Il mancato esperimento della mediazione demandata da parte dell’attore causa l’improcedibilità della domanda giudiziale e la condanna alle spese.

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Avv. Mariarita Anastasi

Tribunale di Arezzo, 16.09.2024, sentenza n. 746, giudice Carmela Labella

A cura del Mediatore Avv. Mariarita Anastasi da Catania.
Letto 249 dal 31/10/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di inadempimento contrattuale, nella quale il Giudice disponeva l’esperimento del tentativo di mediazione.

Parte attrice non compariva all’udienza successiva e non dimostrava di avere esperito la mediazione.

Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità della domanda attorea, rilevando di non poter esaminare il merito della questione e condannando l’attrice a rifondere le spese legali alla parte convenuta. *

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Mariarita Anastasi Mediatore Avv. Mariarita Anastasi
Credo fermamente che nel lavoro, come nella vita, il più delle volte la strada migliore per perseguire un vantaggio personale sia quella di mediare il conflitto, con noi stessi e con gli altri.
Questa convinzione ha ispirato la mia scelta di diventare mediatore, ritenendo che il tavolo della mediazione sia il luogo in cui, mettendo in campo una corretta comunicazione ed una solida conoscenza giuridica, si possa restituire alle "parti" il bene della vita perseguito ed alle "persone" l'auspicata ...
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