Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ai sensi dell’art. 429 c.p.c dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.___ discussa all’odierna udienza e vertente
TRA
XX, con l’avv._____
Attori
E
YY, con l’avv.____
Convenuta
CONCLUSIONI
Come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno intimato sfratto per morosità alla YY per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativamente al periodo di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l’unità immobiliare sita in Pescara alla via, contraddistinta al N.C.E.U. fg.___ part.lla___ citando, con atto notificato il 9.1.2014, detta conduttrice per la convalida dello sfratto innanzi a questo Tribunale e chiedendo, in caso di opposizione alla convalida, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta.
L’intima si è costituita in giudizio e si è opposta alla convalida, chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle clausole contrattuali relative al deposito cauzionale o, in subordine, la loro rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., nonché che fosse accertata l’insussistenza del credito preteso dagli attori.
Emessa ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito ex art.667 e 426 c.p.c., poiché la presente causa verte in materia di locazione ed è, quindi, soggetta ex art. 5 d.lgs. 28/2010 (…) all’esperimento della procedura di mediazione a pena di improcedibilità della domande, è stato assegnato alle parti termine di 15 giorni per proporre la domanda di mediazione e al causa è stata rinviata all’odierna udienza per verificare l’esito della predetta procedura.
Poiché è pacifico che le parti non hanno attivato la procedura di mediazione, va dichiarata l’improcedibilità delle domande proposte dalle medesime nel presente giudizio, con compensazione delle spese di lite e art. 92 c.p.c., dipendendo l’improcedibilità dalla condotta omissiva di entrambe le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l’improcedibilità delle domande proposte dalle parti nel presente giudizio;
2) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 7 ottobre 2014
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio