Commento:
In una controversia avente ad oggetto una azione negatoria servitutis, gli attori chiedevano al Tribunale di Pavia l’accertamento negativo di una servitù di passaggio pedonale gravante sul proprio fondo e la condanna del convenuto alla chiusura della porta. Il convenuto si costituiva deducendo che i precedenti proprietari avevano sempre utilizzato la porta affacciata sul fondo degli attori e spiegava domanda riconvenzionale di accertamento di intervenuta usucapione di tale diritto di servitù, adducendo che il passaggio pedonale sul predetto fondo fosse stato esercitato per 20 anni consecutivi dai danti causa. Il Tribunale di prime cure accertava l'assenza di servitù di passo gravanti sull'immobile di proprietà degli attori e per l'effetto ordinava al convenuto la chiusura della propria porta affacciata su detto fondo, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, costui proponeva appello con cinque motivi, il quinto dei quali per l'erronea decisione del giudice di primo grado in merito alle scorrettezze processuali contestate alla difesa del convenuto anche in relazione alla mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
La Corte d’appello afferma che, in tema di mediazione, il rifiuto di dare seguito al procedimento dopo il primo incontro informativo, se non supportato da un giustificato motivo, può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l'irrogazione - anche nel corso del giudizio - della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 , comma 4 bis, D . Lgs. n . 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, la decisione del giudice di primo grado è ritenuta corretta se si considera che la mancata volontà di intraprendere un percorso conciliativo è espressamente riportata nel verbale di mediazione. La valutazione in merito alle spese processuali ha correttamente tenuto conto della condotta tenuta dall’appellato, già stigmatizzata nella sentenza impugnata. Nella fattispecie costui aveva depositato una comparsa conclusionale di sole n. 2 pagine per poi esplicare le sue difese solo nella sua memoria di replica comprimendo i diritti di difesa degli attori odierni appellati.°
Avverso tale sentenza, costui proponeva appello con cinque motivi, il quinto dei quali per l'erronea decisione del giudice di primo grado in merito alle scorrettezze processuali contestate alla difesa del convenuto anche in relazione alla mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
La Corte d’appello afferma che, in tema di mediazione, il rifiuto di dare seguito al procedimento dopo il primo incontro informativo, se non supportato da un giustificato motivo, può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l'irrogazione - anche nel corso del giudizio - della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 , comma 4 bis, D . Lgs. n . 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
Nel caso di specie, la decisione del giudice di primo grado è ritenuta corretta se si considera che la mancata volontà di intraprendere un percorso conciliativo è espressamente riportata nel verbale di mediazione. La valutazione in merito alle spese processuali ha correttamente tenuto conto della condotta tenuta dall’appellato, già stigmatizzata nella sentenza impugnata. Nella fattispecie costui aveva depositato una comparsa conclusionale di sole n. 2 pagine per poi esplicare le sue difese solo nella sua memoria di replica comprimendo i diritti di difesa degli attori odierni appellati.°