Testo integrale:
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa N. Calise ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Nella causa civile iscritta al n. R.G. dell’anno 2015, avente ad oggetto
Usucapione
Tra
C.G
e
D’A.F.
Letti gli atti e rilevato che:
G.C. è stato autorizzato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 24.11.2015 alla notifica dell’atto di citazione per pubblici proclami ex art.150 cpc collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi e successori di G.G., nonché ai successori ed eredi dei suoi aventi causa, al fine di sentire dichiarare il suo avvenuto acquisto a titolo originario per maturata usucapione del diritto di proprietà sull’”intero terrazzo a livello del primo piano dell’edificio sito in Pollena Trocchia, via “ e coprente per intero la superficie dell’abitazione di proprietà di terzi, sita in Pollena Trocchia alla via riportata detta abitazione in CEU ”.
Instaurato il giudizio, con ordinanza del 21.7.2016 è stato assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.28/2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto la stessa non era stata previamente esperita;
Il convenuto F. D’A. ha eccepito l’inesistenza della notifica della convocazione alla mediazione degli eredi e successori di G.G. e, dunque, l’improcedibilità della domanda giudiziale del C.
L’eccezione di improcedibilità della domanda è infondata, atteso che l’attore ha presentato la domanda di mediazione nel termine previsto nella notifica della convocazione degli eredi di G.G., eseguita ai sensi dell’art. 143 comma 2 cpc che è, però, nulla, in quanto, se per la notifica dell’atto di citazione, in considerazione della comprovata difficoltà rappresentata dallo stesso attore di notificare l’atto di citazione a soggetti sconosciuti, non conoscibili o difficilmente rintracciabili, è stata utilizzata la procedura prevista dall’art. 150 cpc, anche per la convocazione alla procedura di mediazione andava utilizzata questa forma di notifica, posto che la notifica ex art. 143 cpc postula, invece, che il destinatario sia noto o ben individuato ma di esso se ne ignora la esistenza, la dimora o il domicilio;
Anche la notifica dell’istanza di mediazione, invero, avrebbe dovuto essere eseguita ricorrendo alla notifica per pubblici proclami, al fine di rendere edotti i terzi dell’avvio della mediazione, previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale su istanza della parte interessata;
attesa la nullità della notifica dell’istanza di mediazione agli eredi e successori di G.G. occorre, pertanto, rimettere la causa sul ruolo, assegnando al C. nuovo termine di 15 giorni per rinnovare il tentativo di mediazione;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo,
Assegna a parte attrice termine di quindici giorni per la rinnovazione della presentazione della domanda di mediazione della comunicazione della presente ordinanza;
Fissa per la successiva udienza la data del 20.2.2018.
Si comunichi.
Nola, 16.6.2017
Il Giudice
Nicoletta Calise