Commento:
X e Y proponevano opposizione - chiedendone la revoca - avverso il decreto ingiuntivo, emesso dallo stesso Tribunale nel 2015, con cui veniva loro ingiunto di pagare in favore di Z spa una somma a fronte del saldo negativo dei rapporti di conto corrente intrattenuto con l’istituto bancario. Si costituiva in giudizio la Banca e interveniva nello stesso ex art. 111 cpc la mandataria nella qualità di successore a titolo particolare del credito azionato nei confronti degli opponenti.
Con provvedimento adottato fuori udienza veniva disposta l'attivazione della procedura di mediazione e, nonostante all'udienza il difensore di parte opponente avesse dichiarato di aver depositato "il verbale negativo del tentativo di mediazione", il giudice dà atto che di tale documentazione non vi è traccia, né nel fascicolo elettronico, né tantomeno in quello in formato cartaceo.
Della mancata produzione del documento in parola rispondono le parti sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte ha l'onere di verificare la completezza del proprio fascicolo e la regolarità del deposito di atti e documenti. Poiché non è stata fornita la prova dell'effettivo espletamento del tentativo di mediazione, il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di colmare la carenza riscontrata, ma ha invece il dovere di decidere la causa allo stato degli atti.
Il giudice rileva che il mancato assolvimento da parte dei contendenti dell'onere di instaurare la procedura di mediazione produce delle conseguenze sotto il profilo della procedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo quest' ultima condizionata proprio al previo esperimento del meccanismo alternativo di risoluzione stragiudiziale della controversia previsto dall'art 5 comma 1bis dlgs. n. 28/10. Inoltre, non essendo stata dimostrata l'attivazione della procedura di mediazione e gravando tale onere sul creditore opposto - l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.°
Con provvedimento adottato fuori udienza veniva disposta l'attivazione della procedura di mediazione e, nonostante all'udienza il difensore di parte opponente avesse dichiarato di aver depositato "il verbale negativo del tentativo di mediazione", il giudice dà atto che di tale documentazione non vi è traccia, né nel fascicolo elettronico, né tantomeno in quello in formato cartaceo.
Della mancata produzione del documento in parola rispondono le parti sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte ha l'onere di verificare la completezza del proprio fascicolo e la regolarità del deposito di atti e documenti. Poiché non è stata fornita la prova dell'effettivo espletamento del tentativo di mediazione, il giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di colmare la carenza riscontrata, ma ha invece il dovere di decidere la causa allo stato degli atti.
Il giudice rileva che il mancato assolvimento da parte dei contendenti dell'onere di instaurare la procedura di mediazione produce delle conseguenze sotto il profilo della procedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo quest' ultima condizionata proprio al previo esperimento del meccanismo alternativo di risoluzione stragiudiziale della controversia previsto dall'art 5 comma 1bis dlgs. n. 28/10. Inoltre, non essendo stata dimostrata l'attivazione della procedura di mediazione e gravando tale onere sul creditore opposto - l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.°