CTU in mediazione utilizzabile in giudizio

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Avv. Nicola Aldo  Solimena

Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 133 del 22.01.2024

A cura del Mediatore Avv. Nicola Aldo Solimena da Genova.
Letto 594 dal 29/05/2024

Commento:

La consulenza tecnica che si svolge in mediazione è utilizzabile in giudizio se in questa sede viene riprodotta tutta la documentazione su cui è basata. In giudizio è quindi possibile utilizzare la CTU fatta in mediazione purché gli esiti della perizia siano verificabili; occorre pertanto che in giudizio venga prodotta tutta la documentazione su cui si è basato l’accertamento tecnico in mediazione.

Davanti al Tribunale di Firenze veniva radicata una causa in materia bancaria, istruita con una CTU tecnico contabile. Il giudice nella sentenza ha escluso la rilevanza dell’elaborato peritale predisposto in sede di mediazione perché in giudizio non sono stati riprodotti tutti i documenti e in particolare gli estratti conto analitici su cui si è basata la perizia, carenza che impedisce la verifica dei risultati a cui è pervenuto il perito. La causa si conclude con una pronuncia di soccombenza reciproca.

La società appellata dalla banca in sede di appello contesta il mancato riconoscimento della rilevanza della CTU svolta nel procedimento di mediazione. La stessa si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti e la banca non ha mai contestato questa circostanza. La stessa inoltre si è svolta su documentazione completa, per cui anche l’indagine peritale deve ritenersi esaustiva.

La Corte d’appello però è di parere contrario; il Tribunale ha chiarito che non vi sono impedimenti all’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio svolta in mediazione nel successivo procedimento giurisdizionale purché gli esiti della stesa siano verificabili, il che comporta la necessaria produzione in giudizio della documentazione su cui l’accertamento tecnico si è fondato.

Nella vicenda di cui è causa però questo presupposto non è stato integrato; i risultati della perizia si sono infatti svolti sulla serie integrale degli estratti conto, che non sono stati riprodotti in sede di giudizio.

In conclusione la CTU espletata in mediazione non può assumere rilevanza in questo giudizio, perché non si dispone di tutto il corredo documentale necessario per confermarne l’attendibilità, l’unica perizia utilizzabile è pertanto quella svolta nel primo grado di giudizio.

Testo integrale:
N.1203/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
SEZ. II CIV.
composta dai magistrati:
- dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti Presidente rel.
- dott. Ludovico Delle Vergini Consigliere
- dott. Luigi Nannipieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto
da
- (già , rappresentata
e difesa dall’ avv.
- appellante -
contro
- in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti
e
- appellata/appellante incidentale -
avverso la sentenza n. 18 pubblicata il dal Tribunale di Firenze;
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per l'appellante:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa:
a) accogliere l’appello proposto da e riformare
Parte_1 Controparte_1
Avvocato_1
Controparte_2 Avvocat_2
[...] Avvocato_3 Avvocato_4
Data_1
Parte_1
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integralmente la sentenza n. 18/2021 del Tribunale di Firenze dichiarando che le
integralmente la sentenza n. 18/2021 del Tribunale di Firenze dichiarando che le domande tutte proposte da Maiadomande tutte proposte da Tex s.r.l. in liquidazione sono inammissibili e in liquidazione sono inammissibili e sfornite di prova documentale;sfornite di prova documentale;
b) respingere l’appello incidentale proposto
b) respingere l’appello incidentale proposto da Maiada Tex s.r.l. in liquiin liqui--dazione dazione perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”;;
-
- per l’appellata/appellante incidentale:per l’appellata/appellante incidentale:
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello a
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza respinta e dita, ogni contraria istanza respinta e disattesa:disattesa:
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- respingere l’appello avanzato da BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.,respingere l’appello avanzato da in persona in persona del legale rappresentante prodel legale rappresentante pro--tempore, per tutte le ragioni di cui alla narrativa tempore, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per l’effettodel presente atto e per l’effetto
In via incide
In via incidentale:ntale:
1) riconoscere ed accertare l’invalidità della determinazione ed applicazione degli
1) riconoscere ed accertare l’invalidità della determinazione ed applicazione degli
interessi debitori ultra
interessi debitori ultra--legali su conti correnti e c/anticipi e comunque su tuti i legali su conti correnti e c/anticipi e comunque su tuti i conti di cui è giudizio, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale,conti di cui è giudizio, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) accertare che sui conti correnti per cui è causa si sono rinvenuti interessi non
2) accertare che sui conti correnti per cui è causa si sono rinvenuti interessi non dovuti per tutti i titoli dedotdovuti per tutti i titoli dedotti in narrativa;ti in narrativa;
3) verificare in ogni caso come l’istituto avverso abbia agito in dispregio della l.
