Commento:
Questa interessante sentenza della Corte d’Appello di Venezia chiarisce come sia onere della parte istante in mediazione supplire all’errore nella convocazione commesso dall’Organismo prescelto.
La vicenda ha origine nella città di Venezia, nella quale il Giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza di rimessione in termini, depositata dalla parte convenuta in un giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo.
L’attore sostanziale nel giudizio di opposizione si era visto assegnare il termine di 15 giorni per attivare la mediazione demandata dal Giudice di prime cure che aveva rilevato la necessità della stessa, trattandosi la questione del contendere di materia obbligatoria ex art 5 del D.Lgs 28/2010.
Resasi parte diligente, l’opposta aveva depositato istanza di mediazione presso la camera arbitrale, indicando correttamente i dati della controparte presso la quale inviare la convocazione al primo incontro.
L’organismo di conciliazione inviava tuttavia la convocazione alla persona fisica errata: al primo incontro quindi la parte invitata non si presentava e veniva redatto il verbale negativo.
Alla successiva udienza di rinvio, fissata dal Giudice veneziano, la parte opposta rilevava l’errore, imputandolo non a sua colpa, e chiedeva di poter essere rimessa in termini per effettuare una nuova convocazione.
Il Giudice rigettava tale istanza e dichiarava invece improcedibile la domanda, specificando che era onere della parte opposta provvedere a introdurre la mediazione e che l’errore compiuto dalla camera arbitrale si riverberava a carico della parte che l’aveva scelta.
Avverso tale sentenza veniva proposto appello sulla base dei seguenti motivi di gravame:
La vicenda ha origine nella città di Venezia, nella quale il Giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza di rimessione in termini, depositata dalla parte convenuta in un giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo.
L’attore sostanziale nel giudizio di opposizione si era visto assegnare il termine di 15 giorni per attivare la mediazione demandata dal Giudice di prime cure che aveva rilevato la necessità della stessa, trattandosi la questione del contendere di materia obbligatoria ex art 5 del D.Lgs 28/2010.
Resasi parte diligente, l’opposta aveva depositato istanza di mediazione presso la camera arbitrale, indicando correttamente i dati della controparte presso la quale inviare la convocazione al primo incontro.
L’organismo di conciliazione inviava tuttavia la convocazione alla persona fisica errata: al primo incontro quindi la parte invitata non si presentava e veniva redatto il verbale negativo.
Alla successiva udienza di rinvio, fissata dal Giudice veneziano, la parte opposta rilevava l’errore, imputandolo non a sua colpa, e chiedeva di poter essere rimessa in termini per effettuare una nuova convocazione.
Il Giudice rigettava tale istanza e dichiarava invece improcedibile la domanda, specificando che era onere della parte opposta provvedere a introdurre la mediazione e che l’errore compiuto dalla camera arbitrale si riverberava a carico della parte che l’aveva scelta.
Avverso tale sentenza veniva proposto appello sulla base dei seguenti motivi di gravame:
- validità della convocazione effettuata e dell’incontro di mediazione andato deserto
- non perentorietà del termine per avviare la mediazione
- sussistenza delle condizioni per concedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Nello specifico, parte appellante denotava come l’errore nella convocazione fosse da addebitare non alla parte che diligentemente aveva depositato l’istanza di mediazione nei termini, bensì a mero errore materiale da parte dell’Organismo di mediazione.
Sciogliendo la riserva, tuttavia, la corte veneziana rigettava l’appello e confermava la bontà della sentenza di primo grado.
Nella motivazione, la Dott.ssa Lisa Micochero specificava che l’appellante, in primo grado, accortasi dell’errore nella convocazione, avrebbe ben potuto depositare nuova istanza di mediazione, chiedendo al giudice di prime cure un rinvio per la sua prosecuzione. In tal caso il Giudice avrebbe dovuto concederlo.
La Corte d’Appello conferma dunque che la parte istante in un procedimento di mediazione debba esercitare un doveroso potere di controllo sulla attività svolta dall’organismo di mediazione prescelto e che debba quindi monitorare il buon esito della convocazione e, in caso, adoperarsi per risolvere in via alternativa le carenze del suddetto organismo.
Vale la pena notare come la Riforma Cartabia pare aver seguito lo stesso orientamento nel prevedere al novellato art 8, comma 2, del D.Lgs 28/2010, la possibilità per la parte istante di provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte - anche al fine di avvalersi dell’effetto interruttivo della prescrizione o dell’impedimento della decadenza - senza tuttavia esonerare gli organismi di mediazione da tale obbligo. ^
Sciogliendo la riserva, tuttavia, la corte veneziana rigettava l’appello e confermava la bontà della sentenza di primo grado.
Nella motivazione, la Dott.ssa Lisa Micochero specificava che l’appellante, in primo grado, accortasi dell’errore nella convocazione, avrebbe ben potuto depositare nuova istanza di mediazione, chiedendo al giudice di prime cure un rinvio per la sua prosecuzione. In tal caso il Giudice avrebbe dovuto concederlo.
La Corte d’Appello conferma dunque che la parte istante in un procedimento di mediazione debba esercitare un doveroso potere di controllo sulla attività svolta dall’organismo di mediazione prescelto e che debba quindi monitorare il buon esito della convocazione e, in caso, adoperarsi per risolvere in via alternativa le carenze del suddetto organismo.
Vale la pena notare come la Riforma Cartabia pare aver seguito lo stesso orientamento nel prevedere al novellato art 8, comma 2, del D.Lgs 28/2010, la possibilità per la parte istante di provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte - anche al fine di avvalersi dell’effetto interruttivo della prescrizione o dell’impedimento della decadenza - senza tuttavia esonerare gli organismi di mediazione da tale obbligo. ^