Se il giudice di primo grado dichiara improcedibile la domanda senza assegnare termine per procedere alla mediazione, il giudice di appello non potendo rimetterla al primo giudice dichiara la nullità della sentenza

Avv. Annamaria Ajello

Corte d'appello di Napoli, Sez. II, 29.04.2026, sentenza n. 3298

A cura del Mediatore Avv. Annamaria Ajello da Sassari.
Letto 13 dal 29/05/2026

Commento:
In una controversia condominiale, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato improcedibile la domanda di impugnazione di delibera assembleare.
La predetta sentenza veniva impugnata con diversi motivi, tutti attinenti al regolare espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, avanti alla Corte d'appello di Napoli. Il condòmino appellante censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto necessaria in sede di mediazione la procura notarile e l’autenticazione del verbale di mediazione ai sensi dell’art. 11, comma terzo, del d. lgs. n.28/2010 e per il mancato accoglimento della richiesta di rimessione in termini per procedere alla mediazione e per non aver il giudice concesso un termine ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis vigente ratione temporis.
L’appellante rileva che la nota sentenza Cass. n. 8473/2019 non richiede che la procura sostanziale per partecipare alla mediazione debba rivestire necessariamente forma notarile. Quanto all’autentica della firma da parte del mediatore, l’appellante afferma che la violazione dell’art.11 comma 3 Dlgs. 28/2010 avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e che in ogni caso la mancanza di autentica avrebbe assunto rilievo unicamente in caso di conclusione della procedura di mediazione con la conciliazione. Il primo giudice avrebbe inoltre dovuto accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata ai sensi dell’art. 153 c.p.c. per l’espletamento della procedura di mediazione o quantomeno assegnare alle parti ex art.5 comma 1 bis vigente ratione temporis il termine di quindici giorni per la presentazione di una nuova domanda.
 
Investita della questione, la Corte ricorda che le conseguenze della mancata concessione di un termine per la presentazione della domanda di mediazione, in presenza del rilievo di improcedibilità della domanda da parte del convenuto, non sono state disciplinate dal legislatore.
Vi sono due orientamenti:

  • alcuni ritengono che gli atti compiuti in mancanza della condizione di procedibilità tempestivamente rilevata siano nulli e che in caso di impugnazione la causa dovrebbe essere rimessa al primo giudice,
  • altri sostengono che il giudice di appello potrebbe assegnare alle parti un termine per esperire il procedimento di mediazione, avendo previsto lo stesso art. 5 del Dlgs n. 28/2010 la possibilità della mediazione anche in appello.
Poiché le ipotesi di rimessione al primo giudice disciplinate dall’art. 354 c.p.c. sono tassative, il giudice d'appello, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, deve dichiarare la nullità degli atti compiuti e della sentenza ed è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (Cass. n. 28695/2023). La Corte dichiara dunque la nullità della sentenza.°
 
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/mediazione-condominiale-obbligatoria-se-e-viziata-giudice-ne-garantisce-rinnovazione-AIFzXasC
 
 
 
 

Testo integrale:

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Napoli – Seconda Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle

persone dei sigg. Magistrati:

1) Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente rel

2) Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere

3) Dott.ssa Paola Martorana Consigliere

lette le note depositate ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell’udienza del 22/4/2026

nel procedimento n. 4388/2023 R.G. pronuncia ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. la

seguente sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli – Seconda Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle

persone dei sigg. Magistrati:

1) dott.ssa Elvira Bellantoni - Presidente rel.

2) dott.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere

3) dott.ssa Paola Martorana - Consigliere

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 4338 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2023,

avente ad oggetto: e riservata in decisione all’udienza del, vertente

TRA

( c.f. , rappresentata e difesa

CodiceFiscale_1

Parte_1 dall’avv. Francesco Procaccini e dall’avv. Aniello Melorio ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo sito in Napoli alla Via Duomo n.326, come da mandato in atti;Appellante

Controparte_1 Controparte_2

E

in persona dell’amm.re p.t., Avv.

rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Esposito, presso il cui studio in Napoli alla Via G.

Gonzaga n. 4, come da procura in atti;

Appellato

CP_1

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. depositate in

sostituzione dell’udienza del 22/4/2026, da intendersi qui integralmente trascritte.