3) verificare in ogni caso come l’istituto avverso abbia agito in dispregio della l. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
4) accertare, in
4) accertare, in ragione dell’elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate ragione dell’elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, anche in via incidentale occorrendo ed ai fini del presente in narrativa, anche in via incidentale occorrendo ed ai fini del presente procedimento, che la Banca INTESA SANPAOLO S.P.A., già CR FIRENZE, ha procedimento, che la già , ha indebitamente incamerato dalla attrice, in liindebitamente incamerato dalla attrice, in linea accertativa, somme per le quali si nea accertativa, somme per le quali si deve procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 17777/00 alla deve procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 17777/00 alla data del 31/12/2014 rispetto a quello indicato negli estratti conto, che si ricorda è data del rispetto a quello indicato negli estratti conto, che si ricorda è pari ad Euro 40.104,78= a credito per la Banca,pari ad Euro 40.104,78= a credito per la Banca, Controparte_2
Controparte_2
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Controparte_3 CP_4
Data_2
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- in Euro 62.470,98= a credito per la società attrice, nell’ipotesi di conteggio chein Euro 62.470,98= a credito per la società attrice, nell’ipotesi di conteggio che
prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutto il periodo oggetto
prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutto il periodo oggetto
di esame;
di esame;
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- in Euro 84.177,18= a credito per la società attrice, nell’ipotesi di contein Euro 84.177,18= a credito per la società attrice, nell’ipotesi di conteggio cheggio che
non prevede alcuna capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo oggetto di
non prevede alcuna capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo oggetto di
esame.
esame.
e/o in quei diversi maggiori e/o minori importi accertati e secondo equità
e/o in quei diversi maggiori e/o minori importi accertati e secondo equità occorrendo.occorrendo.
5) rideterminare conseguentemente il saldo dei conti correnti per cui
5) rideterminare conseguentemente il saldo dei conti correnti per cui è causa.è causa.
6) accertare e dichiarare che in forza dei titoli di cui in premessa la Maia
6) accertare e dichiarare che in forza dei titoli di cui in premessa la S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, alla data del 31.12.2014, risultava in persona del suo legale rappresentante, alla data del , risultava comunque creditrice delle seguenti somme:comunque creditrice delle seguenti somme:
USURA OGGETTIVA per complessivi € 38.
USURA OGGETTIVA per complessivi € 38.098,59=098,59=
USURA SOGGETTIVA per complessivi € 61.156,79=
USURA SOGGETTIVA per complessivi € 61.156,79=
ANATOCISMO per complessivi € 55,36
ANATOCISMO per complessivi € 55,36
TOTALE € 99.410,74=
TOTALE € 99.410,74=
Ovvero delle diverse somme determinate a seguito della perizia svolta.
Ovvero delle diverse somme determinate a seguito della perizia svolta.
Compensare le somme di cui risultasse creditrice la convenuta
Compensare le somme di cui risultasse creditrice la convenuta appellata/compappellata/comparente, in forza di quanto premesso, nei confronti della Banca arente, in forza di quanto premesso, nei confronti della appellante con le somme di cui risulterà se del caso debitrice e rideterminare i appellante con le somme di cui risulterà se del caso debitrice e rideterminare i rispettivi rapporti dare avere.rispettivi rapporti dare avere.
In via subordinata:
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita d
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere di non ovesse ritenere di non accogliere l’appello incidentale proposto dalla odierna esponente, confermare la accogliere l’appello incidentale proposto dalla odierna esponente, confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 18/2021 emessa e pubblicata il 05.01.2021 nelsentenza del Tribunale di Firenze n. 18/2021 emessa e pubblicata il nel
procedimento iscritto al n. 1208/2016 R.G., per tutte le ragioni di c
procedimento iscritto al n. 1208/2016 R.G., per tutte le ragioni di cui alla ui alla narrativa del presente atto.narrativa del presente atto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, e compensi di causa ex DM 55/14 oltre 15 %
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, e compensi di causa ex DM 55/14 oltre 15 % per spese generali, sia del presente giudizio che, in via incidentale, anche del per spese generali, sia del presente giudizio che, in via incidentale, anche del giudizio di primo grado”.giudizio di primo grado”. CP_2
[...] Data_2
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FATTI DI CAUSA
FATTI DI CAUSA
Con atto di citaz
Con atto di citazione notificato il 21.1.2016, Maiaione notificato il , Tex s.r.l. (ora in liquidazione) (ora in liquidazione) conveniva la banca Intesa Sanpaolo conveniva la dinanzi al Tribunale di Firenzedinanzi al Tribunale di Firenze,, al fine di al fine di sentirla condannare alla restituzione delle competenze economiche sentirla condannare alla restituzione delle competenze economiche illegittimamente applicate dalla conillegittimamente applicate dalla convenuta nell’ambito di diversi rapporti bancari venuta nell’ambito di diversi rapporti bancari pendenti. pendenti. In particolare, aIn particolare, a fondamento della domanda fondamento della domanda parte attrice parte attrice poneva: 1) la poneva: 1) la violazione dei requisiti di forma previsti dall’art.117 TUB; 2) l’illegittima violazione dei requisiti di forma previsti dall’art.117 TUB; 2) l’illegittima applicazione di interessi usurari per complessivi applicazione di interessi usurari per complessivi € 38.098,59; 3) l’usura soggettiva € 38.098,59; 3) l’usura soggettiva per complessivi € 61.156,79; 4) la risarcibilità del danno patito a causa della per complessivi € 61.156,79; 4) la risarcibilità del danno patito a causa della condotta contrattuale della controparte; 5) l’illegittima applicazione di interessi per condotta contrattuale della controparte; 5) l’illegittima applicazione di interessi per complessivi € 155,36; 6) l’indebita applicazione, complessivi € 155,36; 6) l’indebita applicazione, in in mancanza di una specifica mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, della commissione di massimo scoperto/commissione di pattuizione contrattuale, della commissione di massimo scoperto/commissione di memessa a disposizione fondi. Maiassa a disposizione fondi. Tex proponeva, inoltre, istanza di esibizione dei proponeva, inoltre, istanza di esibizione dei contratti e degli estratti conto ai sensi dell’art.contratti e degli estratti conto ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e dav210 c.p.c. e dava atto dell’esito a atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazionenegativo del tentativo di conciliazione già esperitogià esperito..
La banca si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande
La si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande avverse eavverse e in particolare in particolare eccependo: 1) la prescrizione della pretesa avversaria; 2) eccependo: 1) la prescrizione della pretesa avversaria; 2) l’inadempimento dell’onerl’inadempimento dell’onere della prova gravante sulla società attrice ex art. 2697 e della prova gravante sulla società attrice ex art. 2697 c.c.;c.c.; 3) la mancata integrazione dell’usura soggettiva; 4) l’inammissibilità delle 3) la mancata integrazione dell’usura soggettiva; 4) l’inammissibilità delle richieste istruttorie di controparte e 5), in ogni caso, la compensazione delle richieste istruttorie di controparte e 5), in ogni caso, la compensazione delle rispettive poste di dare/avere.rispettive poste di dare/avere.
Ist
Istruita la causa documentalmente e mediante espletamento di una CTU tecnicoruita la causa documentalmente e mediante espletamento di una CTU tecnico--contabile, il giudice adito, con sentenza pubblicata il 5.1.2021, si pronunciava come contabile, il giudice adito, con sentenza pubblicata il si pronunciava come segue:segue:
-
- escludeva la rilevanza dell’elaborato peritale redatto in sede di mediazione, non escludeva la rilevanza dell’elaborato peritale redatto in sede di mediazione, non essenessendo verificabili i risultati cui era pervenuto il perito, a causa della mancata do verificabili i risultati cui era pervenuto il perito, a causa della mancata riproduzione in giudizio di tutti i documenti, in specie gli estratti conto analitici, su riproduzione in giudizio di tutti i documenti, in specie gli estratti conto analitici, su cui quella perizia era basata;cui quella perizia era basata;
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- rilevava la valida pattuizione del contratto di conto rilevava la valida pattuizione del contratto di conto corrente, corrente, ddove tuttavia non era ove tuttavia non era stato stato determinato il tasso di interesse a debito e a credito del correntista, ciò che determinato il tasso di interesse a debito e a credito del correntista, ciò che Data_4 Controparte_2
Controparte_3
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implicava l’applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB;
implicava l’applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB;
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- parimenti invalida, per insufficiente determinatezza, era la patparimenti invalida, per insufficiente determinatezza, era la pattuizione relativa tuizione relativa alla commissione di massimo scoperto (CMS), alla commissione di disponibilità alla commissione di massimo scoperto (CMS), alla commissione di disponibilità fondi (CDF) e alle altre spese di tenuta e gestione del conto;fondi (CDF) e alle altre spese di tenuta e gestione del conto;
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- accertava l’infondatezza delle doglianze attoree di usura oggettiva e soggettiva;accertava l’infondatezza delle doglianze attoree di usura oggettiva e soggettiva;
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- al contrarial contrario, riteneva fondata la domanda relativa all’illegittima capitalizzazione o, riteneva fondata la domanda relativa all’illegittima capitalizzazione degli interessi relativamente al periodo successivo al 30.6.2000, mancando la degli interessi relativamente al periodo successivo al , mancando la necessaria necessaria pattuizione scritta;pattuizione scritta;
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- rilevato rilevato tuttavia tuttavia che i conti erano ancora aperti e che perche i conti erano ancora aperti e che pertanto tanto non ponon poteva teva accogliersi la domanda di condanna alla restituzione deaccogliersi la domanda di condanna alla restituzione degli gli indebitindebiti, i, ma unicamente ma unicamente quellquella di rideterminazione del saldoa di rideterminazione del saldo ee ritenutaritenuta d’altra parte fondata l’eccezione di d’altra parte fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenutprescrizione sollevata dalla convenuta, rideterminava in € 34.163,41a, rideterminava in € 34.163,41 alla data del alla data del 30.6.2014 il saldo del conto corrente n. 17777/00, sul quale erano state girocontate il saldo del conto corrente n. 17777/00, sul quale erano state girocontate anche le competenze relative agli ulteriori rapporti tecnici;anche le competenze relative agli ulteriori rapporti tecnici;
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- in ragione della soccombenza reciproca, disponeva la compensazione integrale in ragione della soccombenza reciproca, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.delle spese di lite.
Con atto
Con atto di citazione in appello del 23.6.2021, la banca si doleva della decisione e di citazione in appello del la banca si doleva della decisione e ne chiedeva la riforma, formulando le conclusioni riportate in epigrafe sulla base di ne chiedeva la riforma, formulando le conclusioni riportate in epigrafe sulla base di un unico motivo, con cui lamentava la “un unico motivo, con cui lamentava la “violazione del disposto dell’art. 2697 c.c., violazione del disposto dell’art. 2697 c.c., l’inidoneil’inidoneità della documentazione prodotta, l’errata valutazione della stessa e tà della documentazione prodotta, l’errata valutazione della stessa e l’insufficiente motivazionel’insufficiente motivazione” (pag.3, atto di appello); la banca domandava, pertanto ” (pag.3, atto di appello); la banca domandava, pertanto ““la modifica dei punti impugnati e quindi di tutta la sentenza nel senso che le la modifica dei punti impugnati e quindi di tutta la sentenza nel senso che le domande attrici tutte domande attrici tutte vanno respinte in quanto inammissibili per mancanza della vanno respinte in quanto inammissibili per mancanza della documentazione tutta necessaria per l’esatta ricostruzione dei saldi dei contidocumentazione tutta necessaria per l’esatta ricostruzione dei saldi dei conti” ” (pag.6, ib.).(pag.6, ib.).
Costituendosi in giudizio, l
Costituendosi in giudizio, la società appellata, a società appellata, nel frattempo postanel frattempo posta in in liquidazione, non liquidazione, non si si limitalimitava va a a contestare la fondatezza dell’appello principalecontestare la fondatezza dell’appello principale avversoavverso, ma , ma in via incidentale si doleva a propria in via incidentale si doleva a propria volta del volta del mismisconoscimento della conoscimento della rilevanza della CTU svolta nell’ambito del procedimento di mediazionerilevanza della CTU svolta nell’ambito del procedimento di mediazione,, benché benché espletata “espletata “nel contraddittorio delle parti (e nel contraddittorio delle parti (e la banca appellante mai ha contestato la banca appellante mai ha contestato Data_6
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detta circostanza) e sulla base della documentazione completa: l’indagine peritale
detta circostanza) e sulla base della documentazione completa: l’indagine peritale suddetta è quindi completasuddetta è quindi completa” (pag.8, comparsa di costituzione).” (pag.8, comparsa di costituzione).
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta la sostituzio
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta la sostituzione ne dell’udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, con dell’udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, con ordinanza del 26 ottobre 2023, la causa era trattenuta in decisione sulle ordinanza del , la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all’odierna camera di consiglio conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all’odierna camera di consiglio dopo la decdopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. orrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Co
Con n l’unico motivo di appello principale, la banca lamenta l’inadempimento l’unico motivo di appello principale, la lamenta l’inadempimento dell’onere probatorio gravante sulla società attrice, dell’onere probatorio gravante sulla società attrice, la quale non avrebbe la quale non avrebbe prodotto prodotto ““tutti i documenti necessari per la ricostruzione integrale e non parzialetutti i documenti necessari per la ricostruzione integrale e non parziale” del saldo ” del saldo dei conti oggetto di causa (pag. 5, atto di appello).dei conti oggetto di causa (pag. 5, atto di appello).
Il motivo è infondato, avendo il Tribunale distribuito l’onere probatorio gravante
Il motivo è infondato, avendo il Tribunale distribuito l’onere probatorio gravante sulle parti nel rispetto dell’artsulle parti nel rispetto dell’art. 2697 c.c., come interpretato . 2697 c.c., come interpretato in materia bancaria in materia bancaria dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Invero la Suprema Corte, dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Invero la Suprema Corte, con con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che anche quando il correntista è orientamento ormai consolidato, ha chiarito che anche quando il correntista è attore in giudizio attore in giudizio –– come nella speciecome nella specie –– nonnon è onè onerato, ai fini della ricostruzione del erato, ai fini della ricostruzione del saldo di conto corrente, della produzione in giudizio della serie saldo di conto corrente, della produzione in giudizio della serie completa completa degli degli estratti conto relativi all’interno svolgimento del rapporto, ben potendo estratti conto relativi all’interno svolgimento del rapporto, ben potendo l’accertamento domandato essere condotto sulla base del solo pl’accertamento domandato essere condotto sulla base del solo periodo contabile eriodo contabile documentatodocumentato. . Così, ad esempioCosì, ad esempio: : ““nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, ripriportando il primo dei disponibili unortando il primo dei disponibili un saldosaldo iniziale a debito del cliente, occorre iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiegol'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione delche diano giustificazione del saldosaldo maturato all'inizio del periodo per cui sono maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio lead esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere Data_9
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che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia
che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile lala ricostruzionericostruzione del rapporto di dadel rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), re e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero ilcosì che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldosaldo iniziale iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda pressere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del oposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione delcerte e complete atte a dar ragione del saldosaldo maturato all'inizio del periodo per maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ccui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli i si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore alnon documentato, sia inesistente o inferiore al saldosaldo passivo iniziale del primo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittudegli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in ra di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primodevono elaborare i conteggi partendo dal primo saldosaldo debitore documentatodebitore documentato” ” (Cass. n. 11543/2019(Cass. n. 11543/2019, conforme , conforme ex plurimis ex plurimis Cass. Cass. n. 22387/2021n. 22387/2021).).
Ne segue c
Ne segue che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante, la he, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante, la circostanza che la società attrice non abbia prodotto la serie integrale degli estratti circostanza che la società attrice non abbia prodotto la serie integrale degli estratti conto dall’apertura dei vari rapporti bancari non determina, di per sé, né conto dall’apertura dei vari rapporti bancari non determina, di per sé, né l’inammissibilità né l’infonl’inammissibilità né l’infondatezza della domanda dalla medesima svolta, ma datezza della domanda dalla medesima svolta, ma unicamente la limitazione del contenuto dell’accertamento giudiziale al solo unicamente la limitazione del contenuto dell’accertamento giudiziale al solo periodo documentato, ciò che, correttamente, il Tribunale, con l’ausilio del perito, periodo documentato, ciò che, correttamente, il Tribunale, con l’ausilio del perito, ha effettuato. Inha effettuato. Infattifatti il CTU, rilevato che “il CTU, rilevato che “lla documentazione in atti è incompleta a documentazione in atti è incompleta (essenzialmente costituita da scalari interessi e prospetti di liquidazione degli (essenzialmente costituita da scalari interessi e prospetti di liquidazione degli interessi passivi), mancando sia il periodo compreso iniziale che quello successivo interessi passivi), mancando sia il periodo compreso iniziale che quello successivo al 30.06.2014al ””, , ha effettuato gli accertamenti richiha effettuato gli accertamenti richiesti “esti “dal I° trimestre 2003 dal I° trimestre 2003 (primo estratto conto disponibile) sino al 30/06/2014, data di riferimento (primo estratto conto disponibile) sino al , data di riferimento dell’ultimo estratto disponibile, ovvero sulla scorta di tutta la documentazione in dell’ultimo estratto disponibile, ovvero sulla scorta di tutta la documentazione in attiatti” (pag.13, CTU di primo grado) ed ha evidenziato ” (pag.13, CTU di primo grado) ed ha evidenziato altresì altresì per qualper quali periodi le i periodi le lacune della documentazione disponibile non hanno consentito di svolgere alcun lacune della documentazione disponibile non hanno consentito di svolgere alcun accertamento (in proposito si veda pagine 15 e seguenti ove il CTU ha indicato i accertamento (in proposito si veda pagine 15 e seguenti ove il CTU ha indicato i Data_10
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periodi relativamente ai quali “eriodi relativamente ai quali “non è stato depositato alcunché, ragione per cui non è stato depositato alcunché, ragione per cui nonon è stato eseguito alcun accertamenton è stato eseguito alcun accertamento”). Pertanto, ”). Pertanto, uniforuniformandosi alle mandosi alle indicazioni metodologiche sopra indicazioni metodologiche sopra accennateaccennate, , il CTU il CTU ha ha spiegatospiegato che: “che: “le carenze le carenze documentali descritte hanno limitato l’indagine. Per i periodi per i quali non è documentali descritte hanno limitato l’indagine. Per i periodi per i quali non è stato depositato alcunché,stato depositato alcunché, non è stato, ovviamente, seguito alcun accertamento. non è stato, ovviamente, seguito alcun accertamento. Per i periodi per i quali, viceversa, sono stati depositati gli scalari interessi ed i Per i periodi per i quali, viceversa, sono stati depositati gli scalari interessi ed i prospetti di liquidazione delle competenze, la mancanza degli estratti conto veri e prospetti di liquidazione delle competenze, la mancanza degli estratti conto veri e propri non ha consentito di verpropri non ha consentito di verificare l’esistenza di eventuali ulteriori oneri ificare l’esistenza di eventuali ulteriori oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG, ma soprattutto non ha consentito di rilevanti ai fini del calcolo del TEG, ma soprattutto non ha consentito di individuare le rimesse aventi carattere solutorio e di conseguenza non è stato individuare le rimesse aventi carattere solutorio e di conseguenza non è stato possibile eseguire alcun accertamento in tema di prespossibile eseguire alcun accertamento in tema di prescrizionecrizione” (pag. 16, CTU).” (pag. 16, CTU).
In sintesi,
In sintesi, l’esperto, l’esperto, non disponendo non disponendo della documentazione contabile relativa a della documentazione contabile relativa a tutto il periodo di svolgimento dei rapporti bancari tutto il periodo di svolgimento dei rapporti bancari controversicontroversi, ha limitato , ha limitato l’accertamento ai soli archi temporali documentati, l’accertamento ai soli archi temporali documentati, consentendo consentendo nondimennondimeno o al al Tribunale di operare unTribunale di operare un intervento intervento correcorrettivo ttivo del saldodel saldo,, parziale ma parziale ma intrinsecamente intrinsecamente certo e provatocerto e provato. .
