Commento:
Un condòminio impugnava delibere assembleari condominiali adottate in sua assenza. Costituitosi il condominio, eccepiva preliminarmente la nullità della citazione per omessa determinazione del petitum nonché l’improcedibilità della domanda giudiziale per asimmetria rispetto alla mediazione proposta e poi dedotto la cessata materia del contendere in quanto le delibere erano state sostituite in assemblea successiva.
Il raffronto fra la domanda di mediazione e l' atto introduttivo ha portato il giudice a superare l'eccepito difetto di asimmetria e ad escludere l' improcedibilità dell'impugnazione.
L’art. 4 del d.lgs. 28/2010 richiede, tra i contenuti essenziali della domanda di mediazione, le ‘ragioni della pretesa’ ma, in proposito, non può ritenersi necessario l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l’indicazione degli ‘elementi di diritto’ (come nel caso, appunto, della citazione ex art. 163 c.p.c. o del ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Sarebbe contrario ad ogni principio di speditezza ed economia processuale ritenere che il modesto ampliamento della causa petendi – per vizi specifici, di natura evidentemente subordinata, inerenti soltanto al bilancio approvato – possa oggi comportare l’improcedibilità dell’intera domanda giudiziale (tanto più ove si consideri che la mediazione – nella fattispecie – si è conclusa con verbale negativo in ragione dell’assenza di mandato assembleare in capo all’amministratore del condominio)
Il tribunale dunque rigetta le eccezioni preliminari del convenuto, dichiara cessata la materia del contendere e condanna il condominio alle spese.°