Testo integrale:
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 8 BIS
Verbale di udienza dell'8.11.2023, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Artino, nel procedimento n° 639/2015 R.G. vertente tra
XXX, nato a XXX il XXX, C.F. XXX, elettivamente domiciliato in XXX via XXX n. XXX, presso lo studio dell'avv. XXX che lo rappresenta e difende per procura in atti - attore
Contro
XXX in persona del legale rappresentante, C.F. P.I. XXX, elettivamente domiciliata in XXX via XXX n. XXX, rappresentata e difesa dall'avv. XXX - convenuta
Sono comparsi l'avv. XXX per parte attrice e l'avv. XXX in sostituzione dell'avv XXX per parte convenuta, i quali si riportano alle rispettive memorie conclusive, nonché ai propri atti ed ai verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GOP Si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale pronuncia sentenza. XXX, sezione civile in persona del giudice onorario XXX, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: indennizzo da polizza assicurativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
XXX in epigrafe conveniva la XXX spa per ottenere l'indennizzo conseguente all'infortunio subito in data XXX, cadendo dalle scale della propria abitazione in XXX per il quale risultava assicurato con polizza n. 8666142. Instauratosi il contraddittorio la XXX convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, contestava l'an ed il quantum richiesto ed in via incidentale chiedeva dichiararsi l'annullamento della polizza per avere l'assicurato dichiarato al momento della sottoscrizione di non essere stato coinvolto in precedenti sinistri contrariamente alle evidenze XXX.
La causa dopo l'assegnazione del termine da parte del Giudice per l'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs n. 28/2010, veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e della ctu medico legale e transitata sul ruolo di questo gop, oggi giunge per le statuizioni finali.
Parte convenuta oltre a sollevare l'eccezione di improcedibilità della domanda con la comparsa di costituzione, ha continuato sia nei verbali di udienza come pure nelle note conclusive, cui da ultimo si è riportata nell'odierno verbale, a sostenere che la condizione di procedibilità non poteva considerarsi avverata non essendo stato introdotto da parte attrice, nel termine assegnato dal giudice, il procedimento di mediazione previsto obbligatoriamente ex lege.
Preliminarmente ad ogni altra questione deve qui rilevarsi che la domanda attorea va dichiarata improcedibile per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato dal giudice.
Ed invero con provvedimento reso nel verbale di udienza del XXX, il Giudice assegnava alle parti termine di gg 15 per introdurre il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolato legislativo sopra indicato ed a depositarne le relative risultanze.
Tale incombente non risulta esser stato mai eseguito e non v'è dubbio, d'altronde, che la materia dei contratti assicurativi sia annoverata tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria, ex lege. Il D. Lgs. n. 28 del 2010, all'art. 5, infatti, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti assicurativi, l'esperimento di un procedimento di mediazione. L’art. in questione, infatti, recita: "1. chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di... contratti assicurativi... è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 2. Nelle controversie …. l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Ebbene l'attore anziché introdurre il procedimento di mediazione ha trasmesso a parte convenuta l'invito alla partecipazione alla negoziazione assistita, procedura prevista per altre ipotesi di richiesta di risarcimento del danno, diverse da quella per cui è oggi causa e per la quale il procedimento previsto a condizione di procedibilità della domanda è solo quello di mediazione.
Dunque, la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile, poiché la stessa parte gravata dal relativo onere non ha proceduto nel termine assegnato dal giudice ad avviare il procedimento di mediazione ex art. 5, D. lgs n. 28/2010.
Con la sentenza che dichiara l'improcedibilità il Giudice, poi, è tenuto a regolare le spese di lite ex DM 55/2014, e facendo applicazione del principio della soccombenza, si dovrà condannare l'attore che ha promosso l'azione di indennizzo senza provvedere a dare corso alla condizione di procedibilità della domanda. Sulla parte attrice devono porsi in via definitiva anche le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice dott.ssa Artino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di XXX spa così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria nel termine assegnato dal Giudice;
- condanna parte attrice XXX alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta XXX spa, liquidandole ex DM 55/2014 come smi, nei medi del valore della causa, ridotti del 30% ex art. 4, comma 4 del citato DM, nell'importo di € 3.553,90. Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu.
Così deciso in XXX, 8.11.2023