Il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito soltanto con una procura speciale sostanziale

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Nausicaa Gindro

Corte d’appello di Roma, Sez. 7, 6.04.2023, sentenza n. 2505, consigliere relatore Agresti

A cura del Mediatore Avv. Nausicaa Gindro da Torino.
Letto 883 dal 16/08/2023

Commento:

In una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, la Corte d’appello di Roma rigetta l'appello proposto dal Condomino e conferma la sentenza impugnata che aveva dichiarato improcedibile la domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione ordinato dal giudice alla prima udienza di trattazione, su eccezione dello stesso Condominio.
Il Tribunale aveva ricordato, seguendo Tribunale di Vasto, sentenza 9.3.2015 che la mediazione mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. Nel caso di specie il Condominio non aveva partecipato personalmente alla mediazione, né aveva conferito al proprio difensore una procura speciale di natura sostanziale.
 
La Corte di Roma, applicando l’insegnamento della nota Cass. n. 8473/2019, ricorda che in tema di mediazione obbligatoria, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
La parte può farsi sostituire da chiunque e anche dal proprio difensore, deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale (che nel caso di specie non era stato fatto), che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato. °

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente
dr. Paola Agresti Consigliere relatore
dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n 6362 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, assunta in decisione all'udienza del 08.02.2023, vertente
TRA
(...), (c.f. (...))
elettivamente domiciliato in Roma, Via (...) presso lo studio dell'avv. (...) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto d'appello;
APPELLANTE
E
CONDOMINIO di (...) ROMA (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, viale (...), presso lo studio dell'avv. (...) che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3659/2017 pubblicata in data 23.02.2017 dal Tribunale di Roma.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, (...) ha impugnato la sentenza n. 3659/2017, resa in data 23.02.2017 dal Tribunale di Roma nel giudizio di primo grado proposto dallo stesso appellante nei confronti del CONDOMINIO (...) ROMA. I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata: "(...) ha citato in giudizio il Condominio di Via (...) Roma per ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 03 aprile 2014 al quinto punto dell'ordine del giorno, previa sospensiva, deducendo la mancata indicazione della regolarità della convocazione, per mancata indicazione dei nominativi dei condomini votanti, la mancata indicazione preventiva nell'ordine del giorno e la mancata successiva allegazione della nota o dell'11/12/2012.
Nel costituirsi in giudizio, il Condominio convenuto ha contestato la domanda deducendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 DL 28/2010; nel merito ha dedotto la nullità per genericità assoluta della domanda attorea e la natura non esecutiva della delibera assembleare in esame.
Con ordinanza del 06 ottobre 2014 è stata respinta la richiesta di sospensione della delibera assembleare per difetto di allegazione concreta ovvero desumibile aliunde dei requisiti necessari sia del fumus che del periculum in mora.
Alla prima udienza di trattazione le parti sono state invitate all'esperimento del procedimento obbligatorio.
Ritenuta sussistente la condizione di procedibilità, concessi i termini ex art. 183 co. VI CPC, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 febbraio 2017 e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies CPC sulle conclusioni orali precisate dalle parti in udienza."
All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
"a) Dichiara l'improcedibilità della domanda presentata da (...); b) Condanna (...) al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio via (...) Roma che si liquidano in euro 2.400,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge."
Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni: "Dall'esame degli atti e dei documenti di causa deve osservarsi che, alla luce di recenti interventi prevalenti in materia di mediazione, risolutori di indirizi che si sono manifestati in modo non univoco a ridosso dell'entrata in vigore della normativa ex DLvo 28/2010 e successive sue modificazioni ed integrazioni, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata e ciò sotto il duplice profilo, in primo luogo, della tarditivà del suo inizio, oltre il termine, di natura perentoria, di quindici giorni assegnato dal giudice per la presentazione della relativa istanza e del contestuale invito alla parte avversa ed, in secondo luogo, per la mancata partecipazione personale della parte alla procedura medesima. Secondo recenti pronunce di merito, secondo le quali la mediazione ha natura personalissima e non è delegabile, la mancata partecipazione personale al procedimento comporta il mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Infatti, la mediazione 'mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica o necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore' poiché le parti possono e 'debbono mostrare con immediatezza senza il filtro dei difensori i loro bisogni gli interessi e gli scopi' (Tribunale di Vasto, sentenza 09/03/2015).
Tale principio si intende vigente sia per la mediazione obbligatoria che si svolge prima del giudizio, sia per quella demandata dal giudice ex art 5 DL.vo 28/2010 - come nel caso in esame - con la necessità che le parti compaiano personalmente all'incontro con il mediatore, con l'assistenza dei rispettivi procuratori.
