Il verbale di conciliazione con cui si accerti l'usucapione non puo` essere trascritto

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Avv. Stefania Negro

Decreto n. 6563/2011 del 22.07.2011

A cura del Mediatore Avv. Stefania Negro da Lecce.
Letto 9482 dal 10/10/2011

Commento:
Il Tribunale di Roma ha stabilito che il verbale di conciliazione avente ad oggetto l’acquisto di un immobile mediante usucapione, non può essere trascritto nei registri immobiliari in quanto non riconducibile ad una delle ipotesi normative previste dagli atti soggetti a trascrizione. “Infatti, afferma il Collegio, pur precisando che l’istituto dell’usucapione rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, è evidente che il verbale di conciliazione avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, non si risolve in uno degli accordi previsti dall’art.2643 c.c., perché non realizza un effetto modificativo, estintivo, o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l’incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente. Pertanto il verbale di conciliazione in esame (che aveva ottenuto l’omologazione del Presidente del Tribunale), non essendo riconducibile ad una delle ipotesi di cui alla disposizione normativa di cui all’art. 2643 c.c., non può in forza di detta norma essere trascritto.

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Stefania Negro Mediatore Avv. Stefania Negro
Esercito la professione di avvocato dal 1997 ed opero prevalentemente nel campo del Diritto Privato. Sono esperta di Diritto Civile (obbligazioni e contratti), Diritto Commerciale e Societario, Diritto di Famiglia e Diritto del Lavoro. Sono specializzata in Tutela del Consumatore.

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