Commento:
Nella controversia bancaria in oggetto, il Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato improcedibile, a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, l’opposizione proposta da X e Y personalmente, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa di risparmio Z.
Il primo giudice, rilevato d’ufficio il mancato esperimento del tentativo di mediazione, all'esito della prima udienza, assegnava il termine di quindici giorni per il suo espletamento. Gli opponenti provvedevano alla sua instaurazione. Tuttavia X e Y non vi partecipavano personalmente, in quanto davanti al mediatore (come risulta dal verbale prodotto in causa) era comparso solo un sostituto del difensore. Quest'ultimo si riservava di produrre in un secondo momento la delega.
Parallelamente, parte opposta si presentava con il proprio difensore di fiducia "giusta delega agli atti”.
Avverso la sentenza di primo grado gli attuali ricorrenti proponevano gravame innanzi alla Corte di Appello di Bologna che veniva rigettato con conferma della sentenza di Reggio Emilia.
X e Y presentavano allora ricorso per cassazione con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in riferimento al d.lgs. n. 28/2010: “La Corte ha ritenuto obbligatoria la personale partecipazione delle parti ai procedimenti deflattivi e, pertanto, la loro mancata partecipazione sia tale da inficiare la validità e l’efficacia della procedura di mediazione, nonostante che le parti siano state tecnicamente assistite e la procedura si sia articolata in più incontri nell’ambito dei quali i soggetti abbiano avuto la possibilità di confrontarsi sulle reciproche posizioni. Deduce, infine, che la mancata partecipazione personale alla procedura ha determinato il paradosso per il quale la banca ha subito come sanzione il solo pagamento di una somma pari al contributo unificato e l’attuale ricorrente, invece, di sentir dichiarare “la ben più pesante conseguenza” del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. ”
La censura viene ritenuta inammissibile in quanto i giudici del merito hanno risolto la controversia in puntuale conformità agli insegnamenti della Corte, in particolare Cass., n. 8473/2019 che stabilisce il principio del necessario conferimento della procura speciale sostanziale al delegato (assente nel caso di specie), e Cass., n. 205/2024. I ricorrenti vengono condannati, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del giudizio e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
Il primo giudice, rilevato d’ufficio il mancato esperimento del tentativo di mediazione, all'esito della prima udienza, assegnava il termine di quindici giorni per il suo espletamento. Gli opponenti provvedevano alla sua instaurazione. Tuttavia X e Y non vi partecipavano personalmente, in quanto davanti al mediatore (come risulta dal verbale prodotto in causa) era comparso solo un sostituto del difensore. Quest'ultimo si riservava di produrre in un secondo momento la delega.
Parallelamente, parte opposta si presentava con il proprio difensore di fiducia "giusta delega agli atti”.
Avverso la sentenza di primo grado gli attuali ricorrenti proponevano gravame innanzi alla Corte di Appello di Bologna che veniva rigettato con conferma della sentenza di Reggio Emilia.
X e Y presentavano allora ricorso per cassazione con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in riferimento al d.lgs. n. 28/2010: “La Corte ha ritenuto obbligatoria la personale partecipazione delle parti ai procedimenti deflattivi e, pertanto, la loro mancata partecipazione sia tale da inficiare la validità e l’efficacia della procedura di mediazione, nonostante che le parti siano state tecnicamente assistite e la procedura si sia articolata in più incontri nell’ambito dei quali i soggetti abbiano avuto la possibilità di confrontarsi sulle reciproche posizioni. Deduce, infine, che la mancata partecipazione personale alla procedura ha determinato il paradosso per il quale la banca ha subito come sanzione il solo pagamento di una somma pari al contributo unificato e l’attuale ricorrente, invece, di sentir dichiarare “la ben più pesante conseguenza” del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. ”
La censura viene ritenuta inammissibile in quanto i giudici del merito hanno risolto la controversia in puntuale conformità agli insegnamenti della Corte, in particolare Cass., n. 8473/2019 che stabilisce il principio del necessario conferimento della procura speciale sostanziale al delegato (assente nel caso di specie), e Cass., n. 205/2024. I ricorrenti vengono condannati, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del giudizio e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°