Il Giudice invita il mediatore a formulare una proposta pur in assenza di richiesta congiunta delle parti.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Vittoria  Greco

Tribunale Ordinario di Siracusa, ordinanza 23.01.2015.

A cura del Mediatore Avv. Vittoria Greco da Frosinone.
Letto 3110 dal 09/02/2015

Commento:
La giurisprudenza di merito precisa, ancora una volta, la necessità del rispetto del principio di effettività nello svolgimento della mediazione, pena la sanzione dell’improcedibilità della domanda. Per favorire l’effettivo svolgimento, il giudice può invitare il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 d.lgs. 28/2010. La mancata partecipazione senza giustificato motivo o la mancanza delle parti sostanziali, dovrà poi essere tempestivamente comunicata al giudice, tramite indirizzo mail, per poter consentire di provvedere in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, anche in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Il Giudice,
rilevato che per il procedimento n. R. G. ….. è chiamata l’odierna udienza del 23/1/2015 per la precisazione delle conclusioni;
considerato che questo Giudice ha preso possesso dell’ufficio in data 14 febbraio 2014;
considerata la necessità di riorganizzazione del proprio ruolo;
considerate, in particolare, le esigenze di riorganizzazione delle udienze di discussione e di precisazione delle conclusioni, al fine di garantire il tempestivo deposito dei provvedimenti;
ritenuto che deve farsi applicazione del criterio oggettivo della priorità di trattazione e decisione dei procedimenti con data di iscrizione a ruolo più risalente, anche alla luce delle indicazioni di cui al programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 del Tribunale di Siracusa per l’anno 2015;
ritenuto che è attualmente in essere l’anticipazione ex officio e definizione dei procedimenti di pendenza ultradecennale, in ossequio al predetto programma di gestione; vista la variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa ai sensi del par. 14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli ufficio giudicanti per il triennio 2012-2014 (prot. n. 311/int. del 7 aprile 2014), in conseguenza della quale il ruolo dello scrivente è stato oggetto di un aumento delle pendenze nella misura dì n. 200 unità, nell’ambito del riequilibrio del ruolo di altro magistrato componente dell’intestata Sezione;
rilevato che, per il gravoso carico di ruolo, occorre quindi riorganizzare il ruolo secondo criteri sopra individuati;
letto l’art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13;
valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili e considerata l’ammissibilità della mediazione c.d. delegata, ai sensi dell’art. 5, co. n, d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni; considerato altresì che nella presente causa è stata esperita C.T.U. e che, pertanto, ciò potrà ulteriormente facilitare l’attività del mediatore;
rilevato che l’esperimento del procedimento di mediazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta ex art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all’eventuale fase di impugnazione;
P.Q.M.
1) DIFFERISCE l’udienza per la precisazione delle conclusioni;
2) visto l’art. 5, comma 2, D. lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13, DISPONE che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni a decorrere da oggi;
3) EVIDENZIA la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata;
4) INVITA il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 d.lgs. 28/2010;
5) RAMMENTA che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
6) INVITA le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l’indirizzo email ……. anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IVbis e 13 d.lgs. 28/2010, rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Vittoria  Greco Mediatore Avv. Vittoria Greco
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Frosinone dal 1996. Co-titolare di studio legale associato, svolgo assiduamente la mia attività nell'ambito del diritto civile (contrattualistica, commerciale, obbligazioni, diritto di famiglia, diritti reali, tutela risarcitoria) fornendo assistenza a privati e a imprese. Ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento nell'ambito del diritto privato, fallimentare, procedurale, societario, di famiglia. Ho svolto attività di Giudice Onorario presso il Trib...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok