Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di delibera condominiale, nella quale la parte convenuta ha eccepito la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per il mancato rispetto del termine dei tre mesi previsti per l’esperimento della mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la mediazione costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso, obbligatorio in determinate materie, tra cui il condominio, ed è volta a favorire una soluzione alternativa delle controversie;
- l’art. 5, comma 1-bis D. Lgs. n. 28/2010 impone che le parti svolgano la procedura di mediazione nel rispetto di un determinato termine;
- il termine di tre mesi previsto per l’esperimento della mediazione è meramente ordinatorio;
- tale termine non pregiudica il procedimento qualora non venga rispettato e non determina preclusioni assolute.
Pertanto, il Tribunale ha respinto la predetta eccezione. *