Commento:
La controversia aveva ad oggetto la costituzione coattiva di servitù di passaggio carraio in favore del fondo di proprietà degli attori X, X e X a carico del fondo di proprietà della signora Y e degli eredi della sig.ra Z. Le convenute eccepivano in via preliminare l’improcedibilità della domanda degli attori per non aver svolto alcuna mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n° 28/2010 e nel merito la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda, lamentando che gli stessi non avevano prodotto in giudizio alcun valido titolo da cui risulti il diritto reale sulla particella e che fossero insussistenti i presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passo carraio ex art. 1051 c.c. ovvero ex art. 1052 c.c. da altro ingresso, senza eccessivo dispendio o disagio per la parte attrice, secondo il principio del minimo mezzo.
Alla prima udienza il giudice, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza accertava l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione e concedeva i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio mentre non venivano ammesse le istanze attoree di prova orale.
La convenuta ha innanzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda per non avere gli attori svolto la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n° 28/2010. Il giudice osserva, al contrario, che risulta per tabulas che il tentativo di mediazione era stato effettuato. In particolare, “l'oggetto e le ragioni della pretesa indicati dagli attori nella domanda di mediazione coincidono con quelli dedotti nell'atto di citazione e consistono nella domanda di accertamento o costituzione di una servitù di passaggio: nel modulo di mediazione gli attori indicano quali materie e oggetto della controversia rispettivamente diritti reali e servitù di passaggio; inoltre, dalle ragioni della pretesa si evince chiaramente che l'oggetto della futura azione giudiziale attiene ad una servitù di passaggio, dato che gli attori lamentano che per accedere al loro garage devono necessariamente passare da una piccola striscia di terreno annessa al fabbricato vicino” e ancora “la richiesta rimozione delle piante poste ad ostacolo del preteso passaggio altro non è che una conseguenza di legge derivante dall'eventuale accoglimento della domanda di accertamento o di costituzione dell'invocata servitù. La domanda di mediazione viene ritenuta coincidente con quella esposta nell'atto introduttivo da cui si evince che gli odierni attori hanno chiesto la costituzione di una servitù di passaggio carrabile coattivo a favore degli immobili distinti al ### fabbricati del Comune di ### al foglio ### particella ###, subalterni ### precisando che il loro immobile è intercluso agli autoveicoli, con ciò chiarendo che la servitù veniva chiesta non solo per accedere al garage, bensì anche all'immobile ove essi risiedono.
La domanda degli attori viene accolta con determinazione dell'indennità ex art. 1053 c.c. sulla base del calcolo effettuato dal c.t.u. °
Alla prima udienza il giudice, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza accertava l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione e concedeva i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. Veniva espletata una consulenza tecnica d'ufficio mentre non venivano ammesse le istanze attoree di prova orale.
La convenuta ha innanzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda per non avere gli attori svolto la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n° 28/2010. Il giudice osserva, al contrario, che risulta per tabulas che il tentativo di mediazione era stato effettuato. In particolare, “l'oggetto e le ragioni della pretesa indicati dagli attori nella domanda di mediazione coincidono con quelli dedotti nell'atto di citazione e consistono nella domanda di accertamento o costituzione di una servitù di passaggio: nel modulo di mediazione gli attori indicano quali materie e oggetto della controversia rispettivamente diritti reali e servitù di passaggio; inoltre, dalle ragioni della pretesa si evince chiaramente che l'oggetto della futura azione giudiziale attiene ad una servitù di passaggio, dato che gli attori lamentano che per accedere al loro garage devono necessariamente passare da una piccola striscia di terreno annessa al fabbricato vicino” e ancora “la richiesta rimozione delle piante poste ad ostacolo del preteso passaggio altro non è che una conseguenza di legge derivante dall'eventuale accoglimento della domanda di accertamento o di costituzione dell'invocata servitù. La domanda di mediazione viene ritenuta coincidente con quella esposta nell'atto introduttivo da cui si evince che gli odierni attori hanno chiesto la costituzione di una servitù di passaggio carrabile coattivo a favore degli immobili distinti al ### fabbricati del Comune di ### al foglio ### particella ###, subalterni ### precisando che il loro immobile è intercluso agli autoveicoli, con ciò chiarendo che la servitù veniva chiesta non solo per accedere al garage, bensì anche all'immobile ove essi risiedono.
La domanda degli attori viene accolta con determinazione dell'indennità ex art. 1053 c.c. sulla base del calcolo effettuato dal c.t.u. °