Commento:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Ministero dell’Interno agiva nei confronti della compagnia di assicurazioni X chiedendo al Tribunale di Milano il pagamento di una somma di denaro prevista dalla cauzione-polizza fideiussoria prestata dalla compagnia in favore della Prefettura nell'interesse di una cooperativa sociale. La compagnia si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda proposta dal Ministero per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la violazione degli artt. 4 e 5 del contratto di garanzia e la sussistenza della mora credendi per la mancata cooperazione del Ministero ricorrente. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea con conseguente condanna della compagnia assicurativa al pagamento in suo favore della somma richiesta.
La compagnia proponeva appello avanti alla Corte di Appello di Milano deducendo la mancata pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale del Ministero, l'erronea qualificazione del contratto di garanzia nello schema atipico del contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità per il garante di sollevare eccezioni e, infine, l'errata delibazione circa gli obblighi gravanti sulla compagnia e la predetta Corte rigettava l’appello e confermava la decisione di primo grado.
La compagnia ricorreva per cassazione sulla base di tre motivi, di cui uno avente ad oggetto la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 5 co. 1-bis e 2 del D.Lgs. n. 28/2010 circa l'obbligo dell'esperimento preventivo della mediazione.
La Corte di Cassazione rileva che il giudice d’appello ha correttamente applicato la normativa alla luce del precedente Cass. n. 31209/2022 in https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-esclusione-della-tipicita-della-fideiussione-come-contratto-bancario-esclude-l-obbligatorieta-della-mediazione-ex-art-5-comma-1-bis-d-lgs-28-2010-1268.aspx
L’art. 5 del d.lgs 28/2010 si applica ai contratti assicurativi, bancari e finanziari, e le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito di applicazione. Il giudice di merito ha correttamente qualificato il contratto in specie quale contratto autonomo di garanzia atipico.
Si veda inoltre, in senso conforme, Corte di Cassazione, Sez. I, 7.05.2024, ordinanza n. 12290 in
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/le-controversie-relative-ai-contratti-di-fideiussione-stipulati-in-favore-del-cliente-di-una-banca-sono-escluse-dall-ambito-applicativo-dell-art-5-1509.aspx °
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/niente-mediazione-obbligatoria-contratti-fideiussione-cliente-banca-107845.html#:~:text=Le%20controversie%20relative%20ai%20contratti,pubblicata%20il%209%20ottobre%202024.
La compagnia proponeva appello avanti alla Corte di Appello di Milano deducendo la mancata pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale del Ministero, l'erronea qualificazione del contratto di garanzia nello schema atipico del contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità per il garante di sollevare eccezioni e, infine, l'errata delibazione circa gli obblighi gravanti sulla compagnia e la predetta Corte rigettava l’appello e confermava la decisione di primo grado.
La compagnia ricorreva per cassazione sulla base di tre motivi, di cui uno avente ad oggetto la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 5 co. 1-bis e 2 del D.Lgs. n. 28/2010 circa l'obbligo dell'esperimento preventivo della mediazione.
La Corte di Cassazione rileva che il giudice d’appello ha correttamente applicato la normativa alla luce del precedente Cass. n. 31209/2022 in https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-esclusione-della-tipicita-della-fideiussione-come-contratto-bancario-esclude-l-obbligatorieta-della-mediazione-ex-art-5-comma-1-bis-d-lgs-28-2010-1268.aspx
L’art. 5 del d.lgs 28/2010 si applica ai contratti assicurativi, bancari e finanziari, e le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito di applicazione. Il giudice di merito ha correttamente qualificato il contratto in specie quale contratto autonomo di garanzia atipico.
Si veda inoltre, in senso conforme, Corte di Cassazione, Sez. I, 7.05.2024, ordinanza n. 12290 in
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/le-controversie-relative-ai-contratti-di-fideiussione-stipulati-in-favore-del-cliente-di-una-banca-sono-escluse-dall-ambito-applicativo-dell-art-5-1509.aspx °
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/niente-mediazione-obbligatoria-contratti-fideiussione-cliente-banca-107845.html#:~:text=Le%20controversie%20relative%20ai%20contratti,pubblicata%20il%209%20ottobre%202024.