È obbligo del rappresentato autorizzare il rappresentante a partecipare alla mediazione

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Avv. Silvia Issoglio

Tribunale di Cassino, sentenza dell' 1/04/2017

A cura del Mediatore Avv. Silvia Issoglio da Torino.
Letto 3001 dal 27/04/2018

Commento:
La normativa in materia di mediazione non contiene norme che definiscono le regole applicabili alla rappresentanza della parte durante il procedimento di conciliazione. 
Il silenzio della normativa consente di ritenere applicabili le regole generali in tema di rappresentanza negoziale. È dunque obbligo del rappresentato autorizzare il rappresentante a partecipare alla mediazione per proprio nome e conto tramite il rilascio di apposita procura.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva)
nel proc. n. 2355/2016 rg promosso da:
M.V.S.D.L.nata in K. (G. B.) il (...), C.F. (...), residente in n. 8 B. Road, S. KT58RA, elettivamente domiciliata in Cassino alla Via Bonghi n. 1 presso lo studio dell'avv. Sarah Grieco, la quale, anche disgiuntamente all'avv. Mario Vigna del Foro di Roma, la rappresenta e difende
Attrice
contro
G.D.L. nato in P. il (...), C.F. (...), residente in C. via V., 6, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Bruno Vellone del foro di Santa Maria C. V. e dall'avv. Gianmaria e con questo elettivamente domiciliato in Esperia Piazza Roma 21, presso lo studio della dott.ssa Maria Rotondo
Convenuto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato M.V.S.D.L. ha convenuto in giudizio il fratello G.D.L. per ottenere la divisione giudiziale dei beni caduti in successione a seguito della morte del padre delle parti, M.D.L. (deceduto il 9 dicembre 2009 e della madre delle parti, C.I.A.P. (deceduta in data 20 ottobre 2012). In particolare, si tratta della proprietà e di altri diritti reali relativi a un immobile sito in C. (F.) alla Via A. V. n. 6; proprietà dell'immobile sito in F. (L.) alla Via di G. e immobili siti nel Comune di S. (F.), meglio identificati in atti, per i quali l'attrice aveva provveduto in via esclusiva al pagamento delle imposte di successione. La D.L. ha, quindi, così concluso nel proprio atto di citazione: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino adito: - nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote; - ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, tentando, ove possibile e ove ritenuto equo e non antieconomico, di procedere all'attribuzione dei cespiti in conformità con una delle due proposte reiterate da Parte attrice nel corpo del presente atto; nell'attribuzione delle quote (e di eventuali conguagli) si chiede di voler tenere conto del fatto che la Parte convenuta, dalla morte della madre delle Parti, stia godendo in via esclusiva dell'immobile sito in C. (F.) alla Via A. V. n. 6; - condannare la Parte convenuta alla restituzione in favore della Parte attrice dell'importo da quest'ultima versato a titolo di contributo unificato;- porre le spese (ulteriori rispetto al contributo unificato) a carico della comunione e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere ovvero di inaccoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare l'opponente alle spese e ai compensi del giudizio. Con riserva di presentare ulteriore documentazione e/o di modificare e/o di emendare la domanda, e di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori".
Si è costituito in questo giudizio D.L.G. il quale, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis (o 5 nel caso di previsione contrattuale), del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 , perché l'attrice non aveva validamente esperito il procedimento di mediazione obbligatorio per omessa notifica dell'incontro di mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione. Ancora in via preliminare, ha eccepito la improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis (o 5 nel caso di previsione contrattuale), del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 , perché l'attrice non è comparsa personalmente all'incontro di mediazione: infatti dal verbale di mediazione del 31.3.2015 risulta la sola presenza dell'avvocato Sarah Grieco in sostituzione dell'avv. Mario Vigna, a sua volta difensore dell'attrice D.L.M.V.S.. Egli ha eccepito l'insussistenza della asserita situazione di comunione, cessata da molto tempo, essendo l'intervenuta usucapione degli stessi a favore di D.L.G. ed essendo stato introdotto autonomo giudizio per la declaratoria di usucapione dell'intero compendio ereditario in capo a D.L.G.. Egli ha chiesto: " (...) dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità