Contrasto giurisprudenziale sull'onere di avvio della mediazione nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e sulle conseguenze della mancata introduzione: il Tribunale di Firenze si oppone alle recenti indicazioni della Corte di Cassazione.

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Avv. Stefano Nulli

Tribunale di Firenze, sentenza 23.03.2021 – Giudice Estensore Dott.ssa Sabrina Luperini

A cura del Mediatore Avv. Stefano Nulli da Torino.
Letto 2075 dal 14/04/2021

Commento:

La diatriba relativa all’onere di attivazione del procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la relativa conseguenza del mancato avviamento, sembrava superata dai recenti pronunciamenti della Suprema Corte, secondo i quali, decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 19596 del 18.09.2020; Corte di Cassazione, III sez. civ., ordinanza n. 159 del 08.01.2021).
La giurisprudenza di merito è, però, nuovamente tornata sul punto, opponendosi a tale conclusione.
In particolare, recentemente, il Tribunale di Firenze si è espresso proprio in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto, la causa veniva mandata in mediazione con termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda.
Nessuna delle parti, però, provvedeva ad instaurare, nel termine assegnato, il procedimento di mediazione.
Alla successiva udienza veniva rilevato il mancato esperimento della disposta mediazione e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Giudice ha, innanzitutto, rilevato che il D. Lgs. 28/2010 si limita a stabilire che l'attivazione della mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza tuttavia individuare le conseguenze dell'inosservanza dell'ordine del giudice.
Inoltre, l’Autorità giudiziaria sottolinea che in casi simili a quelli in esame, secondo l'opinione giurisprudenziale che risulta condivisibile (Trib. Torino, sez. I, 22 luglio 2019 n. 3670; Cass. Civile, Sez. III, n.24629/2015; Trib. Bologna sentenza 08.03.2019 n. 769; Trib. Roma, 02.10.2017), qualora si verta in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda che diviene improcedibile è la domanda formulata con l'atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi); di conseguenza, nel caso di improcedibilità del giudizio di opposizione, gli effetti del decreto ingiuntivo vengono definitivamente a consolidarsi.
Ritenere diversamente che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo, contrasterebbe con le regole processuali, in quanto si porrebbe in capo all'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventualmente rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.
Inoltre, ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello deflattivo per il sistema giudiziario, che l'istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo proprio all’opposto - che già è munito del decreto ingiuntivo che si consolida in caso di estinzione del giudizio e che può ritenersi non interessata alla prosecuzione della lite - di attivarsi anche laddove l’altra parte opponente non si dimostri più interessata alla prosecuzione della lite.
Inoltre se dalla mancata attivazione del procedimento di mediazione conseguisse la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con tutta probabilità la causa di merito verrebbe riproposta, aggravando così il sistema giudiziario.
Per tali ragioni, il Tribunale di Firenze ha dato atto del mancato avvio della mediazione, dichiarato l’improcedibilità della domanda formulata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la conseguente definitiva cristallizzazione e passaggio in giudicato del predetto decreto ingiuntivo, e condannato l’opponente al pagamento delle spese processuali.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA ____
tra X - parte attrice
__ Spa - parte convenuta
Oggi 23 marzo 2021 alle ore 10,40, l'udienza viene tenuta dal GOP dott.ssa Sabrina Luperini, nella propria stanza virtuale d'udienza con "trattazione scritta" secondo quanto previsto e consentito dal DL 18/20, DL 23/20 e 2/21, nonché dai relativi provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente dell'intestato Tribunale di Firenze. Sono comparsi dunque in maniera figurata:
Per------ l'avv.____
Per ___ SPA gli avvocati ____
AI fini della pratica forense la dott.ssa___
IL Gop verificata l'avvenuta notifica a cura della cancelleria ai difensori costituiti delle parti del decreto con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'odierna udienza, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa; preso atto delle conclusioni come rassegnate nelle note di udienza a trattazione scritta depositate in pct dai difensori delle parti, all'esito della camera di consiglio virtuale, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc
Il Giudice dott.ssa Sabrina Luperini
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
 
 Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Luperini ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile di I Grado iscritta al n._____ con l'avv.____ - parte attrice contro ___SPA con l'avv.____ - parte convenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti con riguardo all'odierna udienza cartolare
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone normativo dettato dagli art. 132 comma 4 cpc e 118 disp. att. cpc i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. Detto canone redazionale è stato del resto ribadito (omissis..., ndr). I. Di conseguenza il giudicante si limita a rilevare che nel caso di specie, alla prima udienza del 4 febbraio 2020, concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto, la causa veniva mandata in mediazione ex art. 5 co.2 d.lgs. 28/2010 con termine di 15 giorni pre la presentazione della relativa domanda.
Nessuna delle parti provvedeva ad instaurare, nel termine assegnato, il procedimento di mediazione. Alla successiva udienza del 30.06.2020, celebratesi con trattazione scritta, veniva rilevato il mancato esperimento della disposta mediazione.
La causa viene dunque per la decisione. Orbene, ai sensi di quanto dispone il novellato 2 comma dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 "Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione." Il d.lgs 28/2010 si limita dunque a rilevare che l'attivazione della mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza tuttavia individuare le conseguenze dell'inosservanza dell'ordine del giudice.
In ipotesi quale quella in esame, secondo l'opinione giurisprudenziale che si ritiene di convididere (Trib. Torino, sez. I, 22 luglio 2019 n.3670;Cfr Cass. Civile, Sez III, n.24629/2015; Trib. Bologna sentenza 08.03.2019 n. 769; Trib. Roma, 02/10/2017), qualora si verta in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda che diviene improcedibile è la domanda formulata con l'atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi) e, conseguentemente, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale, ai quali del resto la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente, nel caso di improcedibilità del giudizio di opposizione, come nel caso di relativa estinzione, gli effetti del decreto ingiuntivo vengono definitivamente a consolidarsi (art. 653 cpc).
Opinare diversamente, ritenere cioè la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo, si porrebbe infatti in contrasto rispetto alle regole processuali proprie del sito, in quanto si porrebbe in capo all'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventualmente rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.
Peraltro, sul piano degli effetti concreti, ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello, deflattivo per il sistema giudiziario , che l'istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo ad una parte (l'opposto) che già è munità di un titolo (il decreto ingiuntivo) che si consolida in caso di estinzione del giudizio e che può ritenersi non interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l'altra parte (l'opponente), non si dimostri più interessata alla prosecuzione della lite, come spesso del resto avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito alla revoca deldecreto opposto per l'inosservanza dell'onere di attivare la mediazione, con tutta probabilità la causa di merito verrebbe riproposta, con aggravio del sistema giudiziario.
In ragione di quanto sopra, il presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.____/2019 emesso dall'intestato Tribunale di Firenze in data 26.09.2020 va dichiarato improcedibile; l'improcedibilità della presente opposizione comporta la definitiva cristallizzazione e passaggio in giudicato del predetto decreto ingiuntivo.
II. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., sulla base del valore indicato negli atti introduttivi, tenuto conto dell'attività espletata.

PER QUESTI MOTIVI
 
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società_____srl nei confronti della società____ spa, così provvede:
- da attò del mancato avvio della mediazione;
- dichiara improcedibile l'opposizione;
- condanna la società attrice opponente, nella persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in favore della società opposta, nell'importo di 4.000,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese 15% iva e Cap se ed in quanto dovuti.
Sentenza resa esecutiva ex art. 281 sexies cpc pubblicata mediante lettura all'esito della camera di consiglio virtuale ed allegazione al verbale di udienza a trattazione scritta.
Verbale chiuso alle ore 13.15
Firenze, 23 marzo 20217
Il Giudice dott. Sabrina Luperini

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Chi è l'autore
Avv. Stefano Nulli Mediatore Avv. Stefano Nulli
Sono avvocato civilista, torinese ma con spirito fortemente dinamico. Dal 1993 mi prendo cura degli interessi dei miei clienti consigliandoli ed affiancandoli personalmente in ogni passaggio delle procedure intraprese per la miglior soluzione dei loro problemi.
Ero scettico sulle opportunità offerte dalla mediazione, ma da quando sono entrato a far parte del team di 101Mediatori ne ho compreso appieno le potenzialità - purché sia svolta con l'impegno e la professionalità che costituiscono lo st...
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