Commento:
La decisione della Consulta con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010, non incide sulla obbligatorietà della mediazione civile, sia perché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa che non ha prodotto effetti nell’ordinamento giuridico, sia perché persiste nell’ordinamento pur dopo la pronuncia la validità ed efficacia dell’istituto della mediazione cd. delegata.

Iscritta all’Albo degli avvocati presso la Corte d’Appello di Bologna dal 1999, concentra la propria attività su vari settori del diritto civile, enfatizzando la necessità di una valutazione obiettiva e circostanziata dei problemi al fine di evitare cause prive di fondamento. Specializzata in responsabilità civile (con ultraventennale esperienza nel campo dei sinistri stradali, anche esteri), in diritto di famiglia e nella gestione delle crisi familiari, proprietà e locazioni, contrattualistica ...
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