Commento:
Al termine di una relazione sentimentale, due ex fidanzati si trovano coinvolti in una causa di scioglimento della comunione relativa all’immobile acquistato insieme con mutuo ipotecario.
L’attore chiede, in via principale, l’accertamento del suo diritto a vedersi riconoscere quanto versato per l’acquisto dell’immobile (oltre al risarcimento del danno) e, in subordine, l’accertamento e la dichiarazione dello scioglimento della comunione e il consequenziale ordine di vendita dell’immobile.
Il Giudice dispone d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, chiamando in causa la banca creditrice ipotecaria sull’immobile e demanda le parti in mediazione.
La banca si costituisce in giudizio, ma non partecipa all’accordo di mediazione che nel frattempo la coppia invece raggiunge.
L’attore e la convenuta depositano il verbale di mediazione contenente l’accordo di conciliazione nel quale è stato risolto concordemente l’oggetto del contendere.
All’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale il Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere non essendo più tenuto a definire il giudizio vista la rinuncia alla pretesa sostanziale e il venire meno dell’interesse delle parti alla pronuncia di un provvedimento.
Se nell’accordo di mediazione le parti hanno stabilito la compensazione delle spese legali reciproche, la banca chiede al Giudice invece la condanna delle parti alle spese di lite dalla stessa sopportate per la fase di costituzione in giudizio.
Il tribunale sul punto statuisce però la compensazione delle spese anche nei confronti della banca visto che la partecipazione della stessa era stata disposta iussu iudicis e non su domanda di alcuna delle parti.
Il Giudice Barile non rinviene infatti l’ipotesi di soccombenza dell’attore così come della convenuta ai sensi per gli effetti dell’art. 91 c.p.c. esplicitando le seguenti re motivazioni:
L’attore chiede, in via principale, l’accertamento del suo diritto a vedersi riconoscere quanto versato per l’acquisto dell’immobile (oltre al risarcimento del danno) e, in subordine, l’accertamento e la dichiarazione dello scioglimento della comunione e il consequenziale ordine di vendita dell’immobile.
Il Giudice dispone d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, chiamando in causa la banca creditrice ipotecaria sull’immobile e demanda le parti in mediazione.
La banca si costituisce in giudizio, ma non partecipa all’accordo di mediazione che nel frattempo la coppia invece raggiunge.
L’attore e la convenuta depositano il verbale di mediazione contenente l’accordo di conciliazione nel quale è stato risolto concordemente l’oggetto del contendere.
All’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale il Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere non essendo più tenuto a definire il giudizio vista la rinuncia alla pretesa sostanziale e il venire meno dell’interesse delle parti alla pronuncia di un provvedimento.
Se nell’accordo di mediazione le parti hanno stabilito la compensazione delle spese legali reciproche, la banca chiede al Giudice invece la condanna delle parti alle spese di lite dalla stessa sopportate per la fase di costituzione in giudizio.
Il tribunale sul punto statuisce però la compensazione delle spese anche nei confronti della banca visto che la partecipazione della stessa era stata disposta iussu iudicis e non su domanda di alcuna delle parti.
Il Giudice Barile non rinviene infatti l’ipotesi di soccombenza dell’attore così come della convenuta ai sensi per gli effetti dell’art. 91 c.p.c. esplicitando le seguenti re motivazioni:
- L’intervento della banca è stato disposto dal giudice e non su istanza di parte;
- La chiamata del terzo è meramente opportuna, in quanto la presenza dei creditor iscritti ante domanda divisoria avviene al fine di non pregiudicare i diritti degli stessi per il carattere retroattivo della divisione e solo nel caso in cui l’immobile venga in effetti venduto;
- Nessuna domanda è stata fatta dalle pari originarie nei confronti della terza chiamata che si è solo limitata a chiedere, in caso di vendita dell’immobile, l’assegnazione delle somme a lei spettante, senza invece formulare, nell’atto di costituzione, esplicita domanda di condanna alle spese del giudizio.
La vicenda avrebbe potuto concludersi diversamente se la banca, nonostante la mancata domanda in giudizio della condanna alle spese, avesse partecipato all’accordo di mediazione, pretendendo l’inclusione, nello stesso, delle sue spese di lite a carico delle parti originarie.
Morale della favola: fra i due litiganti, il terzo… non gode, salvo che partecipi alla mediazione. ^
Morale della favola: fra i due litiganti, il terzo… non gode, salvo che partecipi alla mediazione. ^