FATTO E DIRITTO

La sig.ra proponeva appello avverso la sentenza n. 8171/2023 emessa dal

Parte_1

Tribunale di Napoli, con la quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di impugnazione

della delibera assembleare del 28/1/2021, limitatamente a quanto deliberato dall’assemblea in

relazione ai punti nn. 4 e 5 dell’ordine del giorno, da lei promossa nei confronti del

del fabbricato sito in Napoli alla via Solario n.14.

Concludeva come segue: “1) in accoglimento dell’appello proposto -in riforma della sentenza emessa dal

Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Civile, dott. ssa Valentina Valletta, in data 1.9.2023-4.9.2023,

n.8171/2023, nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli recante R.G. 10113/2021 promosso dalla sig.ra

nei confronti del notificata in data 4.9.2023-

Controparte_3

dichiarare nulle e, comunque, annullare ed, in ogni caso, dichiara re invalide le deliberazioni adottate ai capi 4 e

5 all’odg dell’assemblea del 28.1.2021, emet tendo all’uopo ogni pronuncia connessa e conseguente; 2) condannare

il sito in Napoli alla Via Solario n.14, in persona dell’Amministratore p.t.

Controparte_4 Parte_1 CP_2

[...]

al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.

L’attrice lamentava con la domanda avanzata in primo grado la nullità e/o la invalidità della

deliberazione assembleare adottata in relazione al punto n. 4 dell’ordine del giorno, assumendo

che lo stesso non prevedesse la nomina del Consiglio di Condominio, al quale erano, peraltro,

state conferite, ai sensi dell’articolo 1130-bis comma 2 Codice Civile, oltre che dell’articolo 18 del

Regolamento di Condominio contrattuale, competenze eccedenti le previste funzioni consultive

e di controllo (“4) Come richiesto da alcuni condomini, valutazione circa l’adeguamento dell’attività

condominiale alle regole dettate dal regolamento di condominio. Discussione, approvazione e delibere conseguenti”)

e al punto n. 5 dell’ordine del giorno ( “5) Relazione amministratore circa lo stato del contenzioso in esserecui è parte il condominio: in particolare in merito alla mediazione instaurata dal sig. presso un

Parte_2

organismo di mediazione che ha cessato la partita iva in data antecedente al deposito dell’istanza. Discussione,

approvazione e delibere conseguenti”), nella parte in cui non avrebbe previsto la discussione e la

deliberazione in ordine alla inevasa richiesta di documentazione congiunta avanzata dagli avv.ti

Melorio, e

CP_5 CP_6 CP_7

Parte appellata si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di

spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario e condanna della controparte ai sensi

dell’art. 96 c.p.c.. Il convenuto in primo grado aveva chiesto di dichiarare la

CP_1

litispendenza per la parte della domanda attinente al diritto alla consegna dei documenti, attesa

l’identità di oggetto rispetto giudizio già pendente e definito dinanzi al Tribunale di Napoli, IV

Sez. Civ., G.U. Dott.ssa Robustella, RG 9168/21, di dichiarare la domanda improcedibile per

difetto del tentativo di mediazione obbligatoria e per difetto della condizione di procedibilità di

cui all’art. 23 del Regolamento di Condominio, nonchè inammissibile per difetto d’interesse ad

agire e nel merito di rigettare la stessa, con condanna dell’opponente al pagamento in favore

dell’opposto per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese di lite

con distrazione.

La Corte di Appello fissava per la discussione della causa l’udienza del 22/4/2026.

I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente

correlati l’uno all’altro e tuti attinenti al regolare espletamento del procedimento di mediazione

obbligatoria; parte appellante censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto necessaria

in sede di mediazione la procura notarile e l’autenticazione del verbale di mediazione ai sensi

dell’art. 11, comma terzo, del d. lgs. n.28/2010 e, ancora, per il mancato accoglimento della

richiesta di rimessione in termini per procedere alla mediazione e per non aver il giudice concesso

un termine ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis vigente ratione temporis.

Il primo giudice motivava come segue: “..L’istanza di mediazione è stata infatti inoltrata al

con PEC del 01.03.21. Il primo incontro si è svolto il 25.03.21 e, come eccepito anche nel verbale di mediazione,

CP_

la Dott.ssa nella dichiarata qualità di procuratrice della Signora interveniva senza

Parte_1

procura notarile o comunque legittimamente autenticata. Peraltro, anche il verbale risulta sprovvisto dell’autentica

delle firme da parte del mediatore come invece richiesto dall’art. 11 comma 3 Dlgs 28/2010. …Ed invero, come

esplicitato nella Sentenza n. 1108/2021 della dott.ssa versata in atti, che riporta quanto espresso dalla

