Il condominio che ostacola la mediazione è condannato al pagamento delle spese di controparte

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Avv. Lorenzo Falappi

Tribunale di Milano, sentenza 21.7.2016

A cura del Mediatore Avv. Lorenzo Falappi da Milano.
Letto 2745 dal 11/09/2016

Commento:

Per il Tribunale di Milano nella mediazione obbligatoria come in quella facoltativa le parti devono collaborare attivamente alla risoluzione della lite poiché in caso di espletamento con successo, creditore e debitore possono evitare i costi ed i tempi del giudizio.
La mancata collaborazione di una delle parti (nel caso in esame, il condominio) che decide di partecipare alla mediazione al solo fine di evitare le sanzioni di legge senza alcuna intenzione di conciliare, è sanzionata dal giudice con la condanna al pagamento delle spese di lite della controparte, comprese quelle di mediazione in quanto ex art. 1218 e 1224 comma 2 c.c., si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sez. XI Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE
 ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies cpc la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. ___/2015 R.G. in data .2015,
promossa

da C. S.P.A. con l’avv.___
contro:
Condominio M., con l’avv. ____
OGGETTO: somministrazione..
FATTO E DIRITTO
Allegazioni delle parti
C. SpA ha evocato in giudizio il CONDOMINIO, deducendo: l’Attrice effettua forniture di riscaldamento, installazione di apparecchiature per il riscaldamento, conduzione, assistenza e manutenzione dei relativi impianti;  la stessa ha concluso con il convenuto un contratto di gestione a megawatt per il riscaldamento  il 3.09.2012; subentrato un nuovo amministratore del CONDOMINIO, questi ha intimato immediatamente la disdetta del contratto con raccomandata del 15.11.2013;  nonostante i numerosi solleciti dell’Attrice, il Convenuto non ha pagato le forniture del riscaldamento perciò, non riuscendo ad ottenere un adempimento spontaneo, il 6.2.2014 ha promosso una procedura di mediazione dinanzi all’organismo ICAF di Milano, allo scopo di non gravare il Condominio di troppe spese di contenzioso;  ricevuta la convocazione, il Condominio, tramite il suo legale, non ha partecipato al primo incontro, adducendo l’errata notifica della convocazione e comunicando che si era provveduto ad un primo parziale acconto di € 4.600,00 da imputare quale pagamento a saldo della fattura n. 133433 (€ 3.194,26) ed acconto (€ 1.405,74) sulla fattura n. 134658;  l’organismo di mediazione ha proceduto ad una nuova convocazione e, nell’incontro tenutosi, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria, in quanto l’amministratore ha dichiarato di partecipare all’incontro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge, come da verbale allegato sub doc. 3,  tale fallito tentativo di mediazione ha comportato costi per l’Attrice pari ad € 410,00 oltre a € 538,00 di assistenza legale;  trascorso un anno dal tentativo senza che il Condominio abbia estinto i propri debiti, la Convenuta è ancora debitrice di € 4.385,04 per sorte capitale, credito portato dalle fatture nn. 140904/2014 e 143277/2014, nonché degli interessi di ritardato pagamento sulle fatture pagate in ritardo, che ammontano ad € 739,41, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale dalla data della domanda al saldo;  ancora, l’Attrice ha diritto al risarcimento, ex art. 1224 co. 2 c.c., per il maggior danno, che consiste nell’essere stata costretta a rivolgersi al legale per essere assistita nel procedimento di mediazione, al quale ha dovuto pagare i relativi onorari professionali per l’opera prestata e per aver dovuto altresì sostenere i compensi dell’ICAF;  dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1224 c.c. chiede il risarcimento, a titolo di maggior danno, documentalmente provato, dei costi della mediazione, pari ad € 410,00, e delle spese legali subite per € 538,00. Il Condominio non si è costituito onde è stato dichiarato contumace, previa verifica della regolarità della notifica. Il 03.02.2016 il G.U. ha accolto l’istanza relativa ed emesso ordinanza di ingiunzione per l’importo preteso per capitale ed interessi, ritualmente notificata al contumace e dichiarata esecutiva il 28.04.2016
2. Decisione
All’esito della notifica dell’ordinanza ingiunzione al contumace, ritualmente avvenuta in data 16.02.2016 a mani dell’amministratore del Condominio convenuto, la detta ordinanza è divenuta definitivamente esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 186 ter e 647 cpc, onde è passata in giudicato.
La domanda di conferma della detta ordinanza-ingiunzione va, pertanto, accolta.
