Il termine per esperire la mediazione ha natura ordinatoria e non perentoria

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Avv. Susanna  Cavallina

Tribunale di Catania, 08.01.2025, sentenza n. 121, Giudice Maria Patane

A cura del Mediatore Avv. Susanna Cavallina da Bologna.
Letto 180 dal 19/02/2025

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di delibera condominiale, nella quale la parte convenuta ha eccepito la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per il mancato rispetto del termine dei tre mesi previsti per l’esperimento della mediazione obbligatoria.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • la mediazione costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso, obbligatorio in determinate materie, tra cui il condominio, ed è volta a favorire una soluzione alternativa delle controversie;
  • l’art. 5, comma 1-bis D. Lgs. n. 28/2010 impone che le parti svolgano la procedura di mediazione nel rispetto di un determinato termine;
  • il termine di tre mesi previsto per l’esperimento della mediazione è meramente ordinatorio;
  • tale termine non pregiudica il procedimento qualora non venga rispettato e non determina preclusioni assolute.
Pertanto, il Tribunale ha respinto la predetta eccezione. *
 
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Susanna  Cavallina Mediatore Avv. Susanna Cavallina
Ho deciso di svolgere l'attività di mediatrice perché credo molto nell'opportunità di una definizione stragiudiziale delle controversie, e nella responsabilità delle persone nell'individuare una soluzione utile e soddisfacente al proprio problema.
Anche quando vesto i panni dell'avvocato sono orientata alla ricerca del miglior accordo possibile, posto che considero il ricorso all'Autorità Giudiziaria l'estrema ratio.

Sono iscritta all'Abo degli Avvocati di Bologna dall'anno 2007. Ho frequent...
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