Per_1

CP_1

Corte di Cassazione del 2019, per la quale gli artt. 5 ed 8 del d.lgs. 28/2010, i quali prevedono che la parte sia

tenuta a comparire personalmente dinnanzi al mediatore nel corso del primo incontro di mediazione assistita daun difensore, han no carattere obbligatorio giacché “solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta

che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed

essere più vantaggiosa per entrambe le parti” (Cass. civ., sent. n. 8473 del 27.03.2019). La parte che intenda

agire in giudizio ha pertanto l’obbligo di comparire personalmente dinnanzi al mediatore anche se potrà delegare

ad altri tale attività, “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il

con ferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto” (Cass. n. 8473/2019). La procura

speciale sostanziale differisce dalla procura alle liti conferita al difensore, la quale comporta attribuzione di poteri

di carattere esclusivamente processuale al difensore. La partecipazione alla mediazione, invero, può comportare

disposizione di diritti ulteriori rispetto a quello controverso, sicché la procura rilasciata per la partecipazione alla

procedura, la quale potrà essere conferita anche al difensore costituito in giudizio, esula dai poteri anche conciliativi

attribuiti con la procura alle liti, relativa al solo oggetto della do manda giudiziale e quindi con esclusivo riferimento

agli stessi il difensore ha poteri certificativi dell’autenticità e provenienza della sottoscrizione. Pertanto, la procura

alle liti non attribuisce al difensore la rappresentanza sostanziale della parte (Cass. sent. n. 8473 del

27.03.2019). Né trova applicazione analogica il disposto dell’art. 185 c.p.c. che, in caso di conciliazione

giudiziale, attribuisce al difensore la possibilità di autenticare la procura speciale conferita dalla parte con la finalità

di conciliare o transigere la controversia, in deroga alla disciplina generale in tema di autenticazione di scritture

private di cui all’art. 2703 c.c., il quale attribuisce solo al notaio o ad un pubblico ufficiale a ciò autorizzato il

potere di autentica delle sottoscrizioni. Invero anche l’art. 420, II comma, c.p.c. in tema di rito del lavoro, specifica

che il potere di conciliare o transigere una controversia attribuito ad un procuratore speciale debba aversi con atto

pubblico o scrittura privata autenticata (Cass. civ., sent. n. 12997 del 20.12.1995), a riprova del carattere

generale di tale modalità di certificazione della provenienza della procura a transigere, rispetto a cui l’art. 185

c.p.c. costituisce deroga di carattere eccezionale. La procura dovrà avere, in forza del disposto dell’art. 1392 c.c.,

la stessa forma prescritta per il contratto da stipulare e, quindi, essendo relativa ad un negozio transattivo, dovrà

rivestire forma scritta ai fini probatori ex art. 1967 c.c., salvo il disposto dell’art. 1350 n. 12) c.c. Occorre, inoltre,

che sia provata con certezza la provenienza della procura da parte del soggetto il quale abbia potere di disposizione

del diritto - come richiesto dall’art. 1966 c.c. – e ciò è possibile solo con una procura notarile o autenticata ai sensi

dell’art. 2703 c.c.. ….. Questo Giudice è consapevole che la giurisprudenza di merito non sia pienamente concorde

nell’affermare la necessità della procura notarile (sentenza del Tribunale di Milano n. 5665/2019, ordinanza

del Tribunale di Salerno del 14 maggio 2020 e del Tribunale di Torino n. 120/2021), tuttavia per poter conferire

le più ampie facoltà di definire e transigere, disponendo dei diritti sostanziali della parte rappresentata è

assolutamente indispensabile avere certezza della provenienza dalla stessa. Del resto alla stessa logica risponde

l’autentica richiesta dal mediatore dall’art. 11 Dlgs 28/2010. Dunque in assenza di autentica ovvero copia deldocumento di riconoscimento dell’attrice, così come nel caso di specie ed a maggior ragione laddove il procuratore

della stessa motiva la sua assenza con l’inutilità della partecipazione stante la posizione assunta dall’assemblea e

lo stato di salute dell’istante di cui produce certificazione ai sensi della L 104/92 art. 3 comma 3, deve ritenersi

mancante una idonea delega. La domanda proposta ex art. 1137 c.c. dovrà perciò dichiararsi improcedibile e la

condomina dichiarata decaduta dall'attivazione del procedimento di mediazione, da esperirsi entro i trenta giorni

