Testo integrale:
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16.10.2014
Oggi, 16.10.2014, ad ore 10:45, davanti al Giudice dr. Pasquale Gianniti, compaiono:
-per parte attorea X, l’Avv. X;
-per parte convenuta Y, con l’Avv. Y, sostituito dall’Avv. XY.
I Procuratori delle parti, quanto alla mediazione delegata, si riportano al verbale di udienza 7 ottobre 2014; e, in via istruttoria, insistono nelle richieste di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e si riportano ai motivi di opposizione di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 3.
Il Giudice
-dato atto che, per come risulta dal relativo verbale, in sede di primo incontro svoltosi davanti al mediatore le parti non sono comparse personalmente;
-ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 comma 4 bis d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013, lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato),accompagnato dal difensore (e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale
delegato della parte), in quanto:
a) la natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro del mediatore siano presenti di persona (anche e soprattutto) le parti: l’istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore;
b) i difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come peraltro si desume dal fatto che essi, prima della causa, devono fornire al cliente l’ informazione prescritta dall’art. 4, comma 3, del d.lgs 28/2010), di talché non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una (dunque, inutile) informativa;
c) l’ipotesi in cui all’incontro davanti al mediatore compaiono i soli difensori, anche in rappresentanza delle parti, non può considerarsi in alcun modo mediazione, come si desume dalla lettura coordinata del l’art. 5, comma 1-bis e dell’art. 8, che prevedono che le parti esperiscano il (opartecipino al) procedimento mediativo con l’ ‘assistenza degli avvocati’, e questo implica la presenza degli assistiti (personale o a mezzo di delegato, cioè di soggetto comunque diverso dal difensore)
-ritenuto in definitiva che le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato, (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore;
-ritenuto che alle considerazioni che precedono si aggiungere il rilievo che con l’ordinanza (nella quale era stata disposta la mediazione delegata) era stato espressamente precisato che: ” … le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione, al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione …”
P.Q.M.
condanna entrambe le parti al pagamento, entro 30 giorni a decorrere da oggi, di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art.8 comma 4 bis del d. lgs. n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013.
Manda alla Cancelleria per ogni adempimento, anche in punto di riscossione coattiva della irrogata sanzione pecuniaria.
Tanto disposto, sulle richieste istruttorie dei Procuratori delle parti così provvede (omissis):
Bologna, 16.10.2014
Il Giudice
Pasquale Gianniti