Il giudice invita il mediatore a formulare una proposta conciliativa anche se le parti non la richiedono

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Manola Lombardini

Tribunale di Siracusa, ordinanza 30.3.2015

A cura del Mediatore Avv. Manola Lombardini da Grosseto.
Letto 3307 dal 23/04/2015

Commento:
In una recentissima ordinanza del Tribunale di Siracusa, il giudice, aderendo ad un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito alle parti il necessario superamento del primo incontro informativo in ragione del principio di effettività della mediazione, pena l'improcedibilità della domanda, invitando al contempo il mediatore a formulare una proposta conciliativa pur senza che ve ne sia fatta richiesta dalle parti.

Testo integrale:

Tribunale di Siracusa
ordinanza 
 
Il Giudice,
rilevato che il procedimento n. R.G. ………. e chiamata l’ odierna udienza del 30/03/2015 e che i procuratori delle parti hanno dato atto dell’ omesso esperimento dell’ obbligatorio tentativo di mediazione, visto l’ art. 5 del D.lgs 28/2010
P.Q.M.
visto l’ art. 5, comma 2, D.lgs 28/2010 cosi come introdotto dall’ art. 84 del D.l. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13
dispone che le parti assistite dai rispettivi difensori promuovano il procedimento di mediazione con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato entro il termine di 15 giorni a decorrere da oggi;
evidenzia la necessità che al primo incontro l’ attività di mediazione sia concretamente espletata;
invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11 comma 1, D.lgs 28/2010;
rammenta che il mancato effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionata a pena di
improcedibilità della domanda;
invita le parti ad informare tempestivamente il giudice mediante comunicazione presso l’ indirizzo (omissis) anche in relazione di quanto stabilito dagli artt. 8 comma IV bis e 13, D.Lgs 28/2010, rispettivamente per l’ ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo al procedimento di mediazione e in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Siracusa, 30/03/2015
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Manola Lombardini Mediatore Avv. Manola Lombardini
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa e sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 2000. Sono titolare di uno studio che si occupa prevalentemente di diritto civile in particolare nel settore dei diritti reali, obbligazioni e contratti, responsabilità civile, diritto di famiglia, separazioni personali e divorzi, recupero crediti, esecuzioni mobiliari e immobiliari.
Sono mediatore dal 2011, iscritta anche alla Camera di Conciliazione degli...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia