Divisione ereditaria? L’accordo in mediazione è una transazione divisoria!

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Dott. Vincenzo Vivona

Tribunale di Milano, sentenza del 13.07.2020

A cura del Mediatore Dott. Vincenzo Vivona da Cagliari.
Letto 10771 dal 26/10/2020

Commento:
Le divisioni ereditarie costituiscono una delle materie in cui la mediazione è obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

L’obbligatorietà della mediazione tende a sollevare i Tribunali da tutta una serie di liti che spesso e volentieri coinvolgono non solo ed esclusivamente interessi e questioni prettamente giuridiche, ma anche fatti e richieste di carattere strettamente personale e spesso risalenti nel tempo che spesso non emergono in giudizio, ma possono trovare il giusto spazio in mediazione.

Ciò premesso, secondo la pronuncia del Tribunale di Milano del 13.07.2020, nel caso in cui nella mediazione in materia di divisione ereditaria venga raggiunto un accordo su svariate problematiche (valutazione della “massa ereditaria”, formazione delle quote ereditarie, indegnità a succedere, remissione di querele etc.) e in questo accordo si preveda una divisione ereditaria che tralasci la corrispondenza dei lotti alle quote ereditarie (quindi senza alcuna indicazione in merito alle quote di ciascun erede, al valore delle attribuzioni patrimoniali etc.), allora tale accordo costituisce una transazione divisoria non rescindibile ex art. 764, 2 comma c.c. e non piuttosto una divisione transattiva rescindibile ex art. 764 co. 1 c.c..

Ciò sta a significare che tale accordo, non rescindibile, è una vera e propria transazione volta a comporre la lite circa l’esistenza o l’entità del diritto di chi pretende di partecipare al riparto dell’eredità, e nella quale le parti si accordano sull’attribuzione delle porzioni senza procedere al calcolo delle misure corrispondenti alle quote e, quindi, a prescindere dal principio della corrispondenza tra quota ideale e quota di fatto.

L’accordo non è, quindi, in questo caso equiparabile alla divisione transattiva (rescindibile) che prevede lo scioglimento della comunione e l’attribuzione proporzionale delle quote con corrispondenza tra quota di fatto e quota ideale.
 
(Tribunale di Milano, sentenza 13.07.2020 – Giudice Estensore Dott.ssa Cozzi)

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Dott. Vincenzo Vivona Mediatore Dott. Vincenzo Vivona
“Amo aiutare gli altri!
per questo ritengo che guidare le persone al dialogo e alla comprensione reciproca sia fondamentale in una società dove tutti hanno pari diritti di essere ascoltati e capiti.
Dove tutti devono poter trovare strade pacifiche per ottenere il giusto e possibile riconoscimento.
Sono Vincenzo Vivona e sono un Mediatore e un Coach in Programmazione Neuro Linguistica.
Ho acquisito con impegno e dedizione capacità di ascolto ed equilibrio necessari per poter guidare le person...
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