di cui all'art. 1137 c.c. essendo stata notificata l’opposizione oltre il termine dei 30 giorni dall’inoltro dell’istanza

di mediazione, con conseguente decadenza maturata a carico dell’istante. Invero stante la inidoneità della procura

sostanziale l’incontro in mediazione deve ritenersi appunto tamquam non esset. Per la S.C. la condizione di

procedibilità è assolta con l'attivazione e la presenza delle parti personalmente alla fase dell'incontro preliminare

e, nella sentenza n. 8473, consacra proprio l'incontro personale delle parti come pilastro portante della struttura

della mediazione, essendo "il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale l'inizio della mediazione vera

e propria che, come tale, deve fattivamente concretizzarsi, perché altrimenti perderebbe di effettività la stessa fun

zione deflattiva dell'istituto….".

La difesa di parte appellante, sul presupposto che la sentenza avesse ritenuta necessaria per

l’espletamento della procedura di mediazione una procura notarile, assumeva che non fosse

escluso dalla legge il potere di conferire la procura al difensore e che la Corte di Cassazione, nella

pronuncia n. 8473/2019, citata dal primo giudice, nell’escludere l’esistenza in capo all’avvocato

del potere di autentica, non avesse anche affermato che la procura sostanziale per partecipare alla

mediazione dovesse rivestire necessariamente forma notarile. Aggiungeva che la procura doveva

unicamente essere redatta in forma scritta a norma dell’art. 1392 c.c. senza la necessità di autentica

del notaio o del pubblico ufficiale e che all’incontro del 25/3/2021 aveva partecipato la dott.ssa

in virtù di procura speciale sostanziale, conferita per il procedimento di mediazione

n.34/2021, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera adottata dall’assemblea del 28.1.2021,

evidenziando che tale soluzione era quella accolta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito

maggioritaria e dallo stesso legislatore con la riforma dell’art. 8 comma 4 del D. Lgs 28/2010.

Quanto alla mancanza di autentica delle firme da parte del mediatore rappresentava che la

violazione dell’art.11 comma 3 Dlgs. 28/2010 avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto o

rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e che in ogni caso la mancanza di autentica

avrebbe assunto rilievo unicamente in caso di conclusione della procedura di mediazione con una

conciliazione. Lamentava, infine, che laddove il primo giudice avesse ritenuto non ritualmente

espletata la procedura di mediazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza di rimessione in termini

avanzata ai sensi dell’art. 153 c.p.c. per l’espletamento della procedura di mediazione o

Parte_3Parte_3

quantomeno assegnare alle parti ex art.5 comma 1 bis vigente ratione temporis il termine di quindici

giorni per la presentazione di una nuova domanda.

Parte appellata ribatteva che la necessità di autentica della procura sostanziale da spendere nel

procedimento di mediazione era il presupposto delle riflessioni della Suprema Corte, che si era

preoccupata proprio di chiarire che, tuttavia, il relativo potere di autentica non spettava al

difensore, che il verbale di mediazione che il delegato sottoscrive è indubitabilmente atto

pubblico, dove il mediatore, che certifica l’autografia degli astanti, è pubblico ufficiale a tanto

abilitato e che sia che si raggiunga l’accordo, sia che il tentativo fallisca il mediatore deve chiudere

il verbale certificando l’autografia dei partecipanti, di aver tempestivamente sollevato l’eccezione

avente ad oggetto la carenza di autenticazione delle firme ad opera del mediatore, che la dott.ssa

era sprovvista sia della procura autenticata da un pubblico ufficiale, sia del

documento di riconoscimento della presunta delegante.

Evidenziava che la controparte aveva tardivamente richiesto di essere rimesso in termini oltre la

prima udienza in violazione dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, limitandosi in prima battuta a contestare

le eccezioni sollevate circa la procedibilità della domanda, e che, in ogni caso, fondata era

l’eccezione di inammissibilità per tardività, per essere stata l’eccezione di interruzione del termine

perentorio di giorni trenta formulata nell’ambito della procedura di mediazione, che non era stata

regolarmente espletata.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel procedimento di mediazione

obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità

per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come

introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013),

è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse

farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi

coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019).