della domanda giudiziale non essendo stata validamente esperita la procedura di mediazione per l'omessa notifica dell'incontro di mediazione alla parte chiamata D.L.G. da parte dell'Organismo di Mediazione sia con riferimento all'incontro del 4.12.2014, sia con riferimento all'incontro del 31.3.2015; - dichiararsi d'ufficio il mancato avveramento della condizione di procedibilità in violazione dell' art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda, perché l'attrice non è comparsa personalmente all'incontro di mediazione; rigettarsi la domanda di divisione per l'insussistenza della asserita situazione di comunione, cessata da molto tempo, risultando l'intervenuta usucapione degli stessi a favore di D.L.G.".
All'udienza del 18 gennaio 2016, l'attrice ha rilevato che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5, comma 2-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si è avverata, poiché il convenuto non si è presentato all'incontro di mediazione del 4.12.2014 non avendo ritirato alla Posta il relativo invito ed avendo reso compiuta la giacenza (da considerarsi quindi notificato). Ciononostante, anche al fine di favorire un bonario componimento, il Giudice ha invitato le parti ad esperire un nuovo incontro di mediazione in corso di causa. Il nuovo incontro di mediazione si è svolto in due riunioni con la Camera per la Mediazione e la Conciliazione delle Controversie presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino (organismo occupatosi peraltro della prima mediazione) ed è sfociato nel verbale negativo del 19 aprile 2016, procedimento di mediazione n. 24/16, mediatore Avv. Alfredo Germani.
All'udienza del 16 maggio 2016, essendosi il nuovo tentativo conclusosi negativamente sul merito, il D.L. ha reiterato i motivi di improcedibilità ancora connessi alla mediazione perché l'attrice non è comparsa personalmente all'incontro di mediazione e ha fatto presente la pendenza dinanzi al Tribunale di Cassino dell'autonomo giudizio di usucapione introdotto da D.L.G. contro D.L.M.V.S., iscritto al n. 265/2016 R.G., che rende inammissibile il giudizio di divisione. Il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 7 novembre 2016, relativa all'ammissione dei mezzi istruttori, il D.L. ha sollevato nuove eccezioni circa un litisconsorzio necessario con altri soggetti e l'omessa produzione di certificati storici catastali e di documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, o di una relazione notarile sostitutiva, indispensabile per accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, come la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio e l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) ex art. 1113 c.c. e art. 784 c.p.c. Il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 25 novembre 2016, il Giudice ha sciolto la riserva nominando CTU l'Ing. Giovanni Rosati, con rinvio all'udienza del 22 febbraio 2017 per il giuramento.
All'udienza del 22 febbraio 2017 il Giudice, ritenendo di doversi pronunciare espressamente sulle eccezioni presentate dal convenuto, ha revocato l'ordinanza ammissiva della CTU e, trattenendo la causa in decisione sulle predette eccezioni, ha concesso alle parti termini di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e altri dieci per il deposito di memorie di replica.
Per questo Giudice le eccezioni preliminari formulate dal convenuto sono infondate.
Il tentativo di mediazione precedente l'instaurazione di questo giudizio non è andato a buon fine per l'assenza di G.D.L., poiché le raccomandate con le quali è stata notificata la domanda sono tornate al mittente per compiuta giacenza; solo per maggior scrupolo e chiarezza questo Giudice ha imposto la ripetizione del procedimento, poi ritualmente instauratosi dinanzi alla Camera per la mediazione e la conciliazione delle controversie per l'Ordine degli Avvocati di Cassino, essendoci stata una conoscenza solo presunta attraverso quella giacenza.
