingiuntivo la M. aveva azionato esclusivamente il contratto del 21.5.2020, ma poi aveva chiesto anche spese e conguagli che si riferivano ad un periodo precedente non coperto da detto contratto; - relativamente al periodo da maggio 2020 a marzo 2021 gli oneri condominiali non ammontavano ad 3.443,24;
Concludeva chiedendo che: - il decreto ingiuntivo venisse revocato e fosse accertato che egli nulla doveva per titoli indicati nel ricorso; - in via riconvenzionale, accertata la natura non transitoria del contratto di locazione, il canone di locazione fosse rideterminato secondo quanto previsto dagli accordi territoriali di Venezia nella somma di 780,00 mensili, o quella diversa somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, e che l'opposta fosse condannata a restituirgli quanto da lui corrisposto per oneri accessori nella misura di 2.700,00, o in quella diversa somma che sarebbe stata accertata in corso di causa.
La M. si costituiva in giudizio, contestando quanto dedotto dall'opponente ed esponendo che: - nel mese di marzo 2019 il M. si recava presso l'AGENZIA I. A. per reperire un alloggio a Venezia Mestre; - l'AGENZIA proponeva all'opponente l'appartamento di sua proprietà, con un contratto temporaneo al canone mensile di 900,00, oltre oneri condominiali per 150,00 mensili, conguagliabili alla fine di ogni anno locativo e da versarsi direttamente sul conto corrente dell'amministratore del condominio, oltre alle utenze; - il suo appartamento era interamente ammobiliato, con lavatrice, lavastoviglie, altri elettrodomestici e aria condizionata con pompa di calore in tutte le stanze; - il M. accettava la proposta e sottoscriveva il contratto in data 1.4.2019, con scadenza prevista per il 31.3.2020, il quale prevedeva al punto 1 ) che lo stesso avesse natura transitoria perché l'opponente aveva l'esigenza di abitare l'unità immobiliare per un periodo di dodici mesi per motivi di lavoro; - ella consegnava l'immobile in ottimo stato locativo e appena ritinteggiato; - alla scadenza del contratto del 1.4.2019 il M. si rendeva moroso della quota degli oneri condominiali pari ad 2.099,49, ma aveva bisogno di prolungare la durata del suo soggiorno presso l'unità immobiliare locata; - le parti, dunque, in data 1.4.2020 sottoscrivevano un nuovo contratto di locazione alle medesime condizioni e costi, dando atto, su richiesta dell'opponente, che nell'immobile vivevano anche la sig.ra R. L. e la figlia sig.ra C. A. S.; - il M. assicurava che avrebbe saldato il pregresso dovuto;
- in data 4.1.2021 l'opponente dava disdetta del contratto e così in data 8.4.2021 rilasciava l'appartamento;
- il M. aveva dichiarato espressamente nel contratto di avere l ‘esigenza di abitare l ‘immobile per un periodo di dodici mesi per motivi di lavoro e , a fronte della proposta dell'agenzia immobiliare di un contratto temporaneo, non aveva chiesto una maggiore durata o un diverso alloggio che gli garantisse dei prezzi più contenuti; - il contratto di lavoro dell'opponente precisava che il luogo di lavoro sarebbe stato a Milano e il M. non le aveva mai comunicato la sua intenzione di fermarsi stabilmente a Venezia perché definitivamente ivi trasferito dal suo datore di lavoro; - nel contratto di locazione si dichiarava che l'immobile era stato da lei consegnato in ottimo stato locativo e appena ritinteggiato, mentre era stato restituito dall'opponente al termine del rapporto in pessime condizioni e in uno stato di degrado decisamente oltre il normale deperimento d'uso; - ai costi per il ripristino dovevano essere aggiunti quelli relativi allo smontaggio dei mobili della cucina rimasti all'interno dell'appartamento e alla ridipintura che aveva comportato la necessaria rasatura delle pareti, ritinteggiate dal M. con un prodotto inadatto (calce) che aveva creato spessore, bolle e macchie; - le contestazioni dell'opponente non erano fondate su prova scritta, giacché egli non aveva prodotto nulla che attestasse gli avvenuti regolari pagamenti; - l'amministratore del condominio aveva più volte sollecitato il pagamento degli oneri condominiali, rivolgendosi sia al M. sia, in subordine, a lei quale proprietaria dell'immobile.
Concludeva chiedendo che fosse accertata la nullità della citazione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e che le domande attoree fossero rigettate in quanto infondate e sprovviste di prova contraria.
Con ordinanza del 9.4.2022 veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e alle parti veniva assegnato un termine per l'introduzione della procedura di mediazione, vertendo la presente controversia in materia di locazione.
All'udienza del 29.9.2022 l'opponente eccepiva l'improcedibilità del giudizio in ragione della mancata instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, mentre l'opposta chiedeva di essere rimessa in termini.
La causa, allora, veniva rinviata all'udienza del 20.10.2022 per la decisione sulla questione preliminare dell'improcedibilità del ricorso.
In punto di fatto, è pacifico che nel caso di specie il procedimento di mediazione obbligatorio perché la materia del presente giudizio è quella locatizia non sia stato introdotto.
