Commento:
Con l’ordinanza del 5 maggio 2011 in commento, il Tribunale di Modena ha stabilito che l'azione per il rilascio di immobili occupati sine titulo è soggetta al preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010. Infatti, in virtù della previsione contenuta nell’art. 5 del predetto decreto, il tentativo obbligatorio di mediazione è condizione di procedibilità nelle materie espressamente indicate, tra cui vi rientrano quelle in materia di diritti reali e locazioni. Ne deriva che anche l’azione promossa ex art. 447 bis c.p.c., per ottenere il rilascio di un immobile occupato sine titulo è da intendersi compresa all’interno della disciplina delle locazioni e pertanto soggetta all’esperimento preliminare del tentativo di conciliazione.
Il ricorso per il rilascio di un immobile detenuto senza titolo è soggetto al preliminare tentativo di conciliazione obbligatoria.Invia ad un amico |
|
Ordinanza del Tribunale di Modena del 5 maggio 2011A cura del Mediatore Avv. Donato Mele Mongiò da Lecce.Letto 25808 dal 05/07/2011 |
Testo integrale:
Tribunale di Modena
Non si può andare direttamente in tribunale. Proposto un ricorso ex articolo 447 bis del codice di procedura civile con richiesta al giudice di ordinare il rilascio dell'immobile occupato senza titolo e con richiesta di condanna al versamento della indennità di occupazione. Per il giudice la domanda di rilascio dell'immobile trae spunto da un rapporto analogo a una locazione e pertanto deve essere attivata la preventiva e obbligatoria procedura di mediazione, in materia prevista dall'articolo 5, 1° comma, del d.lgs. n. 28 del 2010. Tribunale di Modena, con provvedimento del 5 maggio 2011, nel procedimento r.g. 2674/2010