Commento:
In una controversia finanziaria, il cessionario del credito agiva con procedimento monitorio contro il debitore per il recupero dell’importo residuo risultante da contratti di credito al consumo (finanziamento per prestito personale e affidamento revolving). Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal debitore deducendo la nullità dei contratti stipulati da soggetti non abilitati alla intermediazione finanziaria; carenza di prova del credito ingiunto; addebito di interessi usurari; carente informativa precontrattuale; illegittima capitalizzazione degli interessi. La cessionaria si costitutiva evidenziando, nel merito, che parte opponente non aveva negato la sottoscrizione dei contratti né l'erogazione della somma, né le intervenute cessioni dei crediti, ma solo sollevato generiche e non specifiche eccezioni.
In via preliminare ed in ordine all'eccezione di improcedibilità della lite mossa dalla parte opponente per mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria, la giudice aveva onerato parte opposta ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria presso gli organismi territorialmente competenti. Quando l'assenza personale riguarda la parte istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 non può considerarsi soddisfatta.
Nel caso di specie la procura depositata dall’opposta era priva della relativa sottoscrizione, sia autografa che digitale. La giudice attesta che soltanto mediante il deposito della memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., e dunque tardivamente, l'opposta produceva in giudizio la procura speciale sostanziale (con documento evidentemente di diversa compilazione) che, in ogni caso, non aveva data certa.
La giudice ritiene pertanto che non via sia prova del fatto che all'atto della mediazione l'avvocato fosse stato validamente delegato alla partecipazione alle attività di mediazione, ovvero autorizzato a rappresentare la cessionaria opposta, pertanto l'opposizione viene dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto opposto.°
In via preliminare ed in ordine all'eccezione di improcedibilità della lite mossa dalla parte opponente per mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria, la giudice aveva onerato parte opposta ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria presso gli organismi territorialmente competenti. Quando l'assenza personale riguarda la parte istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 non può considerarsi soddisfatta.
Nel caso di specie la procura depositata dall’opposta era priva della relativa sottoscrizione, sia autografa che digitale. La giudice attesta che soltanto mediante il deposito della memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., e dunque tardivamente, l'opposta produceva in giudizio la procura speciale sostanziale (con documento evidentemente di diversa compilazione) che, in ogni caso, non aveva data certa.
La giudice ritiene pertanto che non via sia prova del fatto che all'atto della mediazione l'avvocato fosse stato validamente delegato alla partecipazione alle attività di mediazione, ovvero autorizzato a rappresentare la cessionaria opposta, pertanto l'opposizione viene dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto opposto.°