Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l’opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Alla prima udienza il Giudice disponeva l’attivazione della mediazione obbligatoria e formulava una proposta conciliativa.
In sede di mediazione, anche il mediatore formulava una proposta.
Entrambe le proposte venivano accolte dall’opposto e rifiutate dall’opponente.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
Alla prima udienza il Giudice disponeva l’attivazione della mediazione obbligatoria e formulava una proposta conciliativa.
In sede di mediazione, anche il mediatore formulava una proposta.
Entrambe le proposte venivano accolte dall’opposto e rifiutate dall’opponente.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- Considerata la somma complessiva dovuta dall’opponente, il rifiuto della proposta conciliativa risulta ingiustificato;
- Peraltro, la difesa dell’opponente si è dimostrata pretestuosa e tale da giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
- L’importo complessivo al quale verrà condannata la convenuta è maggiore rispetto a quanto indicato nelle proposte. *