Commento:
Interessante pronuncia del Tribunale di Perugia reso alla prima udienza cartolare.
Il Giudice ha rilevato il rifiuto della parte convenuta di discutere la vertenza in sede di mediazione, nonostante si trattasse di una vertenza soggetta a mediazione obbligatoria.
Secondo l’Autorità Giudiziaria il comportamento della parte convenuta corrisponde, di fatto, alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, poiché impedisce che si realizzi lo scopo dell’istituto.
Per tale ragione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.L. n. 28/2010, il Tribunale di Perugia ha immediatamente condannato il convenuto al pagamento dell'importo pari al contributo unificato versato per il giudizio da versare in favore della Cassa delle Ammende, riservandosi di valutare poi la condotta dalla parte convenuta anche in virtù dell’art. 116 c.p.c. e, quindi, desumendone quindi argomenti di prova nel giudizio, e dell’art. 96 c.p.c. e, quindi, applicando la sanzione del risarcimento del danno per responsabilità aggravata. *
Per tale ragione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.L. n. 28/2010, il Tribunale di Perugia ha immediatamente condannato il convenuto al pagamento dell'importo pari al contributo unificato versato per il giudizio da versare in favore della Cassa delle Ammende, riservandosi di valutare poi la condotta dalla parte convenuta anche in virtù dell’art. 116 c.p.c. e, quindi, desumendone quindi argomenti di prova nel giudizio, e dell’art. 96 c.p.c. e, quindi, applicando la sanzione del risarcimento del danno per responsabilità aggravata. *