Commento:
L’art.75 del D.P.R. 115/2002 detta la disciplina in materia di gratuito patrocinio.
Analizzando il profilo letterale della norma deve intendersi che tale istituto è applicabile alle sole attività a carattere giudiziale svolte dall’avvocato.
Inoltre, l’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che, quando la procedura è prevista come condizione di procedibilità ovvero è disposta dal giudice, all’organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità se la parte dispone dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La norma, quindi, nulla dice in riferimento al compenso spettante all’avvocato, limitandosi a disciplinare il rapporto della parte ammessa al patrocinio con l’organismo scelto per il procedimento di mediazione.
Sulla base delle suindicate previsioni normative il Tribunale di Roma, seppur contrariamente all’orientamento dominante, conclude che non possono porsi a carico dello Stato i compensi spettanti all’Avvocato che ha assistito la parte nel procedimento di mediazione.
Mediatore Prof. Avv. Cornelia Cogrossi
MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA; CORSO DI FORMAZIONE IPSOA 2010. Iscritta presso Ministero della Giustizia come MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA. Iscritta a 101Mediatori dal 2011. Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano ( Albo Speciale). Ha conseguito 2 Lauree Magistrali: Giurisprudenza Università Degli Studi di Milano) e Lettere Classiche (Università Cattolica di Milano). Master in " Esercizio professionale dell'Avvocatura" (UNIR di Madrid). Specializzazione in "Risoluzione extragiudiz...
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