Commento:
Nella fattispecie una famiglia aveva subito la cancellazione del volo a pochi minuti dal decollo. I passeggeri inviavano alla compagnia aerea un reclamo richiedendo la compensazione pecuniaria nella misura di euro 250, ex art. 7, par. 1, lett. a) e la rifusione del prezzo del biglietto aereo, ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. a), d del Regolamento CE n. 261/2004. Tale reclamo non aveva ricevuto riscontro pertanto gli stessi ricorrevano al TAR contro l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ed Enac Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) per l’annullamento di:
-delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2023, n. 21;
-Allegato A alla suddetta delibera n. 21/2023;
- se e in quanto di ragione, delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 1° dicembre 2022, n. 236, e dei relativi allegati.
L’Enac e l’Autorità si sono costituite. Il ricorso viene accolto.
La procedura disciplinata dall’ART, ad avviso del Tribunale, costituisce un inutile e ingiustificato aggravio, un ‘doppio filtro’ che non è previsto dal Regolamento comunitario e che costituisce un ingiustificato ostacolo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva con il risultato di rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (nella specie, il diritto alla compensazione pecuniaria).
Ai sensi della normativa europea, il passeggero è esonerato dall’onere di provare l’esistenza e l’entità del pregiudizio effettivamente subito e la compagnia aerea è esonerata dall’obbligo di versare la compensazione, qualora la cancellazione del volo sia stata comunicata al passeggero con adeguato preavviso (art. 5, par. 1, lett. c, Reg. CE n. 261/2004), ovvero la stessa sia dovuta a “circostanze eccezionali” (ex art. 5, par. 3, Reg. CE n. 261/2004).
La compensazione pecuniaria viene qualificata come una sorta di clausola penale ex lege avente ad oggetto un importo forfettario predeterminato a monte dal Regolamento comunitario. Viene precisato inoltre che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento CE n. 261/2004 ( “Irrinunciabilità”), gli obblighi posti a carico delle compagnie aeree e, quindi, i diritti riconosciuti ai passeggeri non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia.
Dalla disamina della normativa, il Tar ne deduce l’incompatibilità della compensazione pecuniaria con il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023.
Il conciliatore dovrebbe assumere nella procedura non aggiudicativa adottata dall’ART, un ruolo che non gli è proprio, ossia quello di accertare il fatto costitutivo del diritto (an) alla compensazione (ossia il ritardo, la cancellazione, il negato imbarco e la non sussistenza di circostanze eccezionali). Inoltre la conciliazione sarà destinata a chiudersi positivamente solo ed esclusivamente qualora una delle due parti abdichi totalmente alla propria pretesa. Il passeggero potrebbe non essere assistito da un legale e in tal caso trovarsi in condizioni di desistere più facilmente dai propri diritti oppure, qualora ricorresse ad un legale, ciò comporterebbe un aggravio dei costi. Il Tar rileva inoltre che la piattaforma “Conciliaweb” prevede esclusivamente un meccanismo di accesso con la c.d. autenticazione digitale ( Corte Giustizia Unione Europea, Sez. IV, 18 marzo 2010, C-317/08, punto 58; Corte Giustizia Unione Europea, Sez. I, 14 giugno 2017, C-75/16, punto 61), di cui è sprovvista ancora oggi una parte consistente della popolazione.°
-delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2023, n. 21;
-Allegato A alla suddetta delibera n. 21/2023;
- se e in quanto di ragione, delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 1° dicembre 2022, n. 236, e dei relativi allegati.
L’Enac e l’Autorità si sono costituite. Il ricorso viene accolto.
La procedura disciplinata dall’ART, ad avviso del Tribunale, costituisce un inutile e ingiustificato aggravio, un ‘doppio filtro’ che non è previsto dal Regolamento comunitario e che costituisce un ingiustificato ostacolo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva con il risultato di rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (nella specie, il diritto alla compensazione pecuniaria).
Ai sensi della normativa europea, il passeggero è esonerato dall’onere di provare l’esistenza e l’entità del pregiudizio effettivamente subito e la compagnia aerea è esonerata dall’obbligo di versare la compensazione, qualora la cancellazione del volo sia stata comunicata al passeggero con adeguato preavviso (art. 5, par. 1, lett. c, Reg. CE n. 261/2004), ovvero la stessa sia dovuta a “circostanze eccezionali” (ex art. 5, par. 3, Reg. CE n. 261/2004).
La compensazione pecuniaria viene qualificata come una sorta di clausola penale ex lege avente ad oggetto un importo forfettario predeterminato a monte dal Regolamento comunitario. Viene precisato inoltre che, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento CE n. 261/2004 ( “Irrinunciabilità”), gli obblighi posti a carico delle compagnie aeree e, quindi, i diritti riconosciuti ai passeggeri non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia.
Dalla disamina della normativa, il Tar ne deduce l’incompatibilità della compensazione pecuniaria con il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023.
Il conciliatore dovrebbe assumere nella procedura non aggiudicativa adottata dall’ART, un ruolo che non gli è proprio, ossia quello di accertare il fatto costitutivo del diritto (an) alla compensazione (ossia il ritardo, la cancellazione, il negato imbarco e la non sussistenza di circostanze eccezionali). Inoltre la conciliazione sarà destinata a chiudersi positivamente solo ed esclusivamente qualora una delle due parti abdichi totalmente alla propria pretesa. Il passeggero potrebbe non essere assistito da un legale e in tal caso trovarsi in condizioni di desistere più facilmente dai propri diritti oppure, qualora ricorresse ad un legale, ciò comporterebbe un aggravio dei costi. Il Tar rileva inoltre che la piattaforma “Conciliaweb” prevede esclusivamente un meccanismo di accesso con la c.d. autenticazione digitale ( Corte Giustizia Unione Europea, Sez. IV, 18 marzo 2010, C-317/08, punto 58; Corte Giustizia Unione Europea, Sez. I, 14 giugno 2017, C-75/16, punto 61), di cui è sprovvista ancora oggi una parte consistente della popolazione.°
https://origin-www.ilsole24ore.com/art/annullato-volo-verona-bari-rimborso-via-pec-senza-obbligo-mediazione-AGBukDp