Né può pervenirsi a una diversa conclusione dando rilevanza alla ulteriore
Né può pervenirsi a una diversa conclusione dando rilevanza alla ulteriore doglianza dell’appellante secondo cui la parziale documentazione prodottadoglianza dell’appellante secondo cui la parziale documentazione prodotta dall’odierna appellata consiste prevalentemente in meri riassunti scalaridall’odierna appellata consiste prevalentemente in meri riassunti scalari, giacché , giacché taletale documenti contabili, riportando l’indicazione del saldo del conto ad una certa documenti contabili, riportando l’indicazione del saldo del conto ad una certa data, costituiscono elemento data, costituiscono elemento idoneo alidoneo alla ricostruzione la ricostruzione del del rapporto relativamente rapporto relativamente al peal periodo riodo di di rifeririferimentomento, come chiarito anche nella , come chiarito anche nella seguente seguente pronuncia: “pronuncia: “in tema in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova delmovimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldosaldo del conto stesso, del conto stesso, in combinain combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori zione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso ladocumenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzionericostruzione operata operata dal consulente tecndal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del ico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il
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correntista richiedente è onerato
correntista richiedente è onerato” (” (massima da massima da Cass. n. 10293/2023).Cass. n. 10293/2023). L’L’unico unico motivo di appello principale va motivo di appello principale va pertapertanto nto respinto.respinto.
Analogo esito negativo attende il gravame incidentale, anch’esso articolato
Analogo esito negativo attende il gravame incidentale, anch’esso articolato in in un un unico motivo, con cui si lamenta l’erroneo disconoscimento della rilevanza unico motivo, con cui si lamenta l’erroneo disconoscimento della rilevanza probatoria della CTU svolta in sede di mediazione, ancorché “probatoria della CTU svolta in sede di mediazione, ancorché “effettuata nel effettuata nel contraddcontraddittorio delle parti (e la banca appellante mai ha contestato detta ittorio delle parti (e la banca appellante mai ha contestato detta circostanza) e sulla base della documentazione completacircostanza) e sulla base della documentazione completa” (pag. 8, comparsa di ” (pag. 8, comparsa di costituzione in appello). costituzione in appello).
C
Come chiarito dal Tribunale, ome chiarito dal Tribunale, in linea di principio in linea di principio non vi sono ostacoli non vi sono ostacoli adad utilizzarutilizzare nel procedimento giurisdizionale la consulenza tecnica d’ufficio svolta nel e nel procedimento giurisdizionale la consulenza tecnica d’ufficio svolta nel procedimento di mediazione (sul punto, tra le tante, Tribunale di Roma, sentenza procedimento di mediazione (sul punto, tra le tante, Tribunale di Roma, sentenza del 17.3.2014), a condizione tuttavia che gli esiti della perizia siano verificabili, del ), a condizione tuttavia che gli esiti della perizia siano verificabili, il il che presche presuppone la produzione in giudizio della documentazione su cui uppone la produzione in giudizio della documentazione su cui l’accertamento tecnico l’accertamento tecnico eraera fondato. Nel fondato. Nel nostro nostro casocaso, , siffatto presupposto non siffatto presupposto non può può dirsi dirsi stato stato integrato, integrato, perché perché le risultanze della perizia svolta nell’ambito della le risultanze della perizia svolta nell’ambito della mediazione smediazione si avvalgono della i avvalgono della serie integrale degli estratti conto serie integrale degli estratti conto prodotti dalla prodotti dalla bancabanca, che però non ha riprodotto quella , che però non ha riprodotto quella stessa stessa documentazione in sede documentazione in sede giurisdizionale, né ha consentito al suo deposito ad opera della controparte. giurisdizionale, né ha consentito al suo deposito ad opera della controparte. La La decisione decisione costituisce scelta difensiva legittima, opcostituisce scelta difensiva legittima, operando nell’ambito della erando nell’ambito della mediazione imediazione il criterio della l criterio della riservatezza delle informazioni ivi acquisiteriservatezza delle informazioni ivi acquisite,, utilizzabili utilizzabili solo con il consenso della parte da cui provengono, solo con il consenso della parte da cui provengono, come come rispettivamenterispettivamente previsto previsto agli artagli artt.t. 9 e 10 del d.lgs. n. 28/20109 e 10 del d.lgs. n. 28/2010 al fine dial fine di favfavororire ire ll’approccio conciliativo’approccio conciliativo. Del . Del resto, gli estrresto, gli estratti conto rappresentano una documentazione contabile di cui atti conto rappresentano una documentazione contabile di cui l’appellante incidentale avrebbe dovuto disporre, avendo la banca l’obbligo di l’appellante incidentale avrebbe dovuto disporre, avendo la banca l’obbligo di trasmetterla periodicamente al correntista (nella specie appellante incidentale) ai trasmetterla periodicamente al correntista (nella specie appellante incidentale) ai sensi dell’art. 119 c.1 TUB e, isensi dell’art. 119 c.1 TUB e, in assenza di contestazioni al riguardo, si deve ritenere n assenza di contestazioni al riguardo, si deve ritenere che l’istituto di credito abbia regolarmente adempiuto tale obbligazione. che l’istituto di credito abbia regolarmente adempiuto tale obbligazione. Nel Nel quadro descritto, quadro descritto, il Tribunale ha il Tribunale ha dunque dunque giustamente respinto l’istanza giustamente respinto l’istanza di di esibizione esibizione ex art. 210 c.p.c. con cui la correex art. 210 c.p.c. con cui la correntista/odierna appellante incidentale ntista/odierna appellante incidentale pretendeva di ottenere pretendeva di ottenere coattivamente dalla banca la coattivamente dalla banca la documentazione documentazione mancantemancante, ,
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pur essendo stata in grado
pur essendo stata in grado di di colmare colmare altrimenti altrimenti in via stragiudiziale le lacune in via stragiudiziale le lacune esistentiesistenti. .