Quanto alla pretesa dell’attrice, diretta alla condanna del Condominio al pagamento delle spese stragiudiziali di cui alla procedura di mediazione avviata ed espletata dall’attrice, senza esito, la domanda attorea è fondata.
Difatti, va innanzi tutto osservato che l’attrice ha fornito prova documentale dell’espletamento della procedura di mediazione nonché di avere all’uopo assunto i corrispondenti obblighi di pagamento e conseguenti esborsi, pari, al netto di IVA, a complessivi € 948,00, di cui € 410,00 per compenso dell’organismo di mediazione (€ 50,00 + € 360,00) ed € 538,00, per assistenza legale (docc. 4, 5 e 6 fasc).
Altresì, circa il nesso causale tra esborsi per la procedura di mediazione ed inadempimento del Condominio Convenuto, il Tribunale osserva che la procedura di mediazione, facoltativa per la presente controversia, avviata dall’attrice prima dell’introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del presente giudizio, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione del Condominio nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso; dunque, il procedimento di mediazione era a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione del carico giudiziario. In definitiva, in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad evitare -con minimi costi per il convenuto- il presente giudizio nell’interesse di entrambe le parti e del sistema Giustizia, si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore. Il Condominio va dunque condannato al risarcimento del maggiore danno, ex artt. 1218 e 1224 co. 2 cc, per le spese inerenti la procedura di mediazione esperita, che ammontano ad € 948,00, come risultante dai docc. 4,5 e 6.
3. Spese del processo
Le spese del processo seguono la soccombenza non essendo emersi ex actis elementi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite ex art.91 e ss cpc: il Condominio va dunque condannata a pagare le spese della lite dell’attrice.
Le spese di si liquidano in relazione al valore della controversia, desumibile dall’entità delle somme effettivamente attribuite alla parte vittoriosa (comprese nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00); nella specie, tenuto conto delle spese per compenso e spese vive, ed accessori, già liquidate nell’ordinanza ingiunzione (titolo confermato dalla presente sentenza), risulta equo e congruo applicare i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, pari a complessivi € 1.617,50 per compenso, oltre € 42,16 per rimborso spese vive (documentate ex actis) ulteriori rispetto a quelle giù liquidate nell’ordinanza-ingiunzione, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell’Attrice.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: accoglie integralmente le domande attoree; per l’effetto, letti gli artt. 186 ter e 647 cpc conferma l’ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., emessa dal Tribunale nei confronti del Condominio M. all’udienza del 3.02.2016, n. 4624/2016 rep., notificata il 16.02.2016 e non opposta nel termine, già dichiarata esecutiva all’udienza del 28.04.2016 ;
condanna il Condominio M. al risarcimento degli ulteriori danni ex artt. 1218 e 1224 co. 2 c.c., per spese mediazione, nella misura di € 948,00, oltre interessi ex art. 1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna Condominio M. a pagare a favore di
S.P.A., ........a titolo di pagamento integrale delle spese del processo, la somma di € 1.659,66, di cui € 1.617,50 per compenso ed € 42,16 per rimborso ulteriori spese vive ex actis (oltre quelle già liquidate nell’ordinanza ingiunzione), oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfettario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti, in ragione del regime fiscale dell’attrice.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna, pronunciata a Milano il 21.07.2016 ex art. 281 sexies c.p.c., sottoscritta dal Giudice con firma digitale
ed allegata al presente verbale di udienza.
il Giudice
dott.ssa Ilaria Gentile
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Lorenzo Falappi Mediatore Avv. Lorenzo Falappi
Sposato con tre figlie, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1995 e dall’anno 2000 è iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Ha maturato una specifica esperienza in tema di diritto immobiliare (proprietà, servitù, possesso, condominio degli edifici, locazioni abitative e commerciali, compravendite immobiliari), successioni e diritto di famiglia, diritto delle assicurazioni, responsabilità civile e risarcimento dei danni, dir...
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