L'opposta giustifica la mancata proposizione della domanda di mediazione e chiede di essere rimessa in termini rappresentando che: - le parti erano addivenute ad un accordo che prevedeva il saldo definitivo delle spese legali della fase monitoria e il pagamento della somma richiesta nel decreto ingiuntivo pari ad 6.065,48 in quattro rate mensili di 1.516,37; - il M. non pagava la quarta rata, assumendo un comportamento in malafede confermato dall'eccezione di improcedibilità; - la stipulazione dell'accordo transattivo aveva fatto venir meno l'interesse ad agire e a contraddire in giudizio e a promuovere la mediazione, che avrebbe comportato solo un ulteriore costo per le parti; - in quest'ottica, la mancata introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria sarebbe assolutamente incolpevole.
In punto di diritto, va ricordato che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con un ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta e , ove essa non si attivi, l'azione dovrà essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato (cfr. Cass., SS.UU., n. 19596/2020, nonché Cass. n. 159/2021, n. 8015/2021, n. 12896/2021 e n. 11958/2022). Tale soluzione è stata anche recentemente recepita dal legislatore, il quale con l'art. 7, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 149/2022, ha introdotto l'art. 5-bis del D.Lgs. n. 28/2010, che appunto fa gravare sull'ingiungente-opposto l'onere di introdurre il procedimento di mediazione.
Va ricordato, altresì, che il presupposto per la remissione in termini è che la parte sia incorsa in una decadenza per una causa a lei non imputabile, così come prescritto dall'art. 153, secondo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, tale presupposto non ricorre, giacché l'opposta ben conscia dell'orientamento consolidato da almeno un biennio della giurisprudenza di legittimità avrebbe dovuto diligentemente e cautelativamente introdurre comunque il tentativo di mediazione per l'ipotesi in cui l'opponente non avesse adempiuto all'accordo transattivo asseritamente raggiunto, tanto più in ragione del fatto che il M. non si era dimostrato regolare nei pagamenti rispetto alle scadenze pattuite.
Non è corretta, infatti, l'affermazione secondo cui, una volta raggiunto l'accordo transattivo, la M. non avrebbe più avuto alcun interesse a coltivare il giudizio e il procedimento di mediazione, giacché essa aveva comunque interesse a conservare il titolo (provvisoriamente) esecutivo per l'ipotesi in cui il M. fosse venuto meno agli obblighi assunti.
Né vi è alcun elemento che potesse autorizzare l'opposta a pensare che l'udienza del 29.9.2022, fissata per la verifica dell'esito della mediazione, fosse diventata un'udienza di verifica del corretto adempimento dell'accordo transattivo.
L'istanza di remissione in termini, dunque, va rigettata, e il giudizio va dichiarato improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; va precisato che l'improcedibilità riguarda anche la domanda riconvenzionale introdotta dall'opponente, posto che il procedimento di mediazione non è stato introdotto nemmeno con riferimento ad essa, e l'onere in questo caso sarebbe stato del M.
Le spese di lite vanno compensate con riferimento alle fasi di studio e introduttiva, in ragione di quanto
rilevato nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione e della condotta extraprocessuale dell'opponente, mentre vanno poste a carico dell'opposta per quel che riguarda la fase decisoria, stante l'infondatezza dell'istanza di remissione in termini.
I compensi vengono liquidati facendo applicazione dei valori minimi previsti dal D.M. n 55/2014 per le controversie di valore compreso tra 5.200,01 ed 26.000,00, in ragione della prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione e della puntualità della questione affrontata.
Nulla viene riconosciuto a titolo di anticipazioni, giacché il contributo unificato e la marca da bollo attengono alla fase introduttiva del giudizio, per cui è stata disposta la compensazione delle spese.
 
 
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul giudizio n. 7578/2021 R.G. promosso da M. S. contro M. C., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: - dichiara improcedibile il giudizio e , per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; - compensa tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio e introduttiva; - condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite della fase decisoria, che si liquidano in 810,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Venezia, 20 ottobre 2022 Il Giudice dott. Fabio Doro Sentenza resa exarticolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 20 ottobre 2022
 

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Chi è l'autore
Avv. Margherita Mari Mediatore Avv. Margherita Mari
MARI MARGHERITA

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Prato dal 1997

In Studio Associato con padre, avv. Mariano Mari e fratello Avv. Gaetano Mari

Consulente legale UPPI (Unione Piccole Proprietari Immobiliari)

Corso di Diritto di Famiglia – Roma – Cassa Forense periodo 2003/ 2004

Iscritta a Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sez. Prato

Mediatore civile dal 2011 iscritto all’OCF presso il Tribunale di Prato
Iscritta a AIADC -Pratica Collaborativa dal 2016 -Corso ba...
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