Commento:
Il mediatore è tenuto ad assumere ogni opportuno provvedimento per garantire la presenza personale delle parti alla mediazione.
Nel novero dei provvedimenti possono rientrare, ad esempio, tanto il rinvio del primo incontro quanto una sollecitazione informale al difensore della parte che non intende partecipare alla mediazione.
L’attività che il mediatore è chiamato a svolgere per garantire l’avverarsi della condizione di procedibilità può anche essere conseguenza di un impulso proveniente della parte che ha il maggior interesse al corretto svolgimento della mediazione.
Il partecipante più diligente, inoltre, può pretendere che il mediatore dia atto a verbale della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione per via del rifiuto della parte sollecitata a partecipare agli incontri fissati presso l’organismo competente.
Mediatore Avv. Massimo Lazzari
Avvocato dal 2001. Dal periodo post laurea grazie alla pratica forense e allo svolgimento della professione di avvocato negli anni a seguire, ho raggiunto uno studio approfondito nelle materie civilistiche. Mediatore professionista dal 2010.
Seguo di preferenza pratiche di diritto di divisione, di diritti reali, di locazione, di comodato, di danni da responsabilità medica. Sono dotato di grande pazienza nel condurre una seduta di mediazione in tutte le sue fasi ai fini di un esito positivo. Ho...
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