Domanda giudiziale improcedibile se la parte non si presenta personalmente in mediazione

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Avv. Rosa Maria Ambrogi

Giudice di Pace di Nocera, sentenza 16.3.2016

A cura del Mediatore Avv. Rosa Maria Ambrogi da Frosinone.
Letto 4107 dal 08/05/2016

Commento:

Aderendo ad un  orientamento giurisprudenziale  pressoché unanime, nella sentenza in commento il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha sanzionato l’atteggiamento della attrice assente ingiustificata nella mediazione disposta d'ufficio, dichiarando la improcedibilità della domanda giudiziale (cfr., Trib. Vasto 09.03.2015).

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella persona dell’avv. Consuelo Ascolese ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.--/2015 R.G. promossa da
--- con l’avv. ---- attrice
CONTRO
---- con l’avv.---- convenuta
Avente per oggetto: risarcimento danni
Discussa e riservata per la decisione all’udienza del giorno 10.12.2015 sulle seguenti conclusioni:
per l’attrice: voglia il Giudice adito accogliere la domanda e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 800,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento danni; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
 Per la convenuta: chiede il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Con vittorie di spese
FATTO
La dott.ssa---- con atto di citazione regolarmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 15.05.2015, citava in giudizio la --- onde sentirla condannare al risarcimento in suo favore della somma di Euro 800,00, oltre interessi, spese e competenze del giudizio instaurato. Sosteneva parte attrice di aver ricevuto incarico professionale dalla --- per lo svolgimento di un corso di formazione ai dipendenti della società convenuta relativamente alla mediazione in materia di marchi e brevetti. Riferiva ancora di aver svolto l’attività concordata, con rilascio di attestati ai partecipanti, e lamentava di essere stata convocata, presso --- dove aveva appreso l’invio di una nota esposto inviata dalla--- in cui veniva evidenziata la scarsa professionalità della formatrice.
Ritenendo tale nota lesiva della propria onorabilità i sensi dell’art.594 c.p.c, aveva notificato alla parte att di citazione per il risarcimento dei danni subiti a causa di tali espressioni.
In comparsa di costituzione e risposta la ---- in persona del legale rappresentante p.t, chiedeva il rigetto della domanda ritenendola infondata in fatto ed in diritto.
La prima udienza si teneva in data 13.07.2015. Comparivano i procuratori delle parti che i riportavano ai propri atti e il Giudice, rilevato il mancato esperimento della cd. Negoziazione assistita, sospendeva il giudizio assegnando un termine per la mediazione, con rinvio al 12.11.2015. In tala udienza veniva depositato il verbale di mediazione, avente esito negativo, e, non essendo stati articolati mezzi istruttori, veniva disposto rinvio al 10.12.2015 udienza in cui, sulla base delle conclusioni formulate, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta per la sentenza
DIRITTO
La domanda di parte attrice deve essere dichiarata improcedibile. De rilevarsi, infatti, la mancata presenza dell’attrice in sede di mediazione, disposta da questo Giudicante ai sensi dell’art.5, secondo comma, del D.lgs.28/2010.
Va pertanto richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni, relative al primo incontro di mediazione impongono di ritenere che “l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte” dal momento che “ l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile” (vedasi, in tal senso, ex multiis Trib. Vasto 09.03.2015).
Ritiene questo Giudicante che la peculiarità della questione costituisca un giusto motivo per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n. 3922/2015 R.G., così decide:
- Dichiara la domanda improcedibile;
- Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, oggi 17.03.2016.
Il Giudice di Pace, avv. Consuelo Ascolese.

aa
Chi è l'autore
Avv. Rosa Maria Ambrogi Mediatore Avv. Rosa Maria Ambrogi
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Frosinone dal 4/11/1986. Cassazionista, socio dello Studio Legale Trecca Associato. Mi occupo di diritto di famiglia, diritti reali, successioni, locazioni ed esecuzioni immobiliari. Ho frequentato il corso per Mediatore professionista (Titolo conseguito nel marzo-aprile 2011) con convinzione, ritenendo la mediazione un diaframma, oggi più che mai essenziale, per la risoluzione delle controversie. Nell' esame dei problemi posti dai clienti, da sempre ho privil...
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