Commento:
Con la sentenza n.3989/2016, il Tar Lazio ha annullato l’art.14 bis del D.M. 180/2010 e la Circolare del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2015, ritenendo illegittime per difetto di delega le previsioni ministeriali che avevano disciplinato alcune situazioni di incompatibilità e di conflitto d’interessi dell'avvocato mediatore.
Per il tribunale amministrativo romano, la norma primaria lascia disciplinare ai regolamenti e i codici etici degli Organismi le garanzie di indipendenza e imparzialità del mediatore, negando la competenza alla decretazione ministeriale, fermo restando che per gli avvocati mediatori restano applicabili le specifiche previsioni di cui all’art.55 bis del codice deontologico.
Per il tribunale amministrativo romano, la norma primaria lascia disciplinare ai regolamenti e i codici etici degli Organismi le garanzie di indipendenza e imparzialità del mediatore, negando la competenza alla decretazione ministeriale, fermo restando che per gli avvocati mediatori restano applicabili le specifiche previsioni di cui all’art.55 bis del codice deontologico.