Dalla lettura del verbale di mediazione la parte attrice non è risultata presente personalmente all'incontro di mediazione. Ne consegue che la domanda deve essere dichiarata improcedibile. Ogni valutazione attinente al merito della lite deve ritenersi superata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della novità della materia controversa".
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (...), per i motivi che verranno di seguito esaminati, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata, formulando, nel merito, le seguenti conclusioni: "Voglia la Eccellentissima Corte di Appello di Roma... dichiarare l'illegittimità della delibera assembleare presa in violazione di legge e di espresse norme del regolamento di condominio e per effetto annullare la delibera assembleare del Condominio convenuto del 3 aprile 2014 anche relativamente al solo punto quinto dell'ordine del giorno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e C.N.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario oltra IVA e CPA come per legge". Il contraddittorio si è ritualmente incardinato con la costituzione del CONDOMINIO (...), che ha chiesto di confermare integralmente la sentenza impugnata per quanto riguarda l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di
mediazione e, nel merito, di respingere la domanda perché infondata, con la condanna dell'attore al pagamento delle spese e degli onorari del procedimento, oltre a quelle generali, da distrarsi in favore dell'avv. (...), dichiaratosi antistatario.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.02.2023, con termini di giorni 20 per lo scambio di memorie conclusionali e di ulteriori 20 giorni per le repliche.
L'appellante impugna la sentenza e formula un unico motivo di gravame, con il quale contesta la dichiarata improcedibilità della domanda di mediazione ai sensi dell'art 5 del dlg.vo 28/2010. In particolare, da una parte nega la sua tardività, avendo il giudice stesso fissato una specifica data per la sua presentazione; dall'altro evidenzia come la mancata partecipazione personale delle parti non sia uno dei requisiti previsti dal legislatore a pena di improcedibilità. Il motivo è infondato e va disatteso.
E' circostanza pacifica e non contestata che l'odierno appellante non ha partecipato personalmente alla mediazione, né ha conferito al proprio difensore una procura speciale di natura sostanziale. Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure ha ritenuto l'improcedibilità della domanda attorca.
In proposito la giurisprudenza della Suprema Cote ha chiarito che l'art. 8 dlg.vo 28/2010, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati in quanto il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, ritenendo che solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, si possa giungere ad una eventuale composizione degli opposti interessi. Ciò comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato, come è avvenuto nel caso di specie. Ha chiarito , infatti la Suprema Corte che, "Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale." Ha quindi concluso che se la parte sceglie di farsi sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato
neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. (cfr. Cass n. 8473/2019). Né alcun rilievo può avere la circostanza che il primo Giudice, con l'ordinanza riservata in data 7.5.2015, pur "invitando le parti a ripetere la mediazione", aveva ritenuto procedibile la domanda, concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 183 6° comma cpc. In primo luogo, infatti, le ordinanze rese nel corso del procedimento sono sempre revocabili dal giudice che le ha emesse, sia durante il giudizio, sia con la sentenza che decide la causa, ai sensi dell'art.177 1° e 2° comma cpc. Inoltre la difesa del Condominio, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc ha ritualmente reiterato
l'eccezione di improcedibilità della domanda, ribadendo che il procedimento di mediazione obbligatoria non fosse stato ritualmente svolto e che mancava quindi la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'appello deve essere, quindi, integralmente rigettato. Quanto alle spese processuali, alla luce dell'esito del giudizio, esse vanno poste integralmente a carico dell' appellante in applicazione del principio della soccombenza e si liquidano in favore del difensore dell'appellato Condominio, Avv. (...), dichiaratosi antistatario, nei valor minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, come nel dispositivo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM n. 55/2014, attualmente vigente, con esclusione della fase istruttoria non espletata in appello (valore della causa: indeterminato non rilevante).
Trattandosi di causa iscritta a ruolo dopo il 30 gennaio 2013 va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda d'appello promossa da (...) nei confronti del CONDOMINIO di (...) ROMA, avverso la sentenza n. 3659/17 pubblicata in data 23.02.2017 dal Tribunale di Roma, così provvede:
  1. rigetta l'appello;
  2. condanna (...) al pagamento delle spese di lite, in favore del difensore dell'appellata, Avv. (...), dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi Euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
3)dichiara (...) tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 31 marzo 2023. Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2023.
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Nausicaa Gindro Mediatore Avv. Nausicaa Gindro
Buongiorno, sono Nausicaa Gindro, dopo 15 anni di avvocatura in Torino ho notato che comporre i conflitti mi piaceva e mi riusciva e così ho allargato i miei orizzonti alla mediazione. Svolgo la professione con passione e amo aiutare le parti ad individuare la soluzione non prevista, a vedere oltre le difficoltà fino a risolverle, a trasformare il conflitto in collaborazione o, quanto meno, in reciproca soddisfazione. Sono una persona determinata e mi piace impegnarmi fino a raggiungere i risult...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok