Commento:
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una sentenza del Tribunale di Velletri in tema di contratti bancari. Deducevano gli appellanti la nullità delle pattuizioni contrattuali sotto diversi profili e chiedevano la condanna della Banca al pagamento oltre al risarcimento del danno. La Banca convenuta si costituiva, deducendo la nullità della citazione per indeterminatezza, eccependo la prescrizione del diritto. Il Tribunale disponeva ctu contabile; con sentenza dichiarava l'improcedibilità del giudizio per violazione del dIgs. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria e compensava le spese di lite.
La s.r.l. e i garanti proponevano appello ribadendo le domande di primo grado. L'appellata si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza e interveniva la cessionaria del credito. Con il primo motivo gli appellanti contestano la pronuncia di primo grado sostenendo sotto diversi profili l'erronea applicazione della normativa riguardante la mediazione obbligatoria.
In particolare:
a) che all'epoca dei fatti non vi era un orientamento giurisprudenziale costante riguardo alla necessità della presenza personale delle parti ( nel caso di specie gli appellanti non erano stati presenti);
b) che la mediazione avrebbe dovuto ritenersi solo iniziata e quindi avrebbe dovuto essere proseguita in successiva seduta;
c) la non perentorietà del termine assegnato dal Giudice;
d) la preclusione derivante dal mancato rilievo dell'irregolarità nella prima udienza successiva;
e) l'idoneità della procura conferita al difensore in sede di atto introduttivo del giudizio anche per la rappresentanza delle parti in sede di mediazione.
La Corte d’Appello ritiene fondato il rilievo sub d con assorbimento delle altre questioni.
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio non era stata preceduta dal tentativo di mediazione per cui il giudice in prima udienza aveva tempestivamente rilevato l'omissione e assegnato termine di 15 giorni agli attori per attivare la procedura. La mediazione si è tenuta alla presenza solo di un avvocato in sostituzione del difensore degli appellanti e all'esito il mediatore aveva dato atto del mancato accordo.
La sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità è intervenuta dopo 4 anni e mezzo durante i quali sono stati espletati due elaborati peritali e le parti nulla hanno osservato difendendosi unicamente nel merito fino a quando con ordinanza il Tribunale ha attivato il contraddittorio sulla questione e emesso la sentenza impugnata. Peranto, secondo la Corte, la limitazione del rilievo alla prima udienza sia su istanza di parte sia d'ufficio indica chiaramente la volontà del legislatore di ritenere che comunque oltre detta udienza prevalga l'esigenza di consentire lo svolgimento dell'attività processuale e di giungere a una pronuncia giudiziale. L’improcedibilità non era stata né eccepita né rilevata nel 2015. Affermare la rilevabilità per tutto il grado di giudizio della nullità della mediazione costituisce un dato che non è espresso dalla norma e costituirebbe un evidente vulnus al sistema della mediazione obbligatoria così come disciplinato dal legislatore.
Sul tema è intervenuta anche Corte di Cassazione, Sez. 2, 04.01.2024 ordinanza n. 205, giudice relatore Luca Varrone (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/in-mancanza-della-tempestiva-eccezione-del-convenuto-e-del-rilievo-d-ufficio-e-precluso-al-giudice-d-appello-rilevare-l-improcedibilita-della-domanda-1400.aspx)° La s.r.l. e i garanti proponevano appello ribadendo le domande di primo grado. L'appellata si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza e interveniva la cessionaria del credito. Con il primo motivo gli appellanti contestano la pronuncia di primo grado sostenendo sotto diversi profili l'erronea applicazione della normativa riguardante la mediazione obbligatoria.
In particolare:
a) che all'epoca dei fatti non vi era un orientamento giurisprudenziale costante riguardo alla necessità della presenza personale delle parti ( nel caso di specie gli appellanti non erano stati presenti);
b) che la mediazione avrebbe dovuto ritenersi solo iniziata e quindi avrebbe dovuto essere proseguita in successiva seduta;
c) la non perentorietà del termine assegnato dal Giudice;
d) la preclusione derivante dal mancato rilievo dell'irregolarità nella prima udienza successiva;
e) l'idoneità della procura conferita al difensore in sede di atto introduttivo del giudizio anche per la rappresentanza delle parti in sede di mediazione.
La Corte d’Appello ritiene fondato il rilievo sub d con assorbimento delle altre questioni.
La notifica dell'atto introduttivo del giudizio non era stata preceduta dal tentativo di mediazione per cui il giudice in prima udienza aveva tempestivamente rilevato l'omissione e assegnato termine di 15 giorni agli attori per attivare la procedura. La mediazione si è tenuta alla presenza solo di un avvocato in sostituzione del difensore degli appellanti e all'esito il mediatore aveva dato atto del mancato accordo.
La sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità è intervenuta dopo 4 anni e mezzo durante i quali sono stati espletati due elaborati peritali e le parti nulla hanno osservato difendendosi unicamente nel merito fino a quando con ordinanza il Tribunale ha attivato il contraddittorio sulla questione e emesso la sentenza impugnata. Peranto, secondo la Corte, la limitazione del rilievo alla prima udienza sia su istanza di parte sia d'ufficio indica chiaramente la volontà del legislatore di ritenere che comunque oltre detta udienza prevalga l'esigenza di consentire lo svolgimento dell'attività processuale e di giungere a una pronuncia giudiziale. L’improcedibilità non era stata né eccepita né rilevata nel 2015. Affermare la rilevabilità per tutto il grado di giudizio della nullità della mediazione costituisce un dato che non è espresso dalla norma e costituirebbe un evidente vulnus al sistema della mediazione obbligatoria così come disciplinato dal legislatore.