Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del Giudice dott. Annamaria Casadonte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXXXXXXX promossa da:
CREDITO S.C. (C.F. XXXXXXXXXXX),
contro
G.XXXXX F.XXX
CONCLUSIONI
L' attrice ha precisato le conclusioni come da foglio allegato al verbale di udienza del 19.10.2016. F.XXX G.XXXXX e B.XXXXXX M. hanno precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione. F.XXX E.XXX ha precisato le conclusioni come da foglio allegato al verbale di udienza del 02.02.2016 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 1. Il presente giudizio trae origine dall' atto di citazione proposto da CREDITO S.C. nei confronti dei sig. ri F.XXX G.XXXXX, B.XXXXXX M.XXX e F.XXX E.XXX al fine di disporre la revoca e l'inefficacia nei confronti dell' attrice dell' atto avente ad oggetto la Sentenza n. 214/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n. XXXXXXXX compravendita della nuda proprietà dell'abitazione familia Repert. in. t 669/2017 de l 28/02/2017 e B.XXXXXX M. sono i venditori per la quota di 4 ciascuno e F.XXX E.XXX è l' acquirente (e figlia dei venditori), negozio stipulato dai convenuti a ministero del Notaio Dott. G.XXXXXX G.XXXX in data 27.11.2009 rep. n.81048 racc. n.17124 e trascritto in data 07.12.2009 R.G. 27540, R.P. 15652, in quanto arre sussisterebbero tutti i presupposti per la revoca dell' atto di alienazione della nuda proprietà dell' immobile, in quanto, ex art. 2901 c.c., l' elemento oggettivo sarebbe il pregiudizio creato dall' alienazione alle ragioni creditorie dell' attrice; l' elemento soggettivo sarebbe la circostanza che il credito attoreo, derivante da fideiussione omnibus a favore della società R.XXX G.XXX 2009 s.a.s., era già sorto al momento dell' alienazione e l' immobile era l' unico rilevante ai fini della garanzia patrimoniale; essendo, infine, atto a titolo oneroso, ci era altresì la prova che la terza acquirente, F.XXX E.XXX, fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni creditorie attoree, in quanto figlia degli alienanti e convivente nella medesima abitazione. 3. Si sono costituiti i convenuti, che hanno contestano quanto dedotto ed argomentato da controparte. 4. Nel dettaglio, F.XXX G.XXXXX e B.XXXXXX M. eccepiscono la mancanza di tutti gli elementi necessari dell' azione revocatoria ordinaria: sarebbero carenti sia l' elemento oggettivo, in quanto l' attrice era già sufficientemente garantita mediante ipoteca sull' usufrutto per la quota di 4 ciascuno, sia l' elemento soggettivo, poiché l' immobile avrebbe un valore molto superiore al credito vantato da controparte, sia la conoscenza del terzo acquirente, atteso che la figlia ha effettivamente saldato il corrispettivo pattuito, utilizzato per estinguere due ipoteche gravanti precedentemente sull' immobile, e che F.XXX E.XXX è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, vive nella medesima abitazione ma da tempo separatamente ed autonomamente dai genitori. 5. F.XXX E.XXX afferma, da parte sua, il fatto di essere estranea a qualsiasi presunto progetto fraudolento dei genitori, sostiene che l'atto di alienazione è stato effettivamente a titolo oneroso, allegando a riprova gli assegni bancari di pagamento, eccepisce che non conosceva la situazione patrimoniale dei genitori, non essendo più convivente con loro da tempo e che non ricorrerebbe nemmeno l' elemento oggettivo, poiché il credito della banca sarebbe già adeguatamente garantito. 6. Successivamente il giudice istruttore, tenuto conto del tenore della causa, ha concesso alle parti i termini di cui all' art. 183 sesto comma c.p.c. come richiesti, e la causa è stata istruita mediante la documentazione allegata e l’interrogatorio formale della convenuta F.XXX E.XXX. 7. Dopodiché il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche. 8. In primo luogo va esaminata l'eccezione preliminare, avanzata dai convenuti F.XXX G.XXXXX e B.XXXXXX M., di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, D.Lgs. 28/2010; tale eccezione è infondata, poiché l' oggetto della controversia è un' azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non presente nell' elenco delle materie per cui risulta obbligatorio il tentativo di mediazione, e non un contratto bancario o finanziario, come sostenuto dai convenuti. (……) 19. Costante giurisprudenza sostiene che "la prova della participatio fraudis del terzo (...) può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (v. Cass. civ. Sez III, 13447/2013, 5359/2009). Nel caso di specie, dunque, atteso il rapporto stretto di parentela tra i convenuti, la coabitazione nel medesimo immobile (seppure in appartamenti diversi) e le generiche conoscenze della figlia sulla situazione patrimoniale dei genitori, si ritiene sussistente anche il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente. 20. In conclusione, attesa la sussistenza di tutti i requisiti, si ritiene che debba essere accolta la domanda di revoca dell' atto di alienazione della nuda proprietà dell' immobile. 21. Attesa la natura della controversia e l' esito del giudizio, i convenuti vanno condannati al pagamento delle spese di lite in favore dell' attrice, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria domanda, definitivamente pronunciando, cosi dispone:
1. Revoca e dichiara inefficace nei confronti di CREDITO S.C. l' atto di compravendita della nuda proprietà a ministero del Notaio Dott. G.XX G.XX in data 27.11.2009 rep. n.81048 racc. n.17124, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia in data 07.12.2009 R.G. 27540, R.P. 15652;
2. Condanna in solido F.XXX G.XXXXX, B.XXXXXX M.XXX e F.XXX E.XXX a rifondere a CREDITO S.C. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 7000, 00 per compensi ed 660, 00 per spese oltre al rimborso del 15% per spese generali ed accessori, se dovuti.
Reggio Emilia,
cosi deciso il 23 febbraio 2017. Sentenza n. 214/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n. XXX Annamaria Casadonte