Il D.L. ha partecipato al secondo tentativo e ora lamenta la mancata partecipazione personale dell'attrice a quell'incontro, ma tale eccezione è infondata. In alcun punto delle fonti della disciplina della mediazione civile (decreto legislativo e decreti ministeriali attuativi) sono presenti disposizioni che definiscano le regole applicabili nel caso in cui si voglia adoperare lo strumento della rappresentanza o che richiedano la presenza personale a pena di nullità; in difetto di previsioni specifiche, trovano quindi, applicazione, o comunque non trovano ostacolo, le regole generali in tema di rappresentanza (artt. 1387 ss. cod. civ.). La rappresentanza in oggetto ha natura negoziale e non processuale e, quindi, il rappresentato dovrà conferire adeguata procura "ad negotia" che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti: solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi. A sua volta, il verbale conclusivo del procedimento, è atto che descrive in forma scritta quanto avvenuto in presenza del mediatore, che sarà tenuto ad accertare l'effettiva legittimazione del soggetto che eventualmente rappresenti la parte istante o quella invitata. Nel caso in esame si è verificata proprio quest'ultima ipotesi, tanto che nel verbale del 19 aprile 2016, il D.L. ha fatto rilevare la mancata presenza personale della D.L. e l'assenza di una procura notarile "ad negotia" e ciò dimostra, fra l'altro, che già in quella sede il D.L. aveva ritenuto, sia pur implicitamente e in via residuale, valida una procura speciale ai fini della procedibilità. Dal quel verbale emerge che il mediatore ha riconosciuto la validità della procura speciale in forma di scrittura privata autenticata dal Console italiano in Inghilterra, conferita dalla D.L. ai suoi difensori, ed è giunto a tale conclusione dopo chiarimenti chiesti in merito alla Camera per la mediazione e la conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino e non per una sua iniziativa immotivata. Questo Giudice intende condividere tale intendimento perché il Console ha anche funzioni notarili e i limiti del mandato si desumono chiaramente, persino in maniera indiretta dall'analisi dell'andamento dell'incontro stesso, in cui i difensori dell'attrice hanno puntualmente e analiticamente formulato proposte, ben esaminate dal D.L. che ha pure formulato una controproposta.
Circa il litisconsorzio necessario invocato dal D.L., questi non ha indicato specificamente alcun soggetto interessato: in tema di litisconsorzio necessario attinente a controversie in materia ereditaria, la parte che lamenta la non integrità del contraddittorio per non essere stati convenuti in giudizio alcuni eredi, non può limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi, oltre quelli che, in tale qualità, abbiano ritualmente partecipato alle pregresse fasi del giudizio e di specificare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della necessità dell'integrazione (Cass. sez. 2, sentenza n. 12504 del 29/05/2007; sez. 2, sentenza n. 12346 del 27/05/2009; sez. 2, sentenza n. 6822 del 19/03/2013). Una Ctu, come quella a suo tempo già disposta, potrà pure essere di ausilio in tal senso: allo stato, però, nulla emerge dagli atti nei sensi indicati dal D.L..
Circa l'eccezione sull'omessa produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, il richiamo del D.L. al precedente della Corte d'Appello di Roma è inesatto: in quella particolare fattispecie la Corte ha fatto rilevare la necessità di produrre documentazione ipocatastale qualora fosse necessario superare l'assenza di certezza sulla proprietà dei cespiti; nella fattispecie in esame, invece, la titolarità è chiara anche alla luce del contenuto del verbale negativo di mediazione.
L'eccezione relativa alla usucapione è tardiva, perché proposta oltre il temine ex art. 166 c.p.c. : fra l'altro, il D.L. nel corso di un accordo con la Parrocchia della Resurrezione di Signore G.C. di Formia (proc. n. 55/2016 svoltosi di fronte a ADR Italia) avrebbe pure rinunciato a usucapire diversi beni nei confronti della D.L. e per i quali pende proprio il proc. n. 265/2016 da lui menzionato al riguardo.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Sulle spese è opportuno pronunciarsi con una decisione definitiva.
P.Q.M.
- pronunciando sulle sole questioni preliminari sollevate da D.L.G.
RIGETTA
tutte le eccezioni formulate da D.L.G..
Spese al definitivo.
Ordina la prosecuzione con separata ordinanza.
Così deciso in Cassino, il 1 aprile 2017.
Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2017.

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Chi è l'autore
Avv. Silvia Issoglio Mediatore Avv. Silvia Issoglio
Laureata presso l'Università degli Studi di Torino, iscritta all'Albo degli Avvocati di Torino dal 2007, esercito la professione di avvocato nel campo del diritto civile e di famiglia.
Proprio l'attività di patrocinatore delle parti mi ha consentito di comprendere l'importanza di una efficace gestione del conflitto, che consente di giungere, nella maggior parte dei casi, ad un risultato utile per tutti i contendenti, consentendo loro di risparmiare risorse sia economiche che umane.
Proprio da ...
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