Per le ragioni
Per le ragioni dianzi dianzi espresse, la CTU compiuta espresse, la CTU compiuta nell’ambito del procedimento di nell’ambito del procedimento di mediazione non può assumere rilevanza nel presente giudizio, non disponendosi di mediazione non può assumere rilevanza nel presente giudizio, non disponendosi di tutttutto il substrato o il substrato documentadocumentale occorrente per confermarne l’le occorrente per confermarne l’attendibilità, con la attendibilità, con la conseguenza che, come correttamente statuito in primconseguenza che, come correttamente statuito in primo gradoo grado, , l’unica perizia l’unica perizia utilizzabile nel giudizio è quella utilizzabile nel giudizio è quella ivi espletataivi espletata..
In definitiva, sia l’appello principale sia quello incidentale vanno respinti, con
In definitiva, sia l’appello principale sia quello incidentale vanno respinti, con conseguente conferma della sentenza gravata. Ogni altra questione resta assorbita conseguente conferma della sentenza gravata. Ogni altra questione resta assorbita o superata. o superata.
Quanto alle
Quanto alle spese processualispese processuali del gradodel grado, l, l’esito del giudizio propone una ’esito del giudizio propone una situazione di situazione di parziale soccombenza parziale soccombenza reciproca che ne giustifica la reciproca che ne giustifica la compensazionecompensazione integraleintegrale..
Si dà atto, infine, che sussistono a carico dell’appellante principale e a carico
Si dà atto, infine, che sussistono a carico dell’appellante principale e a carico dell’appellante inciddell’appellante incidentale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato entale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
P.Q.M.
l’intestata Corte, definitiva
l’intestata Corte, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra mente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RESPINGE
RESPINGE
l’appello principale proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. e l’appello incidentale
l’appello principale proposto da e l’appello incidentale pproposto da Mroposto da in liquidazione, per l’effettoin liquidazione, per l’effetto
CONFERMA
CONFERMA
l
la sentenza n. 18 pubblicata il 5 gennaio 2021 dal Tribunale di Firenze e, dato che a sentenza n. 18 pubblicata il dal Tribunale di Firenze e, dato che sussistono a carico di entrambe le parti i presupposti per il raddoppio del sussistono a carico di entrambe le parti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, dispone la compensazione integrale delle spese di lite; dispone contributo unificato, dispone la compensazione integrale delle spese di lite; dispone che in casoche in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.D.Lgs. n. 196/2003.
Firenze,
Firenze, Parte_1
Controparte_2
Data_1
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Il Pres. est. Il Pres. est.
dott. Edoardo E. A. Montidott. Edoardo E. A. Monti

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Chi è l'autore
Avv. Nicola Aldo  Solimena Mediatore Avv. Nicola Aldo Solimena
Sono iscritto all'albo degli Avvocati del Foro di Genova dal 2008 e svolgo l'attività sia giudiziale che stragiudiziale in ambito civilistico con particolare riferimento alla responsabilità civile, professionale e medica, all'infortunistica, alla materia contrattuale ed alla materia immobiliare (amministrazioni patrimoniali e condominiali) oltre all'attività diretta al recupero crediti.

Ho deciso di intraprendere questo percorso come mediatore perché credo che la mediazione sia uno strumento ...
continua





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