La procura deve attribuire al rappresentante tutti i poteri sostanziali necessari per partecipare

utilmente al procedimento di mediazione; non può, dunque, ritenersi “sufficiente una procura (generale

o, anche, speciale) valida ai fini della mera rappresentanza processuale (e, quindi, nella quale l’autografia della

sottoscrizione possa essere certificata dal difensore stesso ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c.), anche se

comprendente il potere di transigere e conciliare la lite, e che la procura per partecipare al procedimento di

mediazione, pur se rilasciata allo stesso difensore della parte rappresentata (necessariamente mediante atto notarile,

per quanto appena osservato), deve, comunque, specificamente prevedere, oltre al potere di transigere e conciliare lalite giudiziaria, anche quello di disporre pienamente dei diritti sostanziali fatti valere in giudizio, in modo tale da

consentire al rap presentante di poter addivenire, senza limitazioni, a qualunque soluzione transattiva tale da

eliminare la necessità del giudizio” ( cfr. in motivazione Cass. civ. n. 14676/2025).

Osserva la Corte come, a prescindere da ogni valutazione circa la forma della procura rilasciata

dalla sig.ra e alla sottoscrizione del verbale da parte del mediatore, parte

Parte_1

appellante lamentava la mancata concessione da parte del giudice di un termine per l’espletamento

della mediazione ai sensi dell’art. 5 del d. l.vo n. 28/2010 a fronte dell’eccezione sollevata sul

punto dal condominio convenuto in primo grado.

Il citato art. 5 prescrive a chiunque intende esercitare una controversia in materia di condominio,

diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di

aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione

con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e

finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione,

società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di

mediazione. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio

dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata

esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del

termine di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 28/2010.

Le conseguenze della mancata concessione di un termine per la presentazione della domanda di

mediazione, in presenza del rilievo di improcedibilità della domanda da parte del convenuto, non

sono state disciplinate dal legislatore. Taluni ritengono che gli atti compiuti in mancanza della

condizione di procedibilità tempestivamente rilevata siano nulli e che in caso di impugnazione la

causa dovrebbe essere rimessa al primo giudice, mentre altri sostengono che il giudice di appello

potrebbe assegnare alle parti un termine per esperire il procedimento di mediazione, avendo

previsto lo stesso art. 5 del d. l.vo n. 28/2010 la possibilità della mediazione anche in appello.

Osserva la Corte che le ipotesi di rimessione al primo giudice disciplinate dall’art. 354 c.p.c. sono

tassative (cfr. Cass. Civ. nn 13331/2009, 3546/2016, 24341/2015, 18578/2015, 24684/2013) e il

legislatore, laddove avesse inteso sanzionare l’inerzia del primo giudice con la rimessione degli

atti, l’avrebbe espressamente previsto con la modifica del predetto art. 354 c.p.c., atteso che

neanche la nullità della sentenza per cause diverse da quelle di cui all’art. 161, secondo comma,

c.p.c. comporta la regressione del giudizio.Ne consegue che, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della

domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente

ritenga che la mediazione non doveva essere esperita o è già stata correttamente eseguita, il giudice

d'appello, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, deve dichiarare la nullità degli atti

compiuti e della sentenza ed è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione

della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata

soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della

domanda giudiziale ( cfr. Cass. civ. n. 28695/2023).

Va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza e concesso, come da separata ordinanza, alle parti

il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda ai sensi dell’art. 5 del d. l.vo n.

28/2010 nella versione applicabile ratione temporis; all’esito, se soddisfatta la condizione di

procedibilità, si procederà all’esame delle ulteriori questioni agitate dalle parti.

La disciplina delle spese di lite viene rimessa alla sentenza definitiva.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli, non definitivamente pronunciando in ordine all’appello proposto

avverso la sentenza n. 8171/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, proposto da

nei confronti del sito in Napoli alla , in

Controparte_9 Controparte_1

Parte_1

[...] persona dell’amministratore p.t., così provvede:

1) 2) 3) dichiara la nullità della sentenza n.8171/2023 emessa dal Tribunale di Napoli;

dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;

rimette la regolamentazione delle spese processuali alla sentenza definitiva.

Così deciso in Napoli, 29/4/2026

La Presidente rel.

aa
Chi è l'autore
Avv. Annamaria Ajello Mediatore Avv. Annamaria Ajello
Sono un avvocato iscritto al Foro di Sassari dal 1998, ho iniziato al mia esperienza professionale nello studio di famiglia del quale sono attualmente la titolare.
Opero nel campo della responsabilità civile, dei diritti reali, delle successioni, del diritto di famiglia e dei minori, sia in materia civile che penale.
La mia attività si estende anche al campo del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali in quanto svolgo l incarico di curatore fallimentare presso il Tribunale di Sassa...
continua