Commento:
Questa interessante vicenda trae spunto da un accordo di mediazione raggiunto da due parti, ma non adempiuto integralmente da una di esse.
Oggetto dell’inadempimento era un “obbligo di fare”, nello specifico un impegno a erigere una recinzione.
Nell’accordo di conciliazione non era previsto un termine entro il quale adempiere, la parte adempiente quindi aveva inviato dei solleciti al debitore, manifestando la volontà di ottenere l’adempimento, ma senza mettere formalmente in mora la controparte e anzi indicando un termine ultimo per la realizzazione della recinzione.
Non vedendo spontaneamente soddisfatta la sua richiesta, il creditore, prima ancora dello spirare del termine indicato per l’adempimento, notificava il precetto, trascrivendo integralmente il titolo esecutivo (l’accordo di mediazione).
A quel punto, il debitore conveniva in giudizio il creditore con atto di citazione in opposizione al precetto con contestuale istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare che il creditore non avesse diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’obbligo di fare eccependo che:
Oggetto dell’inadempimento era un “obbligo di fare”, nello specifico un impegno a erigere una recinzione.
Nell’accordo di conciliazione non era previsto un termine entro il quale adempiere, la parte adempiente quindi aveva inviato dei solleciti al debitore, manifestando la volontà di ottenere l’adempimento, ma senza mettere formalmente in mora la controparte e anzi indicando un termine ultimo per la realizzazione della recinzione.
Non vedendo spontaneamente soddisfatta la sua richiesta, il creditore, prima ancora dello spirare del termine indicato per l’adempimento, notificava il precetto, trascrivendo integralmente il titolo esecutivo (l’accordo di mediazione).
A quel punto, il debitore conveniva in giudizio il creditore con atto di citazione in opposizione al precetto con contestuale istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare che il creditore non avesse diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’obbligo di fare eccependo che:
- Il precetto era affetto da nullità vista la mancata notificazione del titolo esecutivo
- L’accordo di mediazione non prevedeva un termine entro il quale realizzare la recinzione, ma che tale scadenza era stata poi esplicitamente prevista dal creditore in data non ancora passata.
Il convenuto precettante si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Alla prima udienza, le parti comparivano e, dopo ampia discussione, dichiaravano di concordare come termine ultimo per la realizzazione dell’opera quello già indicato dal precettante nelle lettere di sollecito ante causam.
Fino a tale data l’attore si impegnava a rinunciare all’istanza di sospensione e il convenuto all’esecuzione intrapresa.
Il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° co, cpc e rinviava la causa per la discussione sulle istanze istruttorie.
Alla successiva udienza le parti davano atto della regolare realizzazione della recinzione entro i termini e chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La causa, quindi, proseguiva come da procedura: venivano precisate le conclusioni, trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti difesivi finali.
In sentenza, il Giudice non poteva far altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma non poteva esimersi da statuire sull’imputazione delle spese di causa che, come è noto, in questi casi deve seguire il criterio della “soccombenza virtuale”: le spese vanno infatti poste a carico di quella parte che sarebbe risultata soccombente in caso di perdurare della lite.
Il Tribunale di Bergamo compensava interamente fra le parti le spese di causa, motivando la decisione rilevando che:
- Il precetto non era affetto da nullità a causa della mancata notifica del titolo esecutivo, visto che l’art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che l’accordo di mediazione, costituente titolo esecutivo, debba essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° co., cpc, escludendo chiaramente la necessaria notificazione del titolo.
- L’accordo di mediazione non prevedeva alcun termine per l’adempimento e seppur il creditore avesse poi indicato una scadenza per l’esecuzione dell’obbligo di fare, manifestando la volontà di ottenere l’adempimento, aveva poi erroneamente notificato il precetto prima dello scadere del termine indicato, senza mettere in mora il debitore.
Questa sentenza ci ricorda dunque che se è vero che l’accordo di mediazione è valido titolo esecutivo, meritevole di tutela, è necessario mettere prima in mora il debitore per poi notificare il precetto, che può tranquillamente contenere la integrale trascrizione dell’accordo di conciliazione, senza necessità della sua contestale